Massimario 2016

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2016, n. 783 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Ai sensi dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ., nei rapporti tra giudizio ordinario ed arbitrale non è applicabile l’art. 295 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2016, n. 812 (qui il testo)
    Qualora in un contratto d’appalto pubblico stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n. 1063, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v’è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione per relationem perfectam nel richiamo pattizio; in tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 gennaio 2016, n. 1097 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 gennaio 2016, n. 1099 (qui il testo)
    Integra violazione del principio del contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni ed istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli art. 183 e 184 cod. proc. civ., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento.
  • Cass., Sez. VI Civ., 21 gennaio 2016, n. 1101 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che devolva ad arbitri irrituali la decisione su controversie aventi ad oggetto (anche) l’impugnativa di delibere sociali, è nulla e va correttamente eterointegrata, ai sensi dell’art. 36 d.l.gs. 17 gennaio 2003, n. 5, con la previsione di un arbitrato rituale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 21 gennaio 2016, n. 1119 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La nullità (per illiceità o per altra causa) del contratto posto a fondamento della domanda attiene al merito della pretesa avanzata in giudizio, e la sua allegazione non può quindi considerarsi sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita sulla base di un patto compromissorio valido, neppure nel caso in cui tale allegazione si riveli fondata, non apparendo logico far dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2016, n. 1258 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all’art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
  • Cass., SS.UU., 27 gennaio 2016, n. 1514 (qui il testo)
    La decisione della Corte d’appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d’interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte d’appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata.
  • Cass., Sez. I Civ., 11 febbraio 2016, n. 2759 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione arbitrale le controversie tra società e amministratori, rientrano nella competenza degli arbitri anche le controversie tra amministratori e società concernenti i profili del rapporto obbligatorio tra società e amministratore e specificamente il diritto degli amministratori al compenso.
  • Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2016, n. 2984 (qui il testo)
    Alle parti non è richiesta né l’utilizzazione di alcuna forma solenne, né tanto meno la ripetizione testuale nella clausola compromissoria (o nel compromesso) della formula legislativa: potendo conseguire il medesimo risultato con il richiamo di disposizioni legislative, regolamentari, di capitolati, e perfino pattizie che prevedano l’impugnazione del lodo anche per errores in iudicando.
  • Cass., Sez. II Civ., 18 febbraio 2016, n. 3197 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla corte d’appello è proponibile, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l’impugnazione predetta non può dirsi ammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Questo principio si applica anche nel caso in cui l’impugnazione del lodo irrituale sia diretta a far valere la natura rituale della clausola compromissoria.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 febbraio 2016, n. 3481 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo reso secondo equità la norma processuale prevede che sia denunciata la violazione di norma di ordine pubblico, di talché costituisce base e presupposto dell’impugnabilità ex art. 829 cod. proc. civ. del lodo di equità che di tale natura partecipi la violazione denunciata.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 febbraio 2016, n. 3683 (qui il testo)
    Il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere l’eccezione di arbitrato, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 25 febbraio 2016, n. 3762 (qui il testo)
    La decisione del Giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 marzo 2016, n. 4394 (qui il testo)
    L’art. 817 cod. proc. civ. attribuisce agli arbitri il potere di decidere in ordine alla propria competenza, ove la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione dell’organo arbitrale siano contestate nel corso del procedimento, precisando, al secondo comma, che tale principio è applicabile anche nel caso in cui i poteri degli arbitri siano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. Il carattere esclusivo del potere riconosciuto agli arbitri dalla predetta disposizione trova poi conferma nel dettato dell’art. 819-ter, co. 3, cod. proc. civ., ai sensi del quale la pendenza del procedimento arbitrale preclude la proposizione di domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 marzo 2016, n. 4526 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, anche a seguito dell’ordinanza delle SS.UU. n. 24153/2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un’altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di competenza, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. cod. civ.).
  • Cass., Sez. VI Civ., 9 marzo 2016, n. 4566 (qui il testo)
    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità dei lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale e può esaminare solo la decisione emessa nei giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 aprile 2016, n. 6924 (qui il testo)
    La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi a posteriori – in relazione al petitum e alla causa petendi – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.
  • Cass., Sez. I Civ., 20 aprile 2016, n. 7956 (qui il testo)
    L’autorità giudiziaria, chiamata a nominare un arbitro, può prescindere dalle specifiche qualità richieste in capo all’arbitro stesso dalla clausola compromissoria, soltanto quando sia stata positivamente verificata la ricorrenza, nella qualifica designata, di una situazione di incompatibilità e di impossibilità, e le parti non abbiano previsto un meccanismo sostitutivo.
  • Cass., Sez. II Civ., 22 aprile 2016, n. 8207 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
  • Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690 (qui il testo)
    Poiché il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, nel caso in cui l’interpretazione della clausola compromissoria, da condursi con i normali criteri di ermeneutica contrattuale, lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.
  • Cass., Sez. VI Civ., 4 maggio 2016, n. 8900 (qui il testo)
    L’emanazione di norme che prevedano invalidità, per l’innanzi inesistenti, di clausole contenute in contratti di durata (quali quelle di cui all’art. 6 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale la clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con investitori relativi a servizi di investimento è vincolante solo per l’intermediario, a meno che questi non provi che sia frutto di una trattativa diretta), non incide sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, ma impedisce che queste possano produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.
  • Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9284 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9285 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.
  • Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9341  (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., Sez. II Civ., 11 maggio 2016, n. 9637 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza. Risulta quindi inammissibile in relazione alla pronunzia sulla stessa una censura per vizi di motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2016, n. 9779 (qui il testo)
    Nei contratti di appalto di opere pubbliche conclusi ed eseguiti anteriormente alla l. 109/1994, e soggetti in origine all’art. 16 l. 741/1981, ove l’appaltatore avesse proposto la domanda davanti al giudice ordinario, anziché procedere all’istanza di arbitrato, tale domanda, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 ed in virtù dell’efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate, doveva essere considerata, pur non contenendo una espressa declinatoria della competenza arbitrale, quale atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, idoneo ad escludere la competenza arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 giugno 2016, n. 12125 (qui il testo)
    Contro la pronuncia del giudice ordinario che nega la propria competenza per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale è proponibile ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. III Civ., 14 giugno 2016, n. 12144 (qui il testo)
    In tema di responsabilità civile degli arbitri, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 813-ter, co. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui, subordinando la proponibilità dell’azione di responsabilità al previo accoglimento dell’impugnazione del lodo con sentenza passata in giudicato, non include la responsabilità degli arbitri per errori di fatto o di diritto trattandosi di vizi che non legittimano l’impugnazione del lodo, non essendo ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per la responsabilità dei magistrati, né la violazione del diritto di agire in giudizio, attesa la non omogeneità delle discipline poste a raffronto posto che chi opta per l’arbitrato gode di un consistente plus rispetto a chi agisce davanti al giudice, sicché non appare irragionevole, quale bilanciamento, la non impugnabilità del lodo per determinati profili, cui si riconnette il limite della responsabilità degli arbitri.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2016, n. 12956 (qui il testo)
    In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall’art 820, co. 2, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all’ipotesi di espletamento della consulenza tecnica.
  • Cass., Sez. VI Civ., 5 luglio 2016, n. 13688 (qui il testo)
    Benché la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., è pur vero che la sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria.
  • Cass., SS.UU., 6 luglio 2016, n. 13722 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall’art. 2527, co. 3, cod. civ., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. 6/2003, è applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio sia introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 luglio 2016, n. 13954 (qui il testo)
    Se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla Corte di appello, a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 luglio 2016, n. 14782 (qui il testo)
    Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche di cui all’art. 3, co. 2, d.l. 180/1998, va interpretato estensivamente ed in coerenza con la ratio della disposizione, che è quella di precludere il ricorso ad arbitri privati per le controversie relative alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, a ragione del rilevante interesse pubblico ed anche economico delle stesse, sicché tale divieto riguarda non solo le opere da ricostruire ovvero da realizzare in conseguenza di eventi sismici, ma tutte quelle comunque ricomprese nei programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali e, quindi, finanziate con fondi destinati alla calamità naturale ancorché non oggetto di ricostruzione a causa di essa.
  • Cass., Sez. I Civ., 28 luglio 2016, n. 15701 (qui il testo)
    Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., avverso provvedimento del competente Presidente del Tribunale relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ., essendo quel provvedimento espressione di funzioni essenzialmente privatistiche e privo, quindi, della vocazione al giudicato.
  • Cass., Sez. I Civ., 2 agosto 2016, n. 16058 (qui il testo)
    In tema di clausola arbitrale, se il Giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l’art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
  • Cass., Sez. I Civ., 5 agosto 2016, n. 16537 (qui il testo)
    L’ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. Tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
  • Cass., Sez. II Civ., 5 agosto 2016, n. 16594 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 cod. civ., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. VI Civ., 8 agosto 2016, n. 16641 (qui il testo)
    In materia di rapporto di lavoro dei soci delle cooperative, ai fini della validità della clausola compromissoria di devoluzione in arbitri delle controversie tra società e soci, in base all’art. 412-ter cod. proc. civ. è necessario che essa sia prevista non dallo statuto della cooperativa, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 settembre 2016, n. 18088 (qui il testo)
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2016, n. 18303 (qui il testo)
    In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2016, n. 19056 (qui il testo)
    Viola il principio di imparzialità degli arbitri, afferente all’ordine pubblico, ed è dunque nulla la clausola compromissoria che preveda la partecipazione diretta delle parti quali componenti del tribunale arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 29 settembre 2016, n. 19342 (qui il testo)
    Non possono costituire oggetto di compromesso le controversie che, oltre ad essere sottratte alla volontà individuale delle parti, in quanto riguardanti interessi della società o la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o di terzi, risultano indisponibili anche dalla volontà collettiva espressa dalla società, secondo le regole della propria organizzazione interna, riflettendo interessi tutelati da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
  • Cass., SS.UU., 30 settembre 2016, n. 19473 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Se la clausola compromissoria prevede un arbitrato irrituale, non si pone più un tema di competenza, bensì una questione di merito, che conduce alla declaratoria da parte del Giudice statuale di inammissibilità della domanda soggetta alla competenza arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 7 ottobre 2016, n. 20106 (qui il testo)
    L’inoperatività della clausola compromissoria ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola stessa, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo extracontrattuale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20674 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Cass., Sez. VI Civ., 14 ottobre 2016, n. 20726 (qui il testo)
    Risulta incompatibile con la scelta chiara e univoca di compromettere in arbitri una controversia e a meno di volontà altrettanto chiaramente espresse in senso contrario, la persistenza di una alternativa volontà di libera opzione, lasciata alle parti, di continuare ad avvalersi anche degli ordinari rimedi giurisdizionali.
  • Cass., Sez. VI Civ., 14 ottobre 2016, n. 20880 (qui il testo)
    L’arbitrato è da considerare come ormai completamente equiparato alla giustizia pubblica e non più quale deroga alla stessa avente natura eccezionale, espressione di una facoltà tutelata a livello costituzionale. Questo perché la novella del 2006 ha immesso nel sistema interno un vero e proprio favor arbitrati e dunque la giurisdizione degli arbitri non è più un’eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma un rimedio a questa perfettamente alternativo.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 ottobre 2016, n. 21422 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Cass., Sez. I Civ., 25 ottobre 2016, n. 21523 (qui il testo)
    In tema di arbitrato rituale, l’art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 40/2006, il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
  • Cass., Sez. I Civ., 27 ottobre 2016, n. 21739 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. avverso il provvedimento della Corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia negato l’esecutorietà del lodo; invero, anche se la decisione incide sul diritto della parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, per il rifiuto dell’atto che conferisce al lodo tale efficacia, essa non le preclude definitivamente l’esercizio della facoltà di procedere ad esecuzione forzata, ben potendo agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l’efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione della quale sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l’irregolarità.
