Massima
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 1 Marzo 2023, N. 6150, «Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-1-marzo-2023-n-6150-1752148131/