La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. n. 22007 del 28 ottobre 2015 (disponibile qui) è tornata sul tema della disciplina dell’impugnazione per nullità di lodi pronunziati in procedimenti retti da clausole compromissorie concluse prima della riforma dell’arbitrato contenuta nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Prima della riforma, ai sensi del previgente art. 829, co. 2, cod. proc. civ., “L’impugnazione per nullità [era] (…) ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile“. Con la riforma, si è invece scelta una interpretazione diametralmente opposta del silenzio delle parti sul punto. Infatti, ai sensi del vigente art. 829, co. 3, cod. proc. civ., “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. (…)“.
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