Massima
Può essere proposto ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Può essere proposto ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ.
Come citare
Cassazione — I Civ., 7 Ottobre 2015, N. 20102, «Cass., Sez. I Civ., 7 ottobre 2015, n. 20102», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-7-ottobre-2015-n-20102-1752148110/