Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493

Corte di Appello di Firenze

Massima

La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831, co. 2, cod. proc. civ. ("il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità") si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l'eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell’art. 831, co. 2, cod. proc. civ. (“il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità”) si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l’eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 23 Luglio 2021, N. 1493, «Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-23-luglio-2021-n-1493-1752148056/

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