Massimario 2025

Corte di Cassazione

Corti di appello

  • Corte di Appello di Ancona, 2 gennaio 2025, n. 2 (qui il testo)
    In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’articolo 829, primo comma, n. 11), del codice di procedura civile per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Brescia, ord. 3 gennaio 2025 (qui il testo)
    La controversia relativa all’impugnazione di una deliberazione di aumento di capitale può essere devoluta alla cognizione arbitrale.
  • Corte di Appello di Brescia, ord. 3 gennaio 2025 (qui il testo)
    L’adesione della parte che abbia adito il Giudice statuale all’eccezione di arbitrato sollevata dalla parte convenuta, avvenuta nella prima difesa utile, rappresenta circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
  • Corte di Appello di Roma, 3 gennaio 2025, n. 33 (qui il testo)
    Il momento in cui viene apposta la sottoscrizione degli arbitri in calce al lodo nulla ha a che vedere con quello in cui si è formata la volontà degli arbitri con riguardo alla decisione della controversia.
  • Corte di Appello di Bari, decr. 8 gennaio 2025 (qui il testo)
    L’art. V della convenzione di New York del 1958, che introduce un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri recepito in Italia dagli artt. 839-840 cod. proc. civ., non lascia al giudice del riconoscimento ed esecuzione alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata in sede arbitrale, sicché compete al giudice una verifica soltanto estrinseca e limitata al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruito alla luce della parte espositiva e motiva del lodo, ma che non può mai tradursi in un controllo della motivazione.
  • Corte di Appello di Cagliari, 13 gennaio 2025, n. 12 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Bari, 14 gennaio 2025, n. 43 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 14 gennaio 2025, n. 33 (qui il testo)
    Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente.
  • Corte di Appello di Roma, ord. 17 gennaio 2025 (qui il testo)
    Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale rappresenta un giudizio di primo grado.
  • Corte di Appello di Venezia, 17 gennaio 2025, n. 97  (qui il testo)
    In tema di interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
  • Corte di Appello di Roma, 19 gennaio 2025, n. 350 (qui il testo)
    In caso di pronuncia di lodo che accerti o escluda l’esistenza di un credito nei confronti di un imprenditore insolvente poi sottoposto, successivamente alla pubblicazione del lodo, a una procedura concorsuale, detta decisione è opponibile alla menzionata procedura concorsuale e le parti del giudizio che chiedano la riforma del lodo debbono impugnarlo nelle forme ordinarie.
  • Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 118 (qui il testo)
    Salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite.
  • Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 119 (qui il testo)
    L’interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata, con l’impugnazione per nullità del lodo, solo in relazione alla violazione di regole di diritto, e non anche, pertanto, tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un’interpretazione diversa, peraltro senza la specifica indicazione di quali criteri ermeneutici gli arbitri abbiano mancato di osservare. E che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale deve essere dedotta in sede d’impugnazione della sentenza arbitrale mediante la specificazione di dette regole violate, nonché delle ragioni di contrasto fra di esse e le argomentazioni degli arbitri.
  • Corte di Appello dell’Aquila, 24 gennaio 2025, n. 103 (qui il testo)
    Nell’ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla Corte d’appello, dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta traslatio giudicii, e l’impugnazione è inammissibile.
  • Corte di Appello di Napoli, 28 gennaio 2025, n. 401 (qui il testo)
    Non si applica alla nomina dei difensori in arbitrato l’art. 83 cod. proc. civ., con la conseguenza che la procura può essere rilasciata oralmente nel corso delle sedute arbitrali, o in qualsiasi atto del processo, con sottoscrizione autenticata dallo stesso rappresentante.
  • Corte di Appello di Venezia, 28 gennaio 2025, n. 136 (qui il testo)
    Deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. In particolare qualora un contratto sociale preveda la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia tra i soci, la stessa deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario e relative pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale.
