Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150

Cassazione — I Civ.

Massima

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 1 Marzo 2023, N. 6150, «Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-1-marzo-2023-n-6150-1752148131/

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