  • Cass., Sez. VI Civ., 27 ottobre 2016, n. 21772 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies cod. proc. civ., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Cass., SS.UU., 18 novembre 2016, n. 23463 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Alla stregua dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 cod. proc. civ., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali quale la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
    Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
  • Cass., Sez. I Civ., 1 dicembre 2016, n. 24550 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, il compromesso o la clausola compromissoria – in virtù del disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 40/2006, applicabile ratione temporis – possono legittimamente prevedere la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione comunque proposta, attenendo ai limiti della stessa per come stabiliti dal codice di rito, va dichiarata inammissibile anche d’ufficio dalla Corte d’appello, che è, dunque, chiamata ad esaminare il contenuto della relativa pattuizione.
  • Cass., SS.UU., 7 dicembre 2016, n. 25045 (qui il testo)
    Nell’ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. 127/2004 (applicabile ratione temporis), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall’art. 6 del d.m. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 12 cod. proc. civ., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri.
  • Cass., Sez. I Civ., 12 dicembre 2016, n. 25410 (qui il testo)
    In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l’art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell’art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.
  • Cass., Sez. VI Civ., 14 dicembre 2016, n. 25794 (qui il testo)
    Stante la natura giurisdizionale e non negoziale dell’arbitrato rituale, in presenza di clausola compromissoria in arbitrato rituale, il contrasto tra l’attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza: conseguentemente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale costituisce deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e rientra, pertanto, tra le clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2016, n. 26783 (qui il testo)
    In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l’art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell’art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Venezia, 28 gennaio 2016, n. 161 (qui il testo)
    Qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Venezia, 28 gennaio 2016, n. 163 (qui il testo)
    A seguito della riforma della disciplina dell’arbitrato di cui al
    d.lgs. 40/2006 la questione della attribuzione della potestas iudicandi agli arbitri che insorge davanti al giudice ordinario configura una questione di competenza, come d’altro canto rivela l’introduzione del rimedio del regolamento di competenza nell’art. 819-ter, co. 1, secondo inciso, cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Venezia, 1 febbraio 2016, n. 195 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Genova, 15 febbraio 2016, n. 173 (qui il testo)
    Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli art. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli art. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti.
  • Corte di Appello di Brescia, 16 febbraio 2016, n. 127 (qui il testo)
    Il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.
  • Corte di Appello di Venezia, 26 febbraio 2016, n. 387 (qui il testo)
    Qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Torino, 29 febbraio 2016, n. 324 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Bologna, 1 marzo 2016, n. 370 (qui il testo)
    Pronunciata la nullità del lodo, la Corte d’appello è chiamata a decidere il merito, anche senza una espressa richiesta della parte impugnante di passare alla fase rescissoria; ove tale accertamento sia precluso ai sensi dell’art. 52, co. 1, l.fall., l’impugnazione del lodo è improcedibile.
  • Corte di Appello di Brescia, 15 marzo 2016, n. 222 (qui il testo)
    L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
  • Corte di Appello di Venezia, 16 marzo 2016, n. 586 (qui il testo)
    In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale è inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.
  • Corte di Appello di Bologna, 14 aprile 2016, n. 626 (qui il testo)
    Non può essere delibato il lodo straniero se le disposizioni in esso contenute (ossia le statuizioni contenute nella parte dispositiva, suscettibili di produrre effetti giuridicamente rilevanti), e non anche i motivi che sorreggono le disposizioni medesime, sono contrarie all’ordine pubblico, non diversamente da quanto accade per il riconoscimento delle sentenze straniere secondo il nostro diritto privato internazionale (art. 64 lett. g) l. 218/1995), e anche dalla considerazione che non contrasta con il nostro ordine pubblico un lodo straniero privo di motivazione, avendo l’Italia accettato l’art. VIII della Convenzione di Ginevra del 1961, secondo cui le parti possono concordare di ometterla, sicché, in definitiva, assume rilevanza il dispositivo e gli effetti che ne derivano nell’ordinamento statuale.
  • Corte di Appello di Bologna, 14 aprile 2016, n. 629 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria statutaria e di altra disposizione contenuta nello stesso statuto che, in punto esclusione del socio, prevede il ricorso all’autorità giudiziaria, le due norme vanno interpretate in modo coordinato e va attribuito valore preminente a quella di carattere speciale rispetto a quella generale.
  • Corte di Appello di Venezia, 4 maggio 2016, n. 1008 (qui il testo)
    Nell’arbitrato libero il contenuto dell’obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Conseguentemente, applicandosi all’arbitrato irrituale la disciplina del mandato, la durata del vincolo resta segnata dall’art. 1722, n. 1, cod. civ., onde il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo.
  • Corte di Appello di Venezia, 4 maggio 2016, n. 1014 (qui il testo)
    In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l’esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell’assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell’assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall’origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 maggio 2016, n. 1033 (qui il testo)
    La natura del lodo deve essere accertata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, siccome attinente ai limiti dell’impugnazione stessa.
  • Corte di Appello di Venezia, 6 maggio 2016, n. 1039 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
  • Corte di Appello di Venezia, 16 maggio 2016, n. 1087 (qui il testo)
    Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.
  • Corte di Appello di Torino, 20 maggio 2016, n. 847 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione per nullità del lodo che, invocando una violazione del contraddittorio, in realtà attiene alla valutazione operata dal Tribunale arbitrale sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle prove dedotte dalle parti.