  • Corte di Appello di Milano, 29 gennaio 2025, n. 200 (qui il testo)
    La contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, non ingenera la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., salvo che essa si risolva nella impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.
  • Corte di Appello di Roma, 29 gennaio 2025, n. 582 (qui il testo)
    La nozione di “ordine pubblico” contenuta nel terzo comma dell’art. 829 cod. proc. civ. va riferita all’ordine pubblico internazionale (o ordine pubblico in senso stretto) e non all’ordine pubblico interno e, dunque, va interpretata come rinvio alle norme inderogabili e fondamentali dell’ordinamento.
  • Corte di Appello di Napoli, ord. 30 gennaio 2025 (qui il testo)
    La copia dell’atto contenente la convenzione di arbitrato deve avere i requisiti di autenticità richiesti dall’art. 825 cod. proc. civ., in assenza dei quali il lodo non può essere dichiarato esecutivo.
  • Corte di Appello di Roma, 30 gennaio 2025, n. 644 (qui il testo)
    Ai sensi della disciplina precedente la riforma del 1994, applicabile a clausola compromissorie concluse prima della sua entrata in vigore, è nulla ex art. 809 cod. proc. civ. e, come tale, non è idonea a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice statuale, la clausola compromissoria che non contenga la nomina degli arbitri, ovvero l’indicazione del numero di essi e del modo di nominarli.
  • Corte di Appello di Torino, 4 febbraio 2025, n. 120 (qui il testo)
    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative.
  • Corte di Appello di Cagliari, 7 febbraio 2025, n. 48 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione del lodo è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata.
  • Corte di Appello di Milano, 7 febbraio 2025, n. 298 (qui il testo)
    In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato rituale interno l’eccezione di compromesso determina una questione di competenza e come tale va decisa nei termini e nelle forme dettate dall’art. 42 cod. proc. civ. Al contrario, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, implicando la relativa eccezione questione di giurisdizione va affrontata e decisa secondo il dettato dell’art. 41 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Perugia, ord. 10 febbraio 2025 (qui il testo)
    Il lodo contenente statuizioni aventi natura meramente dichiarativa non è dotato di immediata efficacia esecutiva.
  • Corte di Appello di Messina, 11 febbraio 2025, n. 102 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Bologna, 13 febbraio 2025, n. 277 (qui il testo)
    L’errore di diritto che consente l’impugnazione del lodo coincide con quello di cui all’art. 360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ., ragion per cui l’errore di diritto non si configura allorquando il giudice ha correttamente ricostruito i fatti e, in seguito, qualificato il rapporto, mentre potrebbe aversi nel caso di errata applicazione delle norme interpretative del contratto o di contrasto tra ricostruzione dei fatti (rapporto) e qualifica dello stesso.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 14 febbraio 2025, n. 153 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Corte di Appello di Firenze, 14 febbraio 2025, n. 282 (qui il testo)
    In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. si verifica salvo patto contrario il subentro ipso iure del cessionario d’azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione.
  • Corte di Appello di Roma, 16 febbraio 2025, n. 1032 (qui il testo)
    Il difetto di motivazione del lodo è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata.
  • Corte di Appello di Genova, 18 febbraio 2025, n. 220 (qui il testo)
    In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
  • Corte di Appello di Perugia, 19 gennaio 2025, n. 105 (qui il testo)
    L’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie.
  • Corte di Appello di Napoli, 24 febbraio 2025, n. 886 (qui il testo)
    Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all’art. 820 cod. proc. civ., incombe sulla parte interessata l’onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale.
  • Corte di Appello di Catania, ord. 27 febbraio 2025 (qui il testo)
    Non si pone questione di provvisoria esecutività in relazione alle statuizioni contenute in un lodo che abbiano natura di accertamento o costitutiva.
