Massimario 2019

Roberto Oliva

Corte di Cassazione

  • Cass., SS.UU., 17 gennaio 2019, n. 1251 (qui il testo)
    La controversia relativa al diritto all’adeguamento del corrispettivo dell’appaltatore di opera pubblica, previsto dall’art. 26, co. 4-bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109, ha ad oggetto un diritto soggettivo e pertanto può essere devoluta alla cognizione arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 febbraio 2019, n. 3795 (qui il testo)
    L’art. 808-quater cod. proc. civ. non ha carattere innovativo, essendosi limitato a recepire il diritto vivente scaturente da un orientamento di legittimità già diffuso al momento della sua emanazione, secondo il quale ogni possibile controversia che trovi la propria origine in pretese aventi causa in un determinato contratto cui abbia acceduto la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, ricade nell’ambito di operatività della convenzione d’arbitrato.
  • Cass., SS.UU., 12 febbraio 2019, n. 4135 (qui il testo)
    Non è applicabile l’istituto del c.d. perspective overruling al caso di impugnazione di lodo arbitrale, reso sulla base di clausola conclusa prima della riforma del 2006, in cui non sia stata lamentata la violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ.; conseguentemente, la parte non può, dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che hanno affermato l’ammissibilità di tale motivo di impugnazione, chiedere di essere rimessa in termini per formularlo.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 febbraio 2019, n. 4259 (qui il testo)
    Anche prima della riforma del 2006, doveva ritenersi che l’attività degli arbitri rituali avesse natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza e non di giurisdizione.
  • Cass., Sez. I Civ., 19 febbraio 2019, n. 4858 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 21 febbraio 2019, n. 5243 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Cass., Sez. III Civ., 28 febbraio 2019, n. 5824 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ ammette l’impugnazione per nullità del lodo emesso con arbitrato rituale, nonostante qualunque preventiva rinuncia, solo ove il lodo risulti invalido; tale disposizione fa salvo lo sbarramento processuale di cui all’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per ogni altra eccezione diversa da quella inerente alla inesistenza o invalidità della clausola compromissoria. Più precisamente, la norma di cui all’articolo 817, co 2., cod. proc. civ. stabilisce che la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione d’arbitrato non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile, in ciò raccordandosi al disposto di cui all’art. 829, co. 1, n. 1 cod. proc. civ. La mancata proposizione, nel corso del procedimento arbitrale, dell’eccezione di incompetenza degli arbitri (sull’assunto che le conclusioni della controparte esorbitino dai limiti del compromesso), determina un semplice effetto preclusivo della relativa azione per nullità e non importa, invece, che tra le parti si debba ritenere concluso un nuovo compromesso per allargare la materia del decidere.
  • Cass., Sez. I Civ., 13 marzo 2019, n. 7183 (qui il testo)
    Nel sistema delineato dalla l. 4 gennaio 1994, n. 25, che tra le innovazioni più significative ha introdotto la fattispecie dell’arbitrato internazionale, è stata recepita la definizione dell’istituto data dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con L. 1 O maggio 1970, n. 418; ed ispirata al modello elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), prevedendo quale criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri.
  • Cass. Sez. I Civ., 13 marzo 2019, n. 7198 (qui il testo)
    Il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell’accordo compromissorio sia all’attività degli arbitri, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 29 marzo 2019, n. 8870 (qui il testo)
    In caso di contratto bancario, la prescrizione di cui all’art. 808 cod. proc. civ. relativa alla forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria può ritenersi soddisfatta dalla sottoscrizione apposta dal cliente in calce al testo contrattuale, avuto riguardo al comportamento attuativo tenuto dalla banca, dal quale può desumersi anche l’accettazione della competenza arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 8 maggio 2019, n. 12040 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 9 maggio 2019, n. 12425 (qui il testo)
    Nel giudizio di cassazione va rilevata d’ufficio la causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (pronunzia resa in vicenda in cui la corte territoriale si era pronunciata, sebbene il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione a una clausola compromissoria, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).
  • Cass., Sez. VI Civ., 16 maggio 2019, n. 13192 (qui il testo)
    La società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso al rapporto contrattuale sorto in origine dalla società scissa, ivi compresa la clausola compromissoria ivi contenuta.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 maggio 2019, n. 13842 (qui il testo)
    In caso di controversia societaria non avente ad oggetto la validità di delibere assembleari, la soluzione circa le condizioni di impugnabilità del lodo si deve far discendere direttamente dall’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in esatta sintonia con la disciplina arbitrale di diritto comune. E questo perché il novellato art. 829, co. 3, applicandosi a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, impone di considerare il rinvio, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, come operato alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
  • Cass., Sez. I Civ., 22 maggio 2019, n. 13927 (qui il testo)
    Nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, la corte d’appello è giudice di unico grado sull’impugnazione del lodo medesimo. Ciò non toglie che, come in altre evenienze analoghe, il procedimento innanzi alla stessa segua le regole del processo ordinario di cognizione in appello: invero, va riaffermato il principio per cui nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale disciplinato dal codice di rito valgono gli istituti ordinari, laddove manchi una diversa disciplina del mezzo d’impugnazione di cui si tratta.
