sentenza
Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397
Corte di Appello di Milano
Massima
Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall'invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall’invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.
Come citare
Corte di Appello di Milano, 3 Maggio 2023, N. 1397, «Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-3-maggio-2023-n-1397-1752148061/