  • Corte di Appello di Messina, 27 febbraio 2025, n. 150 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
  • Corte di Appello di Brescia, 28 febbraio 2025, n. 207 (qui il testo)
    L’impugnazione relativa a questione di diritto e rivolta avverso un capo del lodo relativo ad impugnazione di delibera assembleare di società a responsabilità limitata è ammissibile, giusta il disposto di cui all’art. 36 d.lgs n.5/2003, ora trasfuso nell’art. 838-quater cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Bari, 2 marzo 2025, n. 280 (qui il testo)
    Il giudizio di delibazione del lodo arbitrale straniero ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto la valutazione compiuta dagli arbitri, qual è quello concernente la condivisione o meno delle istanze portate da una delle parti, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salve le circostanze indicate nell’art. 840 cod. proc. civ. La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell’opposizione all’esecutività del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
  • Corte di Appello di Roma, 3 marzo 2025, n. 1368 (qui il testo)
    Nel caso di dichiarazione di incompetenza da parte di arbitri irrituali, non sono fatti salvi gli effetti della proposizione della domanda agli stessi.
  • Corte di Appello di Torino, 6 marzo 2025, n. 211 (qui il testo)
    L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  • Corte di Appello di Campobasso, 7 marzo 2025, n. 79 (qui il testo)
    Il concetto di sentenza che chiude il processo, mediante la quale il giudice deve condannare il soccombente al pagamento delle spese (ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.), non è relativo esclusivamente ad una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari sia almeno conclusiva di una fase del giudizio.
  • Corte di Appello di Venezia, 10 marzo 2025, n. 459 (qui il testo)
    Il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative.
  • Corte di Appello di Napoli, 12 marzo 2025, n. 1207 (qui il testo)
    Nelle clausole in cui i compromettenti indicano le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio l’interpretazione e l’esecuzione del contratto la portata della convenzione arbitrale va ricostruita sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole.
  • Corte di Appello di Napoli, 13 marzo 2025, n. 1257 (qui il testo)
    Il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 828, co. 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell’art. 825, co. 1, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario.
  • Corte di Appello di Napoli, 14 marzo 2025, n. 1280 (qui il testo)
    Il mandato per arbitrato libero ha natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa tutte le parti compromittenti, con la conseguenza che la revoca di uno o più membri del collegio arbitrale può avvenire ai sensi degli artt. 1723 e 1726 cod. civ., solo di comune accordo tra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, relativa a circostanze obiettive che rendano pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.
  • Corte di Appello di Bari, 18 marzo 2025, n. 360 (qui il testo)
    Nel giudizio, a critica vincolata, proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
  • Corte di Appello di Roma, ord. 19 marzo 2025 (qui il testo)
    È inammissibile l’istanza di sospensiva di un lodo che non contiene alcuna statuizione suscettibile di essere eseguita coattivamente.
  • Corte di Appello di Bari, 25 marzo 2025, n. 414 (qui il testo)
    Non costituisce violazione del contraddittorio, sindacabile quale motivo di nullità del lodo, la trasmissione alla parte convenuta in arbitrato dei documenti allegati alla domanda di arbitrato da parte di una istituzione arbitrale mediante cartella remota accessibile per soli sette giorni.
  • Corte di Appello di Bologna, ord. 25 marzo 2025 (qui il testo)
    Il presupposto dei gravi motivi richiesto dall’art. 830 cod. proc. civ. ai fini della sospensione dell’impugnato lodo arbitrale, consiste, in analogia alla disciplina dettata dall’art. 373 cod. proc. civ., nel pericolo di grave ed irreparabile danno per la parte soccombente istante e, più esattamente, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un’eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all’esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata.
  • Corte di Appello di Firenze, 25 marzo 2025, n. 569 (qui il testo)
    Il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale è rilevabile d’ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, invece, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l’irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale.
  • Corte di Appello di Milano, ord. 28 marzo 2025 (qui il testo)
    Il presupposto dei gravi motivi richiesto dall’art. 830 cod. proc. civ. ai fini della sospensione dell’impugnato lodo arbitrale, consiste, in analogia alla disciplina dettata dall’art. 373 cod. proc. civ., nel pericolo di grave ed irreparabile danno per la parte soccombente istante e, più esattamente, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un’eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all’esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata.
