La recente decisione della Cassazione n. 32796 del 8 novembre 2022 (disponibile qui) ha risolto una delicata questione processuale, statuendo che si applica anche al procedimento di impugnazione del lodo arbitrale il principio di diritto per cui in ragione dei “principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (…) e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.
Arbitrato contumaciale
Un tema di una certa rilevanza pratica, sul quale non sono però numerosi i precedenti editi, è quello dell’arbitrato contumaciale, ovvero – con terminologia più corretta – del giudizio arbitrale in cui si realizza una situazione corrispondente a quella che nel giudizio avanti il Giudice statuale dà luogo alla contumacia.
La dottrina in passato si è occupata dell’argomento, sviluppando tre tesi: la prima, secondo la quale è ammissibile in un procedimento arbitrale tale situazione; la seconda, secondo la quale, al contrario, tale situazione viene esclusa; e la terza, che appare preferibile, ad avviso della quale è necessario compiere un’operazione esegetica che consenta di individuare quelle norme che, dettate dal legislatore con espresso riferimento al giudizio contumaciale avanti il Giudice statuale, siano nondimeno compatibili con il procedimento arbitrale.
La giurisprudenza – come detto, non numerosa – tende invece a ripetere tralatiziamente la massima, secondo la quale non è configurabile, da un punto di vista tecnico-giuridico, la contumacia nel procedimento arbitrale (v.si Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 1978, n. 459; Cass., Sez. I Civ., 28 gennaio 1982, n. 563; Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 1984, n. 465; Cass., 15 marzo 1986, n. 1765; Cass., Sez. I Civ., 11 luglio 1992, n. 8469; Cass., Sez. I Civ., 16 novembre 1992, n. 12268, tutte rese in procedimenti di delibazione di lodi arbitrali stranieri; nonché Cass., Sez. I Civ., 2 settembre 1998, n. 8697 e Cass., Sez. I Civ., 29 gennaio 1999, n. 787, rese invece in procedimenti di impugnazione di lodi domestici).
Appaiono pertanto molto interessanti due recenti pronunzie, una di legittimità e l’altra di merito, entrambe rese in procedimenti di impugnazione di lodi arbitrali pronunciati all’esito di un giudizio arbitrale domestico che, con formula sintetica ancorché approssimativa, può essere definito ‘contumaciale’.
Lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite (n. 8776/21, pubblicata in data 30 marzo 2021, disponibile qui), ha chiarito – sulla base di criteri ermeneutici, di ragioni sistematiche e di precetti costituzionali – da quale momento decorre il termine di un anno, previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l’impugnativa del lodo arbitrale per nullità.
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Il (nuovo?) progetto di riforma
La riforma del processo civile, come è stato ampiamente riportato dai media generalisti, è oggetto di un disegno di legge delega di iniziativa governativa (AS 1662, disponibile qui). Sull’impianto immaginato dal precedente Governo, il nuovo ha dichiarato la sua intenzione di intervenire, in maniera più o meno radicale.
Nei giorni scorsi, sono circolate le bozze degli emendamenti che il Governo avrebbe intenzione di proporre, accompagnati da una relazione illustrativa (disponibili, rispettivamente, qui e qui).
L’articolato contiene una disposizione espressamente dedicata all’arbitrato (art. 11), sulla quale si possono compiere alcune riflessioni.
La clausola di ordine pubblico
Una recente pronunzia della Corte di Cassazione (n. 1788 del 28 gennaio 2021, disponibile qui) consente di svolgere alcune riflessioni con riferimento al concetto di ordine pubblico e alla sua rilevanza in materia arbitrale.
Arbitrato internazionale societario
L’arbitrato internazionale societario rappresenta un tema tanto interessante quanto sovente negletto dalla nostra dottrina. Rari pure i precedenti giurisprudenziali: ad oggi, anzi, non ne consta alcuno edito.
Una precisazione terminologica innanzi tutto si impone: per arbitrato internazionale societario si intende in questo scritto un arbitrato con sede all’estero ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Non sono così infrequenti i casi in cui esso trova, o può trovare, applicazione. Si pensi al riguardo all’ipotesi di società costituita in Italia e che rappresenti il veicolo di investimento (anche) di soggetto straniero. Ebbene, non è così peregrina l’ipotesi che questo investitore straniero desideri devolvere le eventuali controversie societarie (magari con un co-investitore invece italiano, o con gli amministratori della società) a un procedimento arbitrale con sede all’estero, magari un procedimento arbitrale amministrato all’estero.
Sinora sul tema potevano leggersi gli interessanti contributi di Giardina e Benedettelli. Ora ad essi si aggiunge una recente pronunzia della Corte di Appello di Genova: la n. 649 del 9 luglio 2020 (disponibile qui).
L’arbitrato al tempo del CoViD-19
La pandemia CoViD-19 ha avuto, e continuerà ad avere, un impatto anche sui procedimenti arbitrali.
Il tema è stato affrontato anche dal legislatore italiano, il quale ha dettato delle disposizioni che richiedono un attento sforzo ermeneutico.
Litisconsorzio necessario e arbitrato
Un tema molto interessante è quello del litisconsorzio necessario in arbitrato. Esso è parzialmente disciplinato dalla legge (artt. 816-quater e 816-quinquies cod. proc. civ.) e sono noti i turbamenti (per usare l’espressione di un’autorevole Autrice) che può portare la sua realizzazione nel corso del procedimento arbitrale.
Cosa accade invece in caso di mancata realizzazione, durante l’arbitrato, del contraddittorio con il litisconsorte pretermesso? Una possibile risposta viene fornita dalla Corte di Appello di Campobasso, in una sua recente pronunzia (n. 367 del 7 novembre 2019, disponibile qui).
Arbitrato irrituale societario
Il Tribunale di Salerno ha recentemente deciso una complessa vicenda societaria e la sua pronunzia (n. 3296 del 21 ottobre 2019, disponibile qui), unitamente a quella resa dalla Corte di Appello di Salerno con riferimento alla stessa vicenda (n. 1311 del 14 settembre 2018, disponibile qui), rappresenta a mio avviso un’ottima occasione per svolgere alcune brevi riflessioni in tema di arbitrato irrituale societario, ossia di rapporto tra la disciplina dell’arbitrato irrituale contenuta nel codice di rito e disciplina dell’arbitrato societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Un particolare profilo di interesse, in questo ambito, è quello della eventuale possibile applicazione all’arbitrato irrituale della disciplina inderogabile posta dal d.lgs. 5/2003 con riferimento al regime delle impugnazioni di delibere sociali.
Contestazione della competenza del Giudice statuale
Un contratto contiene una clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la soluzione delle eventuali future controversie tra le parti. Nondimeno, una parte agisce in giudizio e conviene l’altra avanti il Giudice statuale. La parte convenuta contesta, sulla base della clausola compromissoria, la competenza del Giudice statuale, ma quest’ultimo rende una sentenza erronea, rigetta l’eccezione e conferma la propria competenza. A che Giudice si deve rivolgere la parte convenuta per chiedere di riformare la decisione del primo Giudice?
Due recenti pronunzie, rese da due diverse Corti di Appello a distanza di un giorno l’una dall’altra (sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1782 del 19 settembre 2019, disponibile qui; e sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 636 del 20 settembre 2019, disponibile qui) offrono due risposte diverse al quesito appena posto: il Giudice calabrese afferma che l’impugnazione va proposta alla Corte di Appello, mentre il Collegio lucano che essa va devoluta alla Corte di Cassazione. Entrambe le decisioni sono corrette, perché concernono due arbitrati diversi.
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