Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Reggio Calabria, 31 luglio 2019, n. 1099

Tribunale di Reggio Calabria

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti, e nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Reggio Calabria, 31 Luglio 2019, N. 1099, «Tribunale di Reggio Calabria, 31 luglio 2019, n. 1099», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-31-luglio-2019-n-1099-1752148086/

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