  • Corte di Appello di Trieste, ord. 28 marzo 2025 (qui il testo)
    È ammissibile l’istanza di sequestro conservativo strumentale a un procedimento di riconoscimento di lodo straniero.
  • Corte di Appello di Bologna, 31 marzo 2025, n. 595 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Firenze, 31 marzo 2025, n. 594 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.
  • Corte di Appello di Catanzaro, 1 aprile 2025, n. 338 (qui il testo)
    L’art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003 non può non essere considerato come una legge che dispone l’impugnazione, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dei lodi pronunciati su questioni non compromettibili o su questioni di validità di delibere assembleari [obiter].
  • Corte di Appello di Firenze, 3 aprile 2025, n. 612 (qui il testo)
    Ai fini del l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario al l’ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l’ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nel la Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i principi d’ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tal i non sono neppure suscettibili di compromesso.
  • Corte di Appello di Milano, 3 aprile 2025, n. 956 (qui il testo)
    Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod . proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.
  • Corte di Appello di Torino, 3 aprile 2025, n. 300 (qui il testo)
    La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
  • Corte di Appello di Trento, 4 aprile 2025, n. 69 (qui il testo)
    Il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione attenuata di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative.
  • Corte di Appello di Napoli, 6 aprile 2025, n. 1733 (qui il testo)
    Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.

Tribunali

  • Tribunale di Palermo, ord. 3 gennaio 2025 (qui il testo)
    La potestà cautelare arbitrale può concorrere, sul piano diacronico, con quella giudiziale, sul rilievo che non può lasciarsi irrisolta la domanda di giustizia nello spazio che precede la domanda d’arbitrato (che, nella specie, è solo preannunziata), vieppiù che nelle more dell’impugnazione di una delibera verosimilmente invalida ad eseguibilità immediata, con conseguente inaccettabile vulnus della tutela giurisdizionale dei diritti, fondata, come a tutti noto, su precetti di rango costituzionale.
  • Tribunale di Milano, ord. 7 gennaio 2025 (qui il testo)
    Deve escludersi la competenza degli arbitri a emettere provvedimenti cautelari ove la clausola compromissoria sia stata conclusa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a nulla rilevando che il regolamento precostituito da essa richiamato consenta, a seguito della suddetta entrata in vigore, l’emissione di provvedimenti cautelari, dovendosi valorizzare quella che deve ritenersi fosse l’intenzione delle parti al momento della conclusione dell’accordo compromissorio.
  • Tribunale di Torino, 7 gennaio 2025, n. 43 (qui il testo)
    La clausola compromissoria deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola afferisce, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.
  • Tribunale di Lucca, 8 gennaio 2025, n. 11 (qui il testo)
    L’adesione della parte che abbia adito il Giudice statuale all’eccezione di arbitrato sollevata dalla parte convenuta, avvenuta nella prima difesa utile, rappresenta circostanza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
  • Tribunale di Genova, decr. 13 gennaio 2025 (qui il testo)
    L’autorità giudiziaria, chiamata a nominare un arbitro, deve rispettare i criteri di scelta indicati dalle parti nella clausola compromissoria, salvo il caso in cui tali criteri siano contra legem o non concretamente attuabili.
  • Tribunale di Taranto, 13 gennaio 2025, n. 62 (qui il testo)
    Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un’associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili.
  • Tribunale di Roma, decr. 15 gennaio 2025 (qui il testo)
    Non può essere dichiarata esecutiva l’ordinanza con la quale gli arbitri hanno provveduto alla liquidazione delle loro spese e dei loro onorari.
  • Tribunale di Roma, 15 gennaio 2025, n. 661 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, trattandosi di contenzioso che riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale.
  • Tribunale di Milano, ord. 16 gennaio 2025 (qui il testo)
    L’art. 818 cod. proc. civ. consente di attribuire la competenza a emettere provvedimenti cautelari a un tribunale arbitrale con sede all’estero.