  • Cass., Sez. VI Civ., 28 maggio 2019, n. 14476 (qui il testo)
    La competenza prevista dall’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., per la nomina dell’arbitro rimessa all’autorità giudiziaria è funzionale e inderogabile. L’inderogabilità di tale competenza comporta però soltanto la nullità del lodo eventualmente emesso da arbitro nominato da altro giudice. Essa invece non può giammai riverberarsi sulla validità della convenzione arbitrale, perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall’art. 1419, co. 2, cod. civ., per le clausole nulle in contrasto con norme imperative.
  • Cass., Sez. III Civ., 31 maggio 2019, n. 14884 (qui il testo)
    La cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. Non può pertanto dubitarsi che l’accertamento del carattere simulato oppure no del contratto sul quale è fondata la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri costituisca presupposto logico indispensabile perché l’arbitro possa pronunciarsi sull’oggetto della domanda e dunque rientri nell’ambito della sua cognizione.
  • Cass., Sez. VI Civ., 5 giugno 2019, n. 15300 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero nel termine di cui all’art. 702-bis, co. 3 e 4, cod. proc. civ., in caso di procedimento sommario di cognizione.
  • Cass., Sez. III Civ., 11 giugno 2019, n. 15599 (qui il testo)
    Il procedimento arbitrale si instaura con la notificazione della domanda di accesso all’arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale, con la conseguenza che, determinatosi l’effetto della pendenza del giudizio con la detta notifica, il giudizio si radica fin da tale momento tra i soggetti sottoscrittori della clausola compromissoria.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 giugno 2019, n. 16012 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Cass., Sez. I Civ., 14 giugno 2019, n. 16127 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportante un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
  • Cass., Sez. VI Civ., 26 giugno 2019, n. 17159 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, a fronte dell’irrilevanza di ogni contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo: salvo che non si determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’ iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Cass. Sez. VI Civ., 9 luglio 2019, n. 18448 (qui il testo)
    Non costituisce clausola compromissoria l’accordo, contenuto in un contratto, ai sensi del quale è demandato a dei tecnici il compito di risolvere le problematiche inerenti la buona esecuzione della prestazione contrattuale.
  • Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18831 (qui il testo)
    La giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero o dell’arbitro estero vanno determinate non già in base al criterio della prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione soggettiva che l’istante dà all’interesse di cui chiede domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
  • Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18832 (qui il testo)
    La giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero o dell’arbitro estero vanno determinate non già in base al criterio della prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione soggettiva che l’istante dà all’interesse di cui chiede domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
  • Cass., Sez. VI Civ., 24 luglio 2019, n. 20078 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Non è specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., la clausola compromissoria contenuta in un articolo del testo contrattuale rubricato sotto la formula generica “clausole varie”.
  • Cass., SS.UU., 30 luglio 2019, n. 20503 (qui il testo)
    L’esclusione dell’arbitrato dall’applicazione della Convenzione di Lugano è irrilevante ai fini del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
  • Cass., Sez. I Civ., 31 luglio 2019, n. 20650 (qui il testo)
    In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che dev’essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2019, n. 21059 (qui il testo)
    Non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. proc. civ.), né la previsione di esonero degli arbitri da “formalità di procedura” (previsione non incompatibile con l’arbitrato rituale, a norma dell’art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia”. Al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
  • Cass., Sez. II Civ., 8 agosto 2019, n. 21177 (qui il testo)
    La decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta chiude o non chiude il processo davanti a sé, è idonea al giudicato ove non ritualmente impugnata.
  • Cass., Sez. VI Civ., 13 settembre 2019, n. 22905 (qui il testo)
    Ove il giudice ordinario affermi o neghi l’esistenza o la validità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, astenendosi nel primo caso dal pronunciare sul merito della controversia per lasciare spazio al procedimento arbitrale, e rigettando nel secondo caso l’eccezione di compromesso, la decisione non è suscettibile d’impugnazione con il regolamento di competenza, dal momento che la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2019, n. 22987 (qui il testo)
    Il ricorso all’arbitrato non è escluso, in linea di principio, per le questioni attinenti alla nullità dei contratti, vertendosi in materia di diritti disponibili, essendo certamente disponibile il diritto a far valere la nullità di un contratto o di una delibera. Invero, il limite della indisponibilità dei diritti non va confuso con quello della inderogabilità della normativa sostanziale applicabile al caso controverso, e che dà luogo a nullità.
  • Cass., Sez. I Civ., 30 settembre 2019, n. 24444 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La controversia di cui all’art. 150 l.fall. è deferibile in arbitrato societario poiché essa è relativa al rapporto sociale.
