sentenza
Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493
Corte di Appello di Firenze
Massima
La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831, co. 2, cod. proc. civ. ("il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità") si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l'eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell’art. 831, co. 2, cod. proc. civ. (“il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità”) si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l’eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 23 Luglio 2021, N. 1493, «Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-23-luglio-2021-n-1493-1752148056/