  • Tribunale di Napoli, 16 gennaio 2025, n. 471 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
  • Tribunale di Roma, 16 gennaio 2025, n. 745 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che demandi agli arbitri la decisione delle controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dello stesso statuto non comprende nel suo ambito di applicazione le controversie tra società e amministratori relative agli emolumenti spettanti a questi ultimi.
  • Tribunale di Chieti, 17 gennaio 2025, n. 25 (qui il testo)
    La clausola compromissoria deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.
  • Tribunale di Lucca, 17 gennaio 2025, n. 48 (qui il testo)
    La contemporanea proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della reconventio al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale cosicché la proposizione dell’eccezione implica naturaliter il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la pregiudizialità logica dell’eccezione di compromesso.
  • Tribunale di Ascoli Piceno, 20 gennaio 2025, n. 29 (qui il testo)
    Una clausola può considerarsi rientrante nel novero di quelle vessatorie e, perciò, inefficaci in assenza di specifica sottoscrizione, solo laddove il rapporto contrattuale in cui essa si inerisce risulti riconducibile all’una o all’altra delle due tipologie contrattuali in discorso, ovverosia qualora si tratti di un rapporto regolato da condizioni generali di contratto o di un contratto concluso mediante moduli o formulari; in caso contrario, come nell’ipotesi in esame, la clausola deve ritenersi frutto di apposita negoziazione.
  • Tribunale di Brescia, 20 gennaio 2025, n. 270 (qui il testo)
    Il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.
  • Tribunale di Cosenza, 20 gennaio 2025, n. 96 (qui il testo)
    La clausola compromissoria che deferisce alla competenza del collegio arbitrale le controversie – insorte in seno alla società – è comprensiva di tutte le controversie attinenti al rapporto sociale, dalla nascita alla fine di questo, e quindi anche di quelle relative alla fase estintiva di tale rapporto.
  • Tribunale di Benevento, 21 gennaio 2025, n. 87 (qui il testo)
    Rientrano nella competenza arbitrale le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto cui si riferisce la convenzione di arbitrato, ma non anche le controversie in cui tale contratto sociale costituisce solo il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l’azione proposta e non la causa petendi della stessa.
  • Tribunale di Nocera Inferiore, 21 gennaio 2025, n. 268 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107 (qui il testo)
    Non è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.
  • Tribunale di Trani, 22 gennaio 2025, n. 101 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Messina, 23 gennaio 2025, n. 141 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Napoli, 23 gennaio 2025, n. 746 (qui il testo)
    L’eccezione di difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione di un tribunale arbitrale con sede all’estero, deve essere sollevata a pena di decadenza nella prima difesa utile.
  • Tribunale di Firenze, ord. 24 gennaio 2025 (qui il testo)
    La possibilità riconosciuta agli arbitri di concedere sequestri e adottare altri provvedimenti cautelari sussiste solo successivamente al loro incarico.
  • Tribunale di Milano, 27 gennaio 2025, n. 706 (qui il testo)
    Deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. In particolare qualora un contratto sociale preveda la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia tra i soci, la stessa deve essere interpretata – in mancanza di espressa volontà contraria – nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie inerenti al rapporto societario e relative pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale.
  • Tribunale di Asti, 28 gennaio 2025, n. 53 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Palermo, ord. 28 gennaio 2025 (qui il testo)
    Non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 669-bis cod. proc. civ., se la competenza a decidere il merito della controversia è attribuita a un tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Cuneo, 29 gennaio 2025, n. 51 (qui il testo)
    Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede in un lodo arbitrale irrituale, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del lodo, posto che tale questione resta coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente.
  • Tribunale di Milano, 29 gennaio 2025, n. 779 (qui il testo)
    Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non ricevere la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale ed è dunque vincolato dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.