  • Corte di Appello di Genova, 27 maggio 2016, n. 589 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2016, n. 3790 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo che sia volta non già a denunziare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 cod. proc. civ. o la violazione, da parte del Tribunale arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto.
  • Corte di Appello di Venezia, 15 giugno 2016, n. 1375 (qui il testo)
    In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l’esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell’assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell’assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall’origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio.
  • Corte di Appello di Venezia, 15 giugno 2016, n. 1385 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle -, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
  • Corte di Appello di Genova, 17 giugno 2016, n. 679 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Brescia, 23 giugno 2016, n. 600 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande.
  • Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2016, n. 2621 (qui il testo)
    Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.
  • Corte di Appello di Bologna, 30 giugno 2016, n. 1131 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Milano, 7 luglio 2016, n. 2883 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Genova, 11 luglio 2016, n. 761 (qui il testo)
    La sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, per essere competenti gli arbitri, integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza. Tale pronuncia è dunque impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza.
  • Corte di Appello di Venezia, 14 luglio 2016, n. 1632 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Bologna, 15 luglio 2016, n. 1315 (qui il testo)
    Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.
  • Corte di Appello di Venezia, 27 luglio 2016, n. 1740 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui la causa petendi abbia titolo aquiliano ex art. 1669 cod. civ.
  • Corte di Appello di Firenze, 28 luglio 2016, n. 1278 (qui il testo)
    La previsione contenuta nella clausola compromissoria che l’arbitro decida in via definitiva ha il significato di escludere l’impugnazione per violazione di norme di diritto.
  • Corte di Appello di Bologna, 10 agosto 2016, n. 1448 (qui il testo)
    Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.
  • Corte di Appello di Venezia, 17 agosto 2016, n. 1855 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata la nullità del lodo pronunciato se la decisione finale è stata adottata da un Tribunale arbitrale riunito in camera di consiglio dopo che uno degli arbitri abbia abbandonato la riunione.
  • Corte di Appello di Torino, 6 settembre 2016, n. 1565 (qui il testo)
    La previsione del deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio della clausola compromissione, deve preferirsi una interpretazione restrittiva ed affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 22 settembre 2016, n. 1478 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse collettivo, diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 30 settembre 2016, n. 1549 (qui il testo)
    L’arbitrato endosocietario non sfugge alla applicazione delle ordinarie norme, discostandosi da quelle soltanto nella ridotta misura in cui le stesse risultano espressamente derogate (come ad esempio quanto alla nomina degli arbitri) o comunque non risultano compatibili con la normativa speciale. In particolare, si applica all’arbitrato societario l’art. 820 cod. proc. civ. in tema di termine per il deposito del lodo.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 17 ottobre 2016, n. 1625 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che prevede la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale.
  • Corte di Appello di Genova, 26 ottobre 2016, n. 1094 (qui il testo)
    Agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l’hanno voluto, è quello rituale mentre l’arbitrato libero è previsione cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo, ossia l’art. 808-ter cod. proc. civ., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l’applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell’arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l’efficacia della sentenza giudiziaria, la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale.
  • Corte di Appello di Milano, 27 ottobre 2016, n. 4006 (qui il testo)
    In ipotesi di scioglimento del contratto conseguente al fallimento di una parte (nella specie, si trattava di appalto sciolto ex art. 81 l.fall. per il fallimento dell’appaltatore) il legislatore ha previsto che un procedimento arbitrale pendente non possa proseguire, a maggior ragione con lo scioglimento del contratto un procedimento arbitrale non può essere introdotto.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 7 novembre 2016, n. 1775 (qui il testo)
    In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Corte di Appello di Bologna, 14 novembre 2016, n. 2042 (qui il testo)
    L’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Corte di Appello di Brescia, 17 novembre 2016, n. 1124 (qui il testo)
    L’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
  • Corte di Appello di Genova, 24 novembre 2016, n. 1224 (qui il testo)
    La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Genova, 24 novembre 2016, n. 1225 (qui il testo)
    L’art. 817, co. 3, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi, si applica anche al caso in cui la parte sia stata regolarmente convenuta nel giudizio arbitrale, ma abbia volontariamente scelto di non parteciparvi e di non proporre quindi le eccezioni previste a pena di inammissibilità in quel giudizio.
  • Corte di Appello di Venezia, 5 dicembre 2016, n. 2792 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, l’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – quale è quello affidato al giudice dall’art. 829 cod. proc. civ. – soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli art. 1362 ss. cod. civ.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l’arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione.
  • Corte di Appello di Catania, 7 dicembre 2016, n. 2014 (qui il testo)
    Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola
    .

Tribunali

  • Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 9 (qui il testo)
    La disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 si applica a qualunque genere di arbitrato, e dunque anche a quello irrituale e che la sanzione di nullità colpisce qualunque ipotesi in cui la nomina degli arbitri non appaia rispettosa delle modalità previste dalla norma medesima, atteso che la stessa individua l’unica procedura possibile per la regolare nomina del tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 23 (qui il testo)
    La domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinnanzi al giudice ordinario contestualmente alla formulazione, in via principale, dell’eccezione di compromesso in arbitri della causa, è da ritenersi proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione e non può intendersi quale implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Milano, 2 febbraio 2016, n. 1425 (qui il testo)
    In materia di concessioni di pubblici servizi e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
  • Tribunale di Milano, 4 febbraio 2016, n. 1583 (qui il testo)
    Deve essere dichiarata improponibile, in ragione della previsione statutaria che devolva ad arbitri irrituali le controversie concernenti il rapporto sociale, la domanda di annullamento di delibera assembleare.
