Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catanzaro, 13 novembre 2023, n. 1876

Tribunale di Catanzaro

Massima

Il disposto di cui all’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che una volta iniziato l’arbitrato soltanto gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza. Il provvedimento del Giudice dello Stato che, preso atto della pendenza della controversia arbitrale, dichiari la litispendenza e ordini la cancellazione della causa dal ruolo è inidoneo a produrre gli effetti del giudicato e dunque non preclude la riassunzione della causa, di fronte allo stesso Giudice dello Stato, ove gli arbitri si dichiarino incompetenti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il disposto di cui all’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che una volta iniziato l’arbitrato soltanto gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza. Il provvedimento del Giudice dello Stato che, preso atto della pendenza della controversia arbitrale, dichiari la litispendenza e ordini la cancellazione della causa dal ruolo è inidoneo a produrre gli effetti del giudicato e dunque non preclude la riassunzione della causa, di fronte allo stesso Giudice dello Stato, ove gli arbitri si dichiarino incompetenti.

Come citare

Tribunale di Catanzaro, 13 Novembre 2023, N. 1876, «Tribunale di Catanzaro, 13 novembre 2023, n. 1876», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-13-novembre-2023-n-1876-1752148099/

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