  • Tribunale di Catanzaro, ord. 30 gennaio 2025 (qui il testo)
    Produzione in giudizio, ad opera della parte che non l′ha sottoscritta, di una convenzione di arbitrato, costituisce equipollente della sottoscrizione e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il vincolo contrattuale.
  • Tribunale di Ferrara, 30 gennaio 2025, n. 108 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Pisa, 31 gennaio 2025, n. 112 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Lecce, 31 gennaio 2025, n. 318 (qui il testo)
    In caso di arbitrato estero non può ritenersi soddisfatto il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 qualora un contratto contenga un generico rinvio alle condizioni generali che prevedono una clausola compromissoria, senza riferirsi alla stessa in modo espresso e specifico, trattandosi in tal caso di un c.d. rinvio per relationem imperfectam.
  • Tribunale di Napoli, 3 febbraio 2025, n. 1107 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, anche qualora sia riferita genericamente a tutte le controversie nascenti dal contratto cui essa inerisca, va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel regolamento di cui al contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un mero presupposto storico.
  • Tribunale di Macerata, 7 febbraio 2025, n. 86 (qui il testo)
    Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, se relativi a rapporti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., richiedono soltanto la prova per iscritto, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ.
  • Tribunale di Udine, 7 febbraio 2025, n. 116 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale estende i propri effetti anche alla controversia riguardante il recesso del socio e, più in generale, a tutte le controversie in cui il socio non sia più tale sin da un momento anteriore alla notificazione dell’atto introduttivo; e ciò in quanto la clausola compromissoria vale anche nei confronti di chi non è più o non è ancora socio, se, ovviamente, la causa petendi della domanda riguarda un rapporto societario.
  • Tribunale di Parma, 10 febbraio 2025, n. 162 (qui il testo)
    Mentre l’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, l’eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.
  • Tribunale di Ravenna, ord. 10 febbraio 2025 (qui il testo)
    L’efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell’art. 1341 cod. civ., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
  • Tribunale di Bergamo, 11 febbraio 2025, n. 186 (qui il testo)
    Nel caso in cui le parti abbiano stabilito modalità di nomina degli arbitri di impossibile attuazione e tenuto conto che non è più prevista la nullità del patto compromissorio in relazione a vizi di formazione del collegio arbitrale, nel rispetto del principio di conservazione del contratto deve farsi applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 809, co. 3, cod. proc. civ.
  • Tribunale di Brescia, 11 febbraio 2025, n. 574 (qui il testo)
    Ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame; e nel caso in cui le norme applicabili siano quelle straniere, la validità della clausola non potrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 1341 cod. civ.
  • Tribunale di Lecce, 12 febbraio 2025, n. 477 (qui il testo)
    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e sole le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con l’esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico.
  • Tribunale di Torino, ord. 12 febbraio 2025 (qui il testo)
    L’estensione, agli arbitri, della competenza in materia cautelare, costituisce facoltà riconosciuta alle parti, che non esclude però in via ordinaria l’accesso alla giurisdizione.
  • Tribunale di Milano, 13 febbraio 2025, n. 1241 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2025, n. 784 (qui il testo)
    Costituisce statuizione idonea al giudicato quella relativa alla rinunzia alla giurisdizione statuale, per avere le parti concluso una clausola per arbitrato irrituale.
  • Tribunale di Brescia, 17 febbraio 2025 n. 676 (qui il testo)
    In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. si verifica salvo patto contrario il subentro ipso iure del cessionario d’azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l’esercizio dell’azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione.
  • Tribunale di Milano, 18 febbraio 2025, n. 1404 (qui il testo)
    La disciplina processuale della connessione nei rapporti tra l’autorità giudiziaria e l’arbitrato dettata dall’art. 819-ter, co. 1 cod. proc. civ. non è derogata dalla previsione dell’art. 2378 co. 5 cod. civ. che in materia di impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci impone la necessaria trattazione in unico processo e la decisione con la stessa sentenza di tutte le cause aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa delibera.
  • Tribunale di Vicenza, 18 febbraio 2025, n. 263 (qui il testo)
    Tra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano tutte quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario come, in particolare, i procedimenti speciali di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli art. 657 e 658 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Vicenza, 18 febbraio 2025, n. 270 (qui il testo)
    Il rimando operato dalla clausola a un regolamento precostituito ex art. 832 cod. proc. civ., che preveda specifiche modalità per la determinazione del compenso degli arbitri, comporta che le parti abbiano accettato il compenso così determinato, non trovando spazio l’applicazione dell’art. 814 cod. proc. civ.
  • Tribunale di Salerno, 19 febbraio 2025, n. 781 (qui il testo)
    La deduzione, nella fase sommaria di un procedimento per convalida di sfratto, dell’esistenza di una clausola arbitrale, non priva il Giudice statuale della competenza ad emettere i provvedimenti immediati, ma lo obbliga, una volta chiusa la fase anzidetta a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo giudizio.
  • Tribunale di Bologna, ord. 21 febbraio 2025 (qui il testo)
    La negoziazione assistita, prodromica al processo come la mediazione, in generale non comporta implicita rinuncia al giudizio arbitrale in favore della giurisdizione statale.
  • Tribunale di Napoli Nord, 21 febbraio 2025, n. 727 (qui il testo)
    L’art. 1341 cod. civ., applicabile al caso di contratto concluso tra due imprese, limita la propria operatività alle condizioni generali di contratto, per espressa previsione normativa ed è tipicamente riconducibile ai contratti conclusi per adesione, e non anche ai contratti oggetto di trattativa individuale, a differenza di quanto è previsto nel caso di contratto concluso tra consumatore e professionista in virtù della tutela rafforzata offerta dal Codice del Consumo.
  • Tribunale di Brescia, 24 febbraio 2025, n. 775 (qui il testo)
    L’art. 1341 cod. civ., applicabile al caso di contratto concluso tra due imprese, limita la propria operatività alle condizioni generali di contratto, per espressa previsione normativa ed è tipicamente riconducibile ai contratti conclusi per adesione, e non anche ai contratti oggetto di trattativa individuale.
  • Tribunale di Catanzaro, ord. 25 febbraio 2025 (qui il testo)
    L’efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
  • Tribunale di Isernia, 25 febbraio 2025, n. 49 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose per le quali appunto la sottoscrizione deve essere effettuata separatamente e in maniera distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall’altra parte.
  • Tribunale di Pavia, 27 febbraio 2025, n. 245 (qui il testo)
    La nozione di condizioni generali di contratto non è esattamente sovrapponibile alla predisposizione unilaterale del relativo testo, richiedendosi un quid pluris, ovvero il fatto che il relativo disciplinare sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.
  • Tribunale di Siracusa, 27 febbraio 2025, n. 328 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Modena, 28 febbraio 2025, n. 274 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Milano, 3 marzo 2025, n. 1815 (qui il testo)
    La perdita dello status di socio prima dell’introduzione del giudizio non osta alla applicabilità della clausola arbitrale statutaria.
  • Tribunale di Napoli, ord. 3 marzo 2025 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
  • Tribunale di Monza, 4 marzo 2025, n. 445 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose per le quali appunto la sottoscrizione deve essere effettuata separatamente e in maniera distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall’altra parte.
  • Tribunale di Monza, 4 marzo 2025, n. 457 (qui il testo)
    L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose per le quali appunto la sottoscrizione deve essere effettuata separatamente e in maniera distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall’altra parte.
  • Tribunale di Lucca, 5 marzo 2025, n. 155 (qui il testo)
    L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
  • Tribunale di Messina, 5 marzo 2025, n. 412 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Ferrara, 6 marzo 2025, n. 250 (qui il testo)
    La nozione di condizioni generali di contratto non è esattamente sovrapponibile alla predisposizione unilaterale del relativo testo, richiedendosi un quid pluris, ovvero il fatto che il relativo disciplinare sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.
  • Tribunale di Mantova, 6 marzo 2025, n. 127 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Perugia, 6 marzo 2025, n. 289 (qui il testo)
    L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
  • Tribunale di Torino, 7 marzo 2025, n. 1169 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 9 marzo 2025, n. 174 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Lecce, 10 marzo 2025, n. 771 (qui il testo)
    La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
  • Tribunale di Venezia, ord. 13 marzo 2025 (qui il testo)
    Il nuovo art. 818 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari possa essere attribuita ai soli arbitri rituali.
  • Tribunale di Benevento, ord. 14 marzo 2025 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Torino, 14 marzo 2025, n. 1260 (qui il testo)
    La clausola arbitrale può operare per quelle delibere che abbiano ad oggetto diritti disponibili, mentre non può distogliere dalla giurisdizione ordinaria le impugnazioni che riguardano delibere che incidono su diritti indisponibili.
  • Tribunale di Forlì, 15 marzo 2025, n. 123 (qui il testo)
    In tema di arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore, la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, è ammissibile ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
  • Tribunale di Terni, 16 marzo 2025, n. 214 (qui il testo)
    In tema di arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore, la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, è ammissibile ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
  • Tribunale di Palermo, ord. 18 marzo 2025 (qui il testo)
    Non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 669-bis cod. proc. civ., se la competenza a decidere il merito della controversia è attribuita a un tribunale arbitrale.
  • Tribunale dell’Aquila, 19 marzo 2025, n. 164 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Macerata, 19 marzo 2025, n. 222 (qui il testo)
    La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie connesse al contratto sociale deve senz’altro ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso o l’esclusione del socio dalla società.
  • Tribunale di Milano, 19 marzo 2025, n. 2313 (qui il testo)
    Le controversie condominiali riguardano diritti disponibili e sono compromettibili in arbitri.
  • Tribunale di Salerno, 19 marzo 2025, n. 1251 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Salerno, 19 marzo 2025, n. 1253 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Cosenza, 20 marzo 2025, n. 523 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Ancona, 24 marzo 2025, n. 578 (qui il testo)
    L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
  • Tribunale di Lecce, 25 marzo 2025, n. 974 (qui il testo)
    Non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.
  • Tribunale di Venezia, 25 marzo 2025, n. 1343 (qui il testo)
    La domanda di accertamento dell’indebita ingerenza nella gestione sociale da parte di e della responsabilità illimitata di quest’ultimo riguarda la violazione di un dovere gravante sul socio accomandante previsto dalla legge e dunque attiene al contratto sociale, con la conseguenza che è attribuita alla competenza arbitrale in presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale.
  • Tribunale di Bergamo, 26 marzo 2025, n. 435 (qui il testo)
    La nozione di condizioni generali di contratto non è esattamente sovrapponibile alla predisposizione unilaterale del relativo testo, richiedendosi un quid pluris, ovvero il fatto che il relativo disciplinare sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.
  • Tribunale di Siracusa, 26 marzo 2025, n. 525 (qui il testo)
    La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
  • Tribunale di Agrigento, 27 marzo 2025, n. 374 (qui il testo)
    L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
  • Tribunale di Reggio Emilia, 28 marzo 2025, n. 307 (qui il testo)
    Deve escludersi l’efficacia di una clausola compromissoria che preveda la devoluzione delle controversie tra le parti a un arbitrato amministrato secondo il regolamento di una istituzione non operativa [per incuriam].
  • Tribunale di Trapani, 28 marzo 2025, n. 225 (qui il testo)
    Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d’ufficio, stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l’art. 11 l. 218/995, che non contempla espressamente l’ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.
  • Tribunale di Palmi, 31 marzo 2025, n. 184 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
  • Tribunale di Ravenna, ord. 31 marzo 2025 (qui il testo)
    La dizione “contestazioni dei soci” contenuta in una clausola compromissoria statutaