Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397

Corte di Appello di Milano

Massima

Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall'invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall’invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 3 Maggio 2023, N. 1397, «Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-3-maggio-2023-n-1397-1752148061/

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