  • Tribunale di Roma, 22 febbraio 2016, n. 3600 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso rientra indubbiamente nel novero delle eccezioni in senso stretto; pertanto, in difetto di tempestiva e rituale eccezione della parte interessata, al Giudice è precluso il rilievo d’ufficio sia della propria incompetenza per l’operatività di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, sia della improponibilità dell’azione per l’operare di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Roma, 1 marzo 2016, n. 4216 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell’art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l’arbitrato estero, fissato dall’art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all’estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell’ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l’arbitrato interno dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l’applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo (art. 819-ter cod. proc. civ.).
  • Tribunale di Torino, 14 marzo 2016, n. 1444 (qui il testo)
    L’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all’uopo previste dal legislatore; pertanto, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all’arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato regolato dal codice di rito.
  • Tribunale di Milano, 14 marzo 2016, n. 3236 (qui il testo)
    Ove in relazione a una controversia su un rapporto che le parti hanno devoluto alla cognizione arbitrale intervenga una transazione, di carattere non novativo, la cognizione arbitrale si estende anche alle controversie su tale transazione.
  • Tribunale di Roma, 14 marzo 2016, n. 5260 (qui il testo)
    Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.
  • Tribunale di Bologna, 16 marzo 2016, n. 705 (qui il testo)
    Gli unici motivi per i quali è possibile chiedere al giudice competente l’annullamento del lodo arbitrale irrituale sono elencati nel secondo comma dell’art. 808-ter cod. proc. civ., oltre che per la sussistenza dei vizi del consenso.
  • Tribunale di Firenze, 21 marzo 2016, n. 1129 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Pur prevedendo l’art. 2533 cod. civ. che contro la delibera di esclusione il socio possa proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di tale delibera, ciò non esclude che le parti possano devolvere ad arbitri la risoluzione di tale controversia, in quanto l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili.
  • Tribunale di Roma, 23 marzo 2016, n. 6067 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 31 marzo 2016, n. 4041 (qui il testo)
    Gli unici motivi per i quali è possibile chiedere al giudice competente l’annullamento del lodo arbitrale irrituale sono elencati nel secondo comma dell’art. 808-ter cod. proc. civ., oltre che per la sussistenza dei vizi del consenso.
  • Tribunale di Milano, 9 aprile 2016, n. 4489 (qui il testo)
    Nel caso in cui una clausola compromissoria espressamente ricomprenda non solo le controversie inerenti l’esecuzione e l’interpretazione del contratto ma anche le controversie inerenti la sua conclusione, ne deriva che non solo l’azione di risarcimento del danno contrattuale, ma anche l’azione di risarcimento del danno per culpa in contrahendo risulta devoluta agli arbitri, per volontà delle parti, atteso che nel concetto di qualunque controversia inerente la conclusione del contratto deve certamente rientrare anche l’azione risarcitoria per danno derivanti dalle asseritamente erronee/incomplete/reticenti informazioni ricevute prima ed in occasione della conclusione e che, sempre asseritamente, avrebbero leso la libertà negoziale.
  • Tribunale di Napoli, 12 aprile 2016, n. 4516 (qui il testo)
    L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’impropobibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
  • Tribunale di Genova, 14 aprile 2016, n. 1325 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale intendono affidare all’arbitro la soluzione delle controversie tramite una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Assume quindi rilevanza la presenza nella clausola di un impegno a ritenere la natura definitiva e vincolante del lodo come espressione della volontà delle parti.
  • Tribunale di Firenze, 18 aprile 2016, n. 1528 (qui il testo)
    Anche se la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, l’eccezione di compromesso sollevata dall’opponente dinanzi al giudice dell’opposizione determina la improponibilità della domanda.
  • Tribunale di Napoli, 19 aprile 2016, n. 4874 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La nuova disciplina dell’arbitrato societario è da ritenersi peculiare e alternativa rispetto a quella disciplinata dal codice di rito, che rimane scelta discrezionale ad opera delle parti.
  • Tribunale di Roma, 28 aprile 2016, n. 8484 (qui il testo)
    Il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi di possibile oggetto delle future controversie, per la loro ampiezza e per la possibile interconnessione con altre categorie potenzialmente oggetto di lite, deve essere letto in senso estensivo con la conseguenza di dovere effettivamente presumere che, trattandosi di formule ellittiche, le parti hanno inteso fare generico riferimento a tutte le controversie insorgenti dal contratto. D’altra parte, una simile interpretazione delle clausole compromissorie diviene necessitata dal disposto di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. a mente del quale nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
  • Tribunale di Roma, 28 aprile 2016, n. 8499 (qui il testo)
    La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell’art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l’arbitrato estero, fissato dall’art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all’estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell’ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l’arbitrato interno dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l’applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo (art. 819-ter cod. proc. civ.).
  • Tribunale di Palermo, 5 maggio 2016, n. 2489 (qui il testo)
    A seguito della modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. disposta dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819-ter, co. 1, terzo inciso, cod. proc. civ. deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto parimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Tribunale di Bologna, 6 maggio 2016, n. 1135 (qui il testo)
    Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta, per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell’eccezione di compromesso, stante l’evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all’azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest’ultima.
  • Tribunale di Bologna, 9 maggio 2016, n. 1159 (qui il testo)
    La clausola compromissoria va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione del contratto medesimo, mentre debbono essere escluse le controversie relative a responsabilità di natura aquiliana, le quali trovano nel contratto soltanto una mera occasione o presupposto storico, ma in tutta evidenza non dipendono dal contratto stesso.
  • Tribunale di Napoli, 9 maggio 2016, n. 5802 (qui il testo)
    Sebbene possa ragionevolmente sostenersi la possibilità della proposizione del decreto ingiuntivo anche in presenza della clausola compromissoria, non altrettanto è a dirsi per la fase di opposizione che deve essere oggetto di decisione da parte degli arbitri cui la parti hanno inteso deferire la decisione della controversia.
  • Tribunale di Roma, 10 maggio 2016, n. 9376 (qui il testo)
    L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
  • Tribunale di Napoli, 13 maggio 2016, n. 6104 (qui il testo)
    La clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del tribunale arbitrale in merito al giudizio di opposizione.
  • Tribunale di Napoli, 13 maggio 2016, n. 6105 (qui il testo)
    La clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma mantiene ferma la competenza del tribunale arbitrale in merito al giudizio di opposizione.
  • Tribunale di Brescia, 16 maggio 2016, n. 1488 (qui il testo)
    Pur in presenza di clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, non è dunque esclusa la facoltà di chiedere l’emissione di ingiunzione al giudice ordinario, il quale non può in tal caso dichiarare d’ufficio l’improponibilità della domanda ma è tenuto ad esaminare nel merito l’istanza e ad emettere, ricorrendone ogni altro presupposto, il decreto ingiuntivo, che dovrà tuttavia essere revocato qualora, con l’atto di citazione in opposizione, l’interessato eccepisca l’improponibilità della domanda al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Roma, 16 maggio 2016, n. 9891 (qui il testo)
    Non si applica ai consorzi di urbanizzazione l’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ai sensi del quale la nomina degli arbitri deve essere affidata a un soggetto terzo rispetto alla società.
  • Tribunale di Roma, 19 maggio 2016, n. 10077 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito.
  • Tribunale di Cremona, 23 maggio 2016, n. 399 (qui il testo)
    Nel caso in cui una scrittura avente natura paracontrattuale contenga una clausola compromissoria, tale clausole deve qualificarsi quale clausola che devolve ad arbitri controversie non contrattuali ex art. 808-bis cod. proc. civ.
  • Tribunale di Roma, 25 maggio 2016, n. 10624 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 26 maggio 2016, n. 10667 (qui il testo)
    L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
  • Tribunale di Roma, 3 giugno 2016, n. 11255 (qui il testo)
    In presenza di un contratto preliminare contenente una clausola compromissoria, poi non riprodotta nel contratto definitivo, le controversie concernenti quest’ultimo sono attribuite alla competenza del giudice statuale.
  • Tribunale di Catania, 7 giugno 2016, n. 3127 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia tra soci deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie riguardanti il rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto sociale, con esclusione di quelle per cui quest’ultimo costituisce solo il presupposto storico.
  • Tribunale di Roma, 10 giugno 2016, n. 11846 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria della nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Marsala, 14 giugno 2016, n. 521 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, devolutiva alla cognizione degli arbitri qualunque controversia sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, e dunque di portata estremamente ampia, sottrae alla competenza del giudice statuale anche le controversie concernenti opere qualificate come extra-capitolato.
  • Tribunale di Catania, 15 giugno 2016, n. 3300 (qui il testo)
    Se è la volontà delle parti a costituire la base della competenza degli arbitri, deve ammettersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della predetta competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione della tempestiva eccezione di arbitrato.
  • Tribunale di Milano, 5 luglio 2016, n. 8379 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; questo tuttavia può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.
  • Tribunale di Roma, ordinanza 7 luglio 2016 (qui il testo)
    La devoluzione in arbitrato, anche irrituale, della controversia non impedisce di adire il Giudice per il giudizio cautelare, con l’unica eccezione, sempre che ciò sia previsto dalla clausola statutaria, di devoluzione agli arbitri della competenza in ordine alla sospensione dell’efficacia della deliberazione assembleare, impugnata davanti a loro: l’eccezionalità di tale deroga non consente alcuna estensione analogica.
  • Tribunale di Catania, 8 luglio 2016, n. 3763 (qui il testo)
    Le controversie relative all’assegnazione dell’alloggio da parte di cooperativa di costruzione sono devolute alla competenza arbitrale, in presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale.
  • Tribunale di Napoli, 11 luglio 2016, n. 8573 (qui il testo)
    La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
  • Tribunale di Catania, 19 luglio 2016, n. 4041 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In caso di clausola compromissoria e di impugnativa di delibera assembleare, risulta attribuito esclusivamente agli arbitri il potere decisionale di provvedere in via cautelare sulla sospensiva della decisione impugnata, con la conseguenza che non residuano spazi alternativi di tutela con riferimento alla tutela cautelare atipica, neanche prima della costituzione del tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Genova, 21 luglio 2016, n. 2496 (qui il testo)
    Poiché il deferimento ad arbitri delle controversie implica eccezionale
    sottrazione delle stesse alla funzione giurisdizionale dei giudici ordinari, l’interpretazione della clausola deve essere effettuata in senso restrittivo, avendo riguardo alla comune intenzione delle parti.
  • Tribunale di Milano, 21 luglio 2016, n. 9179 (qui il testo)
    Poiché il deferimento ad arbitri delle controversie implica eccezionale sottrazione delle stesse alla funzione giurisdizionale dei giudici ordinari, l’interpretazione della clausola deve essere effettuata in senso restrittivo, avendo riguardo alla comune intenzione delle parti.
  • Tribunale di Roma, 21 luglio 2016, n. 14847 (qui il testo)
    La disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che impone la specifica approvazione per iscritto, tra l’altro, della clausola compromissoria è applicabile anche ai contratti stipulati tra imprenditori.
  • Tribunale di Roma, ordinanza 26 luglio 2016 (qui il testo)
    La stabilizzazione dell’efficacia della statuizione arbitrale si riconnette direttamente al lodo, di per sé idoneo a produrre i medesimi effetti della sentenza emessa dal giudice ordinario, senza che sia dunque necessario ipotizzare alcun assorbimento del primo nella sentenza che ne affermi la legittimità.
  • Tribunale di Milano, 2 agosto 2016, n. 9574 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, riferentesi genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce deve essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.
  • Tribunale di Catania, 9 agosto 2016, n. 4329 (qui il testo)
    Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
  • Tribunale di Milano, 16 agosto 2016, n. 9689 (qui il testo)
    In caso di accollo, la clausola compromissoria contenuta nel contratto tra accollato e accollatario non si estende alle controversie tra accollante e accollatario.
  • Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2016 (qui il testo)
    Va affermata la competenza del Giudice statuale limitatamente all’istanza cautelare pur essendo la controversia, che attiene ai rapporti fra i soci e gli amministratori, devoluta alla cognizione di arbitri.
  • Tribunale di Roma, 22 agosto 2016, n. 16012 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Tribunale di Roma, 22 agosto 2016, n. 16024 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale sia le controversie tra amministratore e società relative al compenso del primo, sia le controversie tra società (o socio) e amministratore, concernenti pretesi atti di mala gestio del secondo.
  • Tribunale di Roma, 23 agosto 2016, n. 16031 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Tribunale di Roma, 23 agosto 2016, n. 16032 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
  • Tribunale di Roma, ordinanza 27 agosto 2016 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
  • Tribunale di Bologna, 30 agosto 2016, n. 2220 (qui il testo)
    Non trova applicazione la clausola contenuta in un contratto a controversia relativa alla pretesa inosservanza di intese ulteriori rispetto ad esso.
  • Tribunale di Firenze, 8 settembre 2016, n. 2906 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.
  • Tribunale di Roma, 8 settembre 2016, n. 16596 (qui il testo)
    La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero.
  • Tribunale di Milano, 14 settembre 2016, n. 10077 (qui il testo)
    Sussistendo un’obiettiva incertezza sulla volontà delle parti di compromettere una controversia in arbitri, per avere le stesse sul punto richiamato soltanto un modulo non prodotto in atti, non può che trovare affermazione la competenza del Giudice statuale.
  • Tribunale di Bari, 15 settembre 2016, n. 4631 (qui il testo)
    Il principio di autonomia della clausola compromissoria vale in relazione al negozio processuale fondante l’arbitrato rituale, che si attua, per volontà delle parti compromittenti, mediante l’esercizio di una potestà decisoria alternativa rispetto a quella del giudice statuale e si risolve in un lodo avente tra le parti la stessa efficacia della sentenza; viceversa, detto principio non può essere invocato in relazione all’arbitrato irrituale, avente natura negoziale e consistente nell’adempimento del mandato, conferito dalle parti all’arbitro, di integrare la volontà delle parti stesse dando vita ad un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragione d’essere dal negozio nel quale la clausola è inserita, con la conseguenza che la clausola di arbitrato irrituale non può sopravvivere alle cause di nullità che facciano venir meno la fonte stessa del potere degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, ord. 15 settembre 2016 (qui il testo)
    La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 20 settembre 2016, n. 10246 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in quanto derogativa della competenza dell’Autorità Giudiziaria, deve garantire il principio della par condicio delle parti nella nomina dei soggetti investiti del compito di dirimere la controversia in forza del carattere isonomico della giustizia arbitrale, principio strumentale e funzionale alla insopprimibile esigenza di garanzia dell’imparzialità di chi è comunque chiamato a risolvere una controversia tra soggetti diversi, a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
  • Tribunale di Roma, 21 settembre 2016, n. 17407 (qui il testo)
    La clausola compromissoria spiega invece i suoi effetti, ai sensi dell’art. 1372, co. 2, cod. civ., solo nei confronti delle parti stipulanti e tali effetti non possono estendersi nei confronti del preteso condebitore solidale di una di queste.
  • Tribunale di Napoli, 10 ottobre 2016, n. 10964 (qui il testo)
    In caso di inerzia degli arbitri, anche le parti hanno titolo ed interesse a promuovere il procedimento di cui all’art. 814 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Salerno, 12 ottobre 2016, n. 4577 (qui il testo)
    Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all’esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto.
  • Tribunale di Roma, 18 ottobre 2016, n. 19369 (qui il testo)
    Il riferimento al carattere di definitività e di inappellabilità della decisione arbitrale rende inequivocabile che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Milano, 21 ottobre 2016, n. 11611 (qui il testo)
    Ove siano dedotte in causa contestazioni concernenti sia un contratto contenente una clausola compromissoria sia un contratto che tale clausola non prevede, quanto meno per ragioni di connessione si giustifica la competenza giurisdizionale del giudice ordinario con riferimento all’intera controversia.
  • Tribunale di Ancona, 24 ottobre 2016, n. 1741 (qui il testo)
    Ove il curatore del fallimento chieda la condanna al pagamento di un credito preesistente nel patrimonio del fallito, derivante da un contratto contenente una clausola compromissoria, essa conserva la sua efficacia.
  • Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19775 (qui il testo)
    Nelle ipotesi di inesistenza del lodo arbitrale (per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria), mancando in radice la potestas decidendi, l’eventuale pronuncia arbitrale si configura come una vera e propria usurpazione di potere.
  • Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19784 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della
    gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle- non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.
  • Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19785 (qui il testo)
    Poiché l’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico dell’arbitrato rituale regolato dalla legge, e sfornito delle garanzie previste dal Legislatore per quest’ultimo, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’arbitrato rituale, ossia all’istituto tipico regolato dal codice di procedura civile.
  • Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19787 (qui il testo)
    Nel nuovo modello di procedimento arbitrale endosocietario deve ravvisarsi un ulteriore esempio di arbitrato da legge, ovvero di arbitrato facoltativo nell’an ma necessario nel quomodo: le parti sono lasciate libere di scegliere tra il ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria od alla via arbitrale, ma, una volta imboccata quest’ultima strada, esse sono vincolate all’applicazione delle norme inderogabilmente previste dal legislatore, il quale, in virtù dei particolari interessi pubblicistici coinvolti nella controversia, in maniera legittima comprime gli spazi di autonomia privata lasciati aperti dagli artt. 806 ss. cod. proc. civ.
  • Tribunale di Roma, ord. 24 ottobre 2016 (qui il testo)
    Il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando, rispetto ad esso, la regola dettata dall’art. 78 l.fall.
  • Tribunale di Bari, 26 ottobre 2016, n. 5473 (qui il testo)
    Nel caso in cui il contratto di appalto contenga una clausola compromissoria, restano in ogni caso di competenza del giudice statuale le controversie ex art. 1669 cod. civ., che hanno natura extracontrattuale.
  • Tribunale di Cagliari, 26 ottobre 2016, n. 2990 (qui il testo)
    Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà: peraltro l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
  • Tribunale di Brescia, 28 ottobre 2016, n. 3197 (qui il testo)
    Prima dell’introduzione del novellato art. 819-ter cod. proc. civ., operata con d.lgs. 40/2006, si è sempre affermato che nell’arbitrato rituale la pronunzia avesse natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configurasse quale deroga alla giurisdizione: il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva, quindi, una questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
  • Tribunale di Bari, ord. 3 novembre 2016 (qui il testo)
    Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo.
  • Tribunale di Roma, 4 novembre 2016, n. 20597 (qui il testo)
    A seguito della modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. disposta dall’art. 45 l. 69/2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819-ter, co. 1, terzo inciso, cod. proc. civ. deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
  • Tribunale di Monza, 14 novembre 2016, n. 2953 (qui il testo)
    Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
  • Tribunale di Firenze, 16 novembre 2016, n. 3819 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla: tali norme infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della
    gestione societaria al termine di ogni esercizio , anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente: ne consegue che, stante l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
  • Tribunale di Firenze, 16 novembre 2016, n. 3820 (qui il testo)
    Il discrimen fra compromettibilità e non compromettibilità in arbitri di una certa controversia è ancorato ex art. 806 cod. proc. civ. alla disponibilità o meno del diritto in contesa.
  • Tribunale di Firenze, 16 novembre 2016, n. 3821 (qui il testo)
    Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla: tali norme infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della
    gestione societaria al termine di ogni esercizio , anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente: ne consegue che, stante l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
  • Tribunale di Firenze, 16 novembre 2016, n. 3822 (qui il testo)
    Il discrimen fra compromettibilità e non compromettibilità in arbitri di una certa controversia è ancorato ex art. 806 cod. proc. civ. alla disponibilità o meno del diritto in contesa.
  • Tribunale di Torino, 16 novembre 2016, n. 5487 (qui il testo)
    La evidente contraddittorietà delle due disposizioni contenute nella stessa clausola, con cui si è prevista al tempo stesso la giurisdizione del Giudice ordinario e quella del Collegio arbitrale, rendono nulla la pattuizione ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. per impossibilità/indeterminatezza dell’oggetto.
  • Tribunale di Roma, 21 novembre 2016, n. 21797 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto.
  • Tribunale di Roma, 22 novembre 2016, n. 21916 (qui il testo)
    La previsione di un foro esclusivo presente in un contratto, che pure contenga una clausola compromissoria, ha la funzione di stabilire pattiziamente un determinato foro nell’eventualità in cui una delle due parti, convenuta in giudizio dall’altra, ritenesse di accettare la giurisdizione statale, rinunciando ad avvalersi della clausola arbitrale sollevando un’eccezione d’incompetenza.
  • Tribunale di Milano, 28 novembre 2016, n. 13077 (qui il testo)
    La previsione di un foro esclusivo presente in un contratto, che pure contenga una clausola compromissoria, vale per tutte quelle cause che non risultino arbitrabili, ossia suscettibili di ottenere tutela per il tramite del lodo arbitrale.
  • Tribunale di Roma, 5 dicembre 2016, n. 22587 (qui il testo)
    La competenza arbitrale in relazione a una domanda di garanzia non viene meno per effetto della connessione tra la domanda di garanzia e quella principale, atteso che si tratta di connessione impropria.
  • Tribunale di Bari, 12 dicembre 2016, n. 6347 (qui il testo)
    La valutazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato va fatta in ragione dell’interpretazione della clausola compromissoria e cioè di quanto voluto dalle parti e non di quanto attuato dagli arbitri.
  • Tribunale di Catania, 13 dicembre 2016, n. 6017 (qui il testo)
    L’area della indisponibilità dei diritti, e dunque della non arbitrabilità delle controversie, deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.
  • Tribunale di Catania, 13 dicembre 2016, n. 6018 (qui il testo)
    La controversia concernente la delibera di esclusione di un socio di società consortile può essere devoluta agli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 20 dicembre 2016, n. 13929
    La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della medesima causa davanti al giudice statuale, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente avanti al giudice statuale.
  • Tribunale di Roma, 24 dicembre 2016, n. 24054 (qui il testo)
    L’inserimento consensuale di una clausola compromissoria comporta la legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo ad opera del giudice competente sulla base delle prospettazioni svolte dal creditore opposto; ma, nel caso di successiva opposizione sollevata anche al fine di far valere gli effetti della clausola, il decreto ingiuntivo emesso deve essere dichiarato nullo e la controversia deve essere devoluta agli arbitri.
  • Tribunale di Roma, 28 dicembre 2016, n. 24191 (qui il testo)
    Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleghi l’illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell’art. 2423, co. 2, cod. civ., devono sovraintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.
  • Tribunale di Roma, 28 dicembre 2016, n. 24192 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
  • Tribunale di Roma, 28 dicembre 2016, n. 24195 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Rientrano nella competenza degli arbitri, in caso di clausola compromissoria statutaria, le controversie tra soci e società relative a un contratto di finanziamento.