  • Cass., Sez. II Civ., 21 ottobre 2019, n. 26810 (qui il testo)
    Stabilire se una controversia sia devoluta agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. entro il termine perentorio fissato dall’art. 47, co. 2, cod. proc. civ.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 ottobre 2019, n. 27085 (qui il testo)
    Nelle clausole in cui i compromittenti indicano le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, la portata della convenzione arbitrale va ricostruita sulla base della comune volontà dei medesimi e dei criteri, anzitutto, di cui all’art. 1362 cod. civ.; ed allorché la convenzione arbitrale contenga il riferimento a definizioni giuridiche, come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale.
  • Cass., Sez. I Civ., 23 ottobre 2019, n. 27086 (qui il testo)
    Poiché nell’arbitrato irrituale le parti intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l’impugnazione per nullità di un lodo, mentre è esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Cass., Sez. II Civ., 25 ottobre 2019, n. 27402 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggeto non già alle disposizioni di cui all’art. 339 ss. cod. proc. civ., ma a quelle dell’art. 827 ss. cod. proc. civ., e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che può concludersi con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all’eventuale annullamento ed in cui il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Pertanto detto mezzo è diretto in sede rescindente all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri tassativamente elencate dall’art. 829 cod. proc. civ., e pronunciabili esclusivamente per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dal comma 3.
  • Cass., SS.UU., 30 ottobre 2019, n. 27847 (qui il testo)
    Il rapporto tra arbitro e giudice amministrativo si configura come rapporto tra le differenti giurisdizioni ordinaria e speciale.
  • Cass., Sez. III Civ., 31 ottobre 2019, n. 28011 (qui il testo)
    L’indagine concernente la portata della clausola compromissoria per arbitrato irrituale non integra una questione di competenza, bensì di merito, la cui soluzione richiede pertanto l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici dettati per l’interpretazione dei contratti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 6 novembre 2019, n. 28594 (qui il testo)
    Il trasferimento d’azienda comporta a norma dell’art. 2558 cod. civ. (salvo patto contrario) la cessione ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti, ivi inclusa la clausole compromissoria eventualmente pattuita in relazione a tali rapporti.
  • Cass., Sez. VI Civ., 5 dicembre 2019, n. 31849 (qui il testo)
    In caso di contratto di appalto, la clausola compromissoria ivi contenuta, ove di portata ampia, riguardando qualunque controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto, devolve alla cognizione arbitrale la cognizione anche delle controversie concernenti lavori extra contratto, comunque riconducibili a quelli oggetto di contratto.
  • Cass., SS.UU., 18 dicembre 2019, n. 33691 (qui il testo)
    In tema di concessioni di servizi pubblici, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e dunque sono compromettibili in arbitri: spetta infatti al giudice o agli arbitri di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione delle somme dovute.

Corti di Appello

  • Corte di Appello di Catania, 17 gennaio 2019, n. 105 (qui il testo)
    L’art. 816-septies cod. proc. civ. prevede la facoltà per gli arbitri di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili ma trattasi di una semplice facoltà che, se non esercitata, comporta esclusivamente che la determinazione delle spese e degli onorari dell’arbitrato andrà liquidata dal Tribunale competente.
    La sanzione di nullità prevista nel caso in cui il lodo contenga disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 4 aprile 2019, n. 808 (qui il testo)
    Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d’appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti.
  • Corte di Appello di Catania, 10 aprile 2019, n. 820 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria che non faccia riferimento alle controversie nascenti, o derivanti, da un contratto, ma devolva genericamente al giudizio degli arbitri il caso di contenzioso fra le parti deve essere intesa quale devolutiva alla competenza arbitrale estesa di tutte le controversie che abbiano nel contratto il presupposto storico, ivi incluse, in caso di contratto di appalto, quelle ex art. 1669 cod. civ.
  • Corte di Appello di Brescia, 11 aprile 2019, n. 647 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Milano, 17 aprile 2019, n. 1701 (qui il testo)
    Diversamente da quanto accade nel giudizio di impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ., l’opposizione del terzo formulata ex art. 831, co. 3 cod. proc. civ., in quanto diretta ad accertare la sussistenza di un diritto (quello del terzo opponente) incompatibile e prevalente con il diritto riconosciuto a una delle parti del provvedimento impugnato, non subisce le limitazioni nell’esame del merito della controversia che la legge stabilisce per il giudizio di impugnazione del lodo per nullità, ma introduce un giudizio a cognizione piena.
  • Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2019, n. 1939 (qui il testo)
    Non sussiste una lesione del contraddittorio, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9 cod. proc. civ., ove le parto abbia prodotto documenti con una memoria autorizzata, in relazione alla quale il tribunale arbitrale non abbia concesso la possibilità di tale produzione, ma successivamente al deposito entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di discutere nel merito innanzi al collegio.
  • Corte di Appello di Cagliari, 24 maggio 2019, n. 461 (qui il testo)
    Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, co. 2, cod. proc. civ., è sia quello di condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.
    Rientra nella competenza dell’arbitro, al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso, la cognizione anche della domanda fondata sull’arricchimento senza causa di
    una parte in danno dell’altra, ove abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell’esercizio della loro autonomia negoziale.
  • Corte di Appello di Milano, 10 giugno 2019, n. 2528 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria che statuisca che la decisione emessa in arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti, ad eccezione delle contestazioni che possono essere consentite dalla legge, non consente di affermare che le parti si siano determinate nel senso di prevedere la possibilità di impugnare il lodo per errores in iudicando. Tale possibilità, infatti, deve essere espressa in modo chiaro e univoco.
  • Corte di Appello di Brescia, 13 giugno 2019, n. 955 (qui il testo)
    L’art. 54 della l. 27 luglio 1978, n. 392, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie locatizie, deve ritenersi abrogato adopera dell’art. 14, co. 4, della l. 9 dicembre 1998, n. 431, anche con riferimento alle locazioni non abitative e il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della l. 392/1978, sebbene funzionale ad evitare una elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l’indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall’art. 806 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Catania, 13 giugno 2019, n. 1405 (qui il testo)
    In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, che comprenda un contratto per il quale è espressamente vietata la cessione, il cessionario dell’azienda non è legittimato a far valere i diritti derivanti da quel contratto e dunque a promuovere il procedimento arbitrale ivi previsto.
  • Corte di Appello di Genova, 14 giugno 2019, n. 883 (qui il testo)
    Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 disciplina l’unica forma di arbitrato ammissibile in ambito societario, con conseguente nullità della clausola compromissoria che non affidi la scelta degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.
  • Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2019, n. 3995 (qui il testo)
    Nell’arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e, correlativamente, il compromesso si configura quale rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, sicché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia, per essere questa devoluta per legge alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria [per incuriam].
  • Corte di Appello di Genova, 25 giugno 2019, n. 942 (qui il testo)
    In tema di arbitrato societario, non rappresenta lesione del diritto al contraddittorio del convenuto l’avergli negato l’autorizzazione a chiamare nel giudizio arbitrale altri soggetti.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 26 giugno 2019, n. 1390 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello di Venezia, 1 luglio 2019, n. 2726 (qui il testo)
    L’impugnazione per revocazione di lodo arbitrale correlata, a norma dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio arbitrale, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l’onere della prova dell’osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell’ammissibilità dell’impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d’inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
  • Corte di Appello di Genova, 8 luglio 2019, n. 1030 (qui il testo)
    Il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto che si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta sicché non trova applicazione il principio di autonomia della clausola compromissoria in virtù del quale ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale.
  • Corte di Appello di Ancona, 11 luglio 2019, n. 1162 (qui il testo)
    Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.
  • Corte di Appello di Milano, 12 luglio 2019, n. 3123 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In caso di clausola compromissoria conclusa prima della riforma del 2006, si deve ritenere che le parti abbiano rinunziato all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ove abbiano fatto riferimento, nella detta clausola compromissoria, a un regolamento arbitrale ai sensi del quale esse hanno rinunziato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunziare (nel caso di specie, il regolamento arbitrale ICC 2012).
  • Corte di Appello di Catania, 26 luglio 2019, n. 1839 (qui il testo)
    La disciplina della procura ad litem contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell’atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l’atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell’apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall’avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti.
  • Corte di Appello di Milano, 30 luglio 2019, n. 3374 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 31 luglio 2019, n. 1342 (qui il testo)
    Non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorché, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell’istruttoria), non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste per il codice di rito.
  • Corte di Appello di Genova, 9 agosto 2019, n. 1186 (qui il testo)
    Nel giudizio arbitrale, il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Genova, 27 agosto 2019, n. 1215 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il lodo arbitrale, che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non è nullo; qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazioni ha leso il suo diritto al contraddittorio.
  • Corte di Appello di Genova, 29 agosto 2019, n. 1216 (qui il testo)
    Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., è sia quello di condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 18 settembre 2019, n. 1458 (qui il testo)
    Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale; esso deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829 n. 9 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 19 settembre 2019, n. 1782 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa petendi nel contratto cui detto clausola è annessa.
  • Corte di Appello di Potenza, 20 settembre 2019, n. 636 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e, dunque, partecipa della giurisdizione: di conseguenza, l’art. 819-ter cod. proc. civ. non ha introdotto un’innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare l’applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l’entrata in vigore della norma, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo.
  • Corte di Appello di Palermo, 3 ottobre 2019, n. 1943 (qui il testo)
    L’impugnazione per nullità di un lodo, dinanzi alla Corte di Appello, è proponibile, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l’impugnazione predetta non è ammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l’azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
  • Corte di Appello di Brescia, 10 ottobre 2019, n. 1474 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria non può considerarsi né un patto del contratto preliminare di compravendita né un elemento di tale contratto: è, invece, un contratto autonomo ad effetti processuali, che può ma non deve essere contenuto in un medesimo documento con il contratto preliminare. Tra i due contratti, data la loro autonoma funzione, non sussiste un rapporto di accessorietà, come, peraltro, espressamente previsto dall’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., in base al quale la validità (e, quindi, anche la efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce.
  • Corte di Appello di Brescia, 10 ottobre 2019, n. 1483 (qui il testo)
    Quando le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’articolo 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
  • Corte di Appello di Lecce, 24 ottobre 2019, n. 1170 (qui il testo)
    In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa, il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l’estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata dalla disciplina legislativa vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di essa, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.
  • Corte di Appello di Brescia, 28 ottobre 2019, n. 1560 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. come novellato nel 2006 si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della suddetta novella, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
  • Corte di Appello di Bolzano, 2 novembre 2019, n. 119 (qui il testo)
    La cessione del contratto di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ. realizza una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente), da cui discende anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si erano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia (compromettibile) insorta relativa al contratto.
  • Corte di Appello di Campobasso, 7 novembre 2019, n. 367 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    In considerazione della natura limitata e vincolata dell’impugnativa per nullità del lodo arbitrale, sia in astratto attraverso la previsione di vizi tipici, sia in concreto attraverso la loro espressa e specifica deduzione, la corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione, salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria.
  • Corte di Appello di Milano, 8 novembre 2019, n. 4438 (qui il testo)
    Sono discussi i caratteri del vizio di contraddittorietà delle disposizioni previsto dall’art. 829, n. 11 cod. proc. civ. Tale vizio ricorre senz’altro nel caso di contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l’esecuzione del lodo, mentre è controverso se rileva la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo; è invece unanime l’orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che si risolva nell’assoluta impossibilità di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale assenza di motivazione richiesta dalla legge.
  • Corte di Appello di Catania, 13 novembre 2019, n. 2493 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Reggio Calabria, 28 novembre 2019, n. 985 (qui il testo)
    Una situazione di incompatibilità idonea a compromettere l’imparzialità di uno dei componenti del collegio arbitrale può e deve essere fatta valere dall’interessato mediante apposita formale istanza, da proporsi a norma dell’art. 815, co. 3, cod. proc. civ. al Presidente del Tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, essendo irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in un’incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Milano, 23 dicembre 2019, n. 5138 (qui il testo)
    Non può essere negata la competenza del Giudice statuale, in presenza di una clausola compromissoria, contenuta in un contratto, che preveda che, in alternativa all’arbitrato, le parti possano rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
  • Corte di Appello di Venezia, 24 dicembre 2019, n. 5717 (qui il testo)
    Per principio consolidato, qualora il giudice del merito aderisca alle
    risultanze del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali accetta le conclusioni del consulente, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo seguito dal consulente stesso. Tale principio vale a maggiore ragione in caso di lodo, il quale richiede una motivazione sommaria a differenza della sentenza, in cui le ragioni di fatto e le ragioni di diritto devono essere espresse in modo conciso, ma non sommario.

Tribunali

  • Tribunale di Savona, 29 aprile 2019, n. 392 (qui il testo)
    Appare preferibile optare per una interpretazione estensiva della clausola compromissoria in caso di strettissima correlazione tra due contratti collegati, uno solo dei quali contenente la detta clausola.
  • Tribunale di Bologna, 22 maggio 2019, n. 1162 (qui il testo)
    In caso di illecito extracontrattuale, connesso od occasionato dalla stipulazione di un contratto contenente una clausola compromissoria, spetta al giudice statuale e non agli arbitri la cognizione del suddetto illecito.
  • Tribunale di Torino, 23 maggio 2019, n. 2510 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società dichiarata fallita è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori della società, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare.
  • Tribunale di Catania, 31 maggio 2019, n. 2304 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitri la cognizione delle controversie tra società e amministratori, rientra nella competenza arbitrale una controversia relativa al compenso per l’attività di amministratore.
  • Tribunale di Piacenza, 3 giugno 2019, n. 332 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale, oltre che per le specifiche ipotesi previste dall’art. 808-ter cod. proc. civ., per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
  • Tribunale di Cosenza, 4 giugno 2019, n. 1171 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa dell’amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la correttezza e verità dei bilanci nonché dell’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Torino, 4 giugno 2019, n. 2718 (qui il testo)
    L’eccezione di arbitrato, non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile, ove proposta oltre il termine previsto dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ.
  • Tribunale di Vicenza, 5 giugno 2019, n. 1266 (qui il testo)
    In caso di clausola compromissoria che attribuisca a una delle parti la facoltà di adire il giudice statuale per conseguire il pagamento di somme ad essa spettanti, ove tale parte si avvalga della suddetta facoltà per chiedere un decreto ingiuntivo, va rigettata l’eccezione di patto compromissorio sollevata dall’ingiunto in sede di opposizione.
  • Tribunale di Ancona, 11 giugno 2019, n. 1092 (qui il testo)
    Nell’ambito del procedimento arbitrale, ed a maggior ragione in caso di arbitrato irrituale, non è prevista alcuna decadenza con riferimento al potere delle parti di sollevare eccezioni.
  • Tribunale di Bologna, 13 giugno 2019, n. 1378 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, co. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili.
  • Tribunale di Perugia, 14 giugno 2019, n. 943 (qui il testo)
    L’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria [per incuriam].
  • Tribunale di Terni, 14 giugno 2019, n. 493 (qui il testo)
    L’indagine sulla validità e sulla portata di una clausola compromissoria si risolve sempre nella ricerca di quell’effetto di diritto processuale, che le è connaturale ed esclusivo, di sottrarre al giudice ordinario la cognizione di una o più controversie di diritto sostanziale, con la conseguente attribuzione di esse al giudice privato. Ne deriva che, trattandosi di indagine che involge una questione di competenza, come sarebbe improponibile davanti a qualsiasi giudice una questione generica e astratta di competenza senza la contemporanea deduzione di una controversia di diritto sostanziale, in riferimento alla quale occorra risolvere il dubbio sulla scelta del giudice che dovrà conoscerne, così non può ammettersi un giudizio di mero accertamento sulla validità e sulla portata di detta clausola, non potendo la decisione sul punto acquistare autorità di giudicato indipendentemente dalla pronuncia sulla competenza a provvedere in ordine alla domanda di diritto sostanziale. Un’azione di mero accertamento sulla validità e sulla portata della clausola compromissoria sarebbe, cioè, priva di interesse, in quanto condurrebbe ad una generica affermazione di competenza sfornita di efficacia preclusiva per il giudice che fosse chiamato successivamente a provvedere su una domanda determinata e che sarebbe, anzitutto, giudice della propria competenza.
  • Tribunale di Torino, 14 giugno 2019, n. 3018 (qui il testo)
    In caso di compresenza nel medesimo contratto di una clausola compromissoria e di una clausola di scelta di foro, quest’ultima deve essere letta nel senso di riconoscere, nei termini dell’ottimale armonizzazione delle due disposizioni, la perdurante iurisdictio statuale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla giurisdizione arbitrale.
  • Tribunale della Spezia, 17 giugno 2019, n. 413 (qui il testo)
    Il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.
  • Tribunale di Firenze, 19 giugno 2019, n. 1959 (qui il testo)
    Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
  • Tribunale di Firenze, 20 giugno 2019, n. 1992 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società dichiarata fallita è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori della società, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare.
  • Tribunale di Milano, 24 giugno 2019, n. 6106 (qui il testo)
    La controversia concernente un contratto di cessione di quote non riguarda un rapporto sociale in senso proprio, bensì un contratto tra soci cui la società è indifferente, e pertanto la competenza a conoscere di tale controversia non è deferita agli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
  • Tribunale di Rovigo, 1 luglio 2019, n. 462 (qui il testo)
    L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione.
  • Tribunale di Milano, 3 luglio 2019, n. 6558 (qui il testo)
    La controversia relativa al credito restitutorio vantato dal socio e amministratore di una società in relazione a somme anticipate alla società stessa è devoluta alla cognizione degli arbitri in presenza di una clausola compromissoria statutaria.
  • Tribunale di Catania, 5 luglio 2019, n. 2911 (qui il testo)
    La clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali, autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato: pertanto, nessun evento che investa quest’ultimo (incluse la sua modificazione, invalidazione o cessazione) è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso.
  • Tribunale di Milano, 5 luglio 2019, n. 6676 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria che attribuisca a una parte contrattuale la facoltà di scegliere se promuovere un procedimento arbitrale o rivolgersi al giudice statuale, nel caso in cui tale parti formuli le sue domande avanti il giudice statuale è esclusa la competenza arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 8 luglio 2019, n. 6750 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, che attribuisca alla cognizione degli arbitri anche le controversie tra società e amministratore, sono devolute in arbitrato anche le controversie relative al diritto dell’amministratore al compenso per l’incarico gestorio nonché alla determinazione di tale compenso.
  • Tribunale di Monza, 11 luglio 2019, n. 1711 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria che devolva agli arbitri le controversie attinenti l’interpretazione del contratto, rientrano nella competenza del giudice statuale quelle concernenti l’esecuzione e l’adempimento del contratto medesimo [per incuriam].
  • Tribunale di Taranto, 12 luglio 2019, n. 1818 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società dichiarata fallita è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori della società, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare.
  • Tribunale di Torino, ord. 12 luglio 2019 (qui il testo)
    In tema di arbitrato societario, la sospensione cautelare della deliberazione sociale impugnata può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
  • Tribunale di Lecco, 13 luglio 2019, n. 441 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 16 luglio 2019, n. 7094 (qui il testo)
    La pronuncia del Collegio degli arbitratori previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 65 c.p.i. presenta analogie con quello previsto dall’art. 1349 cod. civ. e la relativa procedura va ricondotta all’arbitraggio secondo equità, escludendosi dunque che possano richiamarsi le norme dettate in materia di arbitrati rituale al di là del richiamo ad esse eseguito nell’ultima frase del comma 4 dell’art. 65 c.p.i.
  • Tribunale di Rovigo, ord. 17 luglio 2019 (qui il testo)
    Ove si ritenga che il procedimento di consulenza tecnica conciliativa non abbia natura cautelare, la presenza di una convenzione di arbitrato tra le parti precluderebbe in radice la competenza giurisdizionale del giudice statuale.
  • Tribunale di Milano, 31 luglio 2019, n. 7732 (qui il testo)
    Si applica anche alle società di persone il principio secondo il quale la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
  • Tribunale di Reggio Calabria, 31 luglio 2019, n. 1099 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti, e nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
  • Tribunale di Vibo Valentia, 6 agosto 2019, n. 719 (qui il testo)
    La clausola di polizza che devolva a terzi, con effetto vincolante per le parti, l’accertamento e la quantificazione del danno configura una c.d. perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale, giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
  • Tribunale di Roma, 12 agosto 2019, n. 16303 (qui il testo)
    La pendenza di un giudizio, nel quale una parte ha promosso domanda di garanzia impropria nei confronti di altra parte, connessa a rapporto devoluto alla cognizione degli arbitri, non esclude la competenza arbitrale, giacché l’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. stabilisce che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
  • Tribunale di Milano, 16 agosto 2019, n. 7862 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Genova, 20 agosto 2019, n. 2068 (qui il testo)
    Per potersi riconnettere alla clausola compromissoria natura di arbitrato irrituale, è necessario che sia inequivocabilmente manifesta la volontà delle parti di attribuire alla decisione degli arbitri natura esclusivamente contrattuale.
  • Tribunale di Milano, 22 agosto 2019, n. 7884 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    Perché una controversia extracontrattuale sia attribuita alla cognizione arbitrale è necessario che essa sia espressamente menzionata nella clausola compromissoria e, in difetto di tale menzione, non soccorre il criterio interpretativo di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.
  • Tribunale di Rieti, 5 settembre 2019, n. 632 (qui il testo)
    Si deve qualificare in termini di clausola compromissoria per arbitrato rituale quella clausola in cui le parti abbiano fatto riferimento a tutte le questioni ed involgendo dunque anche le controversie propriamente dette, inteso non già affidare agli arbitri il potere di regolare i rapporti controversi con un accertamento sostitutivo della loro volontà bensì il potere di risolvere le liti mediante emissione di un lodo sostitutivo della sentenza del giudice e sovrapponibile al giudizio espresso da quest’ultimo, prevedendo che gli arbitri decideranno secondo equità ed anche in merito alle spese del giudizio arbitrale.
  • Tribunale di Roma, 6 settembre 2019, n. 17037 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Novara, 10 settembre 2019, n. 667 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare non trova applicazione in una controversia che non verta in tema di esecuzione del preliminare medesimo o di risoluzione dello stesso, quanto di risoluzione del rapporto derivante dalla pronuncia resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.
  • Tribunale di Bari, 23 settembre 2019, n. 3518 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in un contratto non trova applicazione con riferimento a prestazioni fuori contratto.
  • Tribunale di Ancona, 26 settembre 2019, n. 1612 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria statutaria, devolutiva agli arbitri della cognizione delle controversie tra soci, rientra nella competenza del giudice statuale la controversia tra socio e società relativa alla liquidazione della quota del socio receduto o escluso.
  • Tribunale di Cosenza, 27 settembre 2019, n. 1902 (qui il testo)
    Alla pubblica amministrazione è radicalmente preclusa la possibilità di avvalersi dell’arbitrato irrituale ai fini della risoluzione di controversie derivanti da contratti conclusi con privati, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.
  • Tribunale di Teramo, 1 ottobre 2019, n. 848 (qui il testo)
    La clausola compromissoria statutaria devolutiva agli arbitri delle controversie relative all’interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto non attribuisce alla competenza arbitrale le controversie concernenti i danni asseritamente provocati dal liquidatore della società.
  • Tribunale di Teramo, 2 ottobre 2019, n. 854 (qui il testo)
    La pattuizione di un arbitrato rituale determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, a differenza di quella di arbitrato c.d. irrituale il quale comporta soltanto l’improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione.
  • Tribunale di Perugia, 16 ottobre 2019, n. 1592 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria devolutiva agli arbitri delle controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, è competente il giudice statuale con riferimento alle controversie concernenti il pagamento del prezzo contrattuale.
  • Tribunale di Bologna, 18 ottobre 2019, n. 2254 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
  • Tribunale di Catania, 19 ottobre 2019, n. 4150 (qui il testo)
    Anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale e pertanto rimane oggetto dell’eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto.
  • Tribunale di Catania, 19 ottobre 2019, n. 4151 (qui il testo)
    Anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale e pertanto rimane oggetto dell’eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto.
  • Tribunale di Salerno, 21 ottobre 2019, n. 3296 (qui il testo)
    Nella disciplina precedente la riforma del 2006, la natura negoziale dell’arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, si traduce nell’impugnabilità del lodo soltanto per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale, e quindi per errore, dolo, violenza o incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o degli arbitri stessi. In quest’ottica può assumere rilievo anche il rispetto del principio del contraddittorio, la cui inosservanza da parte degli arbitri, al pari degli altri vizi, può essere dedotta come motivo di impugnazione del lodo esclusivamente in riferimento all’art. 1429 cod. civ., venendo in considerazione non già come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato.
  • Tribunale di Rimini, 26 ottobre 2019, n. 826 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta in uno statuto di società consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all’assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, posto che l’affidamento delle opere non assurge ad autonomo contratto a prestazioni corrispettive tra l’ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l’ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi.
  • Tribunale di Palermo, decr. 29 ottobre 2919 (qui il testo)
    Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice statuale, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice statuale) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
  • Tribunale di Pavia, 29 ottobre 2019, n. 1639 (qui il testo)
    Non trova applicazione l’art. 1341 cod. civ. alla clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Caltanissetta, 30 ottobre 2019, n. 563 (qui il testo)
    La controversia relativa a un credito accertato in sede arbitrale e nascente da azione di responsabilità esercitata ex art. 2476 cod. civ. nei confronti di un amministratore di società a responsabilità limitata rientra nell’ambito della competenza del Tribunale delle Imprese.
  • Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2019, n. 680 (qui il testo)
    In caso di contratto di appalto, contenente clausola compromissoria, avente ad oggetto la sola realizzazione di un’opera, ma non la fornitura dei relativi materiali, la controversia relativa a tale fornitura (nella specie, al pagamento del relativo prezzo) non è attribuita alla competenza arbitrale.
  • Tribunale di Ancona, 31 ottobre 2019, n. 1856 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 cod. civ., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 cod. civ., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi.
  • Tribunale di Piacenza, 5 novembre 2019, n. 695 (qui il testo)
    In caso di arbitrato irrituale, in cui sia stata espletata una CTU strutturalmente incompleta, inadeguata e inidonea allo scopo programmato, per la quale ci sarebbero dunque i presupposti per una rinnovazione ex art. 196 cod. proc. civ. ove la controversia fosse di competenza del giudice statuale, va pronunciata la nullità del lodo, demandando la decisione sul merito a nuovo arbitrato.
  • Tribunale di Rovigo, 5 novembre 2019, n. 732 (qui il testo)
    In presenza di clausola compromissoria, contenuta in contratto di appalto, che devolva agli arbitri le sole controversie in merito a varianti o ad opere in economia, sussiste la competenza del giudice statuale con riferimento alle controversie concernenti i lavori appaltati.
  • Tribunale di Milano, ord. 14 novembre 2019 (qui il testo)
    Nel liquidare il compenso ex art. 814 cod. proc. civ. nel caso di collegio arbitrale a composizione mista il Presidente del Tribunale può far ricorso ad un criterio equitativo basato sul riferimento alle tabelle del decreto ministeriale relativo al compenso per l’attività stragiudiziale di arbitro svolta da un avvocato.
  • Tribunale di Ancona, 15 novembre 2019, n. 1930 (qui il testo)
    Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione.
  • Tribunale di Milano, 21 novembre 2019, n. 10728 (qui il testo – ne abbiamo parlato qui)
    I diritti (certamente disponibili) allo scioglimento del vincolo e alla liquidazione della quota che dal scaturiscono dal recesso di socio di società a responsabilità limitata, pur esercitabili necessariamente post finitum contractum, riposano ultimamente sul rapporto sociale pregresso così come connotato dalle norme anche pattizie che lo regolavano, ivi inclusa l’eventuale clausola compromissoria statutaria. Milita inoltre nel senso dell’applicabilità della clausola compromissoria presente nello statuto della società, anche oltre la sua eventuale abrogazione, il principio generale dell’autonomia e conseguente ultrattività del patto compromissorio rispetto al contratto cui accede, predicato normativamente addirittura per l’ipotesi di originaria invalidità o sopravvenuta invalidazione del contratto (art. 808 cpv. cod. proc. civ.) e quindi a maggior ragione richiamabile per l’ipotesi di sua sostituzione/abrogazione volontaria.
  • Tribunale di Cosenza, 5 dicembre 2019, n. 2490 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Milano, 10 dicembre 2019, n. 11387 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione.
  • Tribunale di Roma, 30 dicembre 2019, n. 24750 (qui il testo)
    Non trovano applicazione, in caso di arbitrato previsto dall’atto costitutivo di una associazione, le norme dettate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 in materia di arbitrato societario.
  • Tribunale di Roma 31 dicembre 2019, n. 24766 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.