Eccezione di compromesso

Una recente pronunzia del Tribunale di Genova (n. 1325 del 14 aprile 2016, disponibile qui) consente di svolgere una riflessione sul tema dell’eccezione di compromesso e della sua qualificazione.

La vicenda oggetto del giudizio è, in estrema sintesi, la seguente.

Il socio (e amministratore ) di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata ha promosso azione di responsabilitĂ  nei confronti di altro amministratore.  Quest’ultimo ha sollevato exceptio compromissi e chiesto al Tribunale di Genova di pronunziare l’inammissibilitĂ  della domanda avversaria, poichĂ© lo statuto sociale prevedeva a suo dire una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

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Ancora sull’impugnazione per nullitĂ 

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I Civ. del 23 febbraio 2016, n. 3481 (disponibile qui), ha definitivamente deciso una vicenda di cui si è ampiamente occupata la stampa: quella della controversia tra Bernardo Caprotti e i suoi figli Violetta e Giuseppe relativa alla proprietà delle azioni della holding Supermarkets Italiani S.p.A.

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Regole del procedimento

La disciplina codicistica concernente le regole di svolgimento del procedimento arbitrale trova la sua chiave di volta nell’art. 816/bis, co. 1, cod. proc. civ.: “Le parti possono stabilire nella convenzione di arbitrato, o con atto scritto separato, purchĂ© anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltĂ  di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono piĂą opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilitĂ  di difesa (…)“.

Non è però frequente che la clausola compromissoria contenga una disciplina compiuta ed esaustiva del procedimento. A ben vedere, tale disciplina neppure si rinviene in caso di arbitrato amministrato, poichĂ© i regolamenti arbitrali – saggiamente – non costringono il procedimento, e in particolare l’istruttoria, entro limiti predeterminati: le istituzioni arbitrali prediligono infatti, in materia, la soft law.  Si pensi, ad esempio, alle Note sulla consulenza tecnica recentemente adottate dalla Camera Arbitrale di Milano, delle quali parleremo in un prossimo post.  Ebbene, queste note precisano di non voler “essere una nuova regolamentazione della materia arbitrale ma (…) un ausilio per i consulenti tecnici” – e per gli arbitri, ça va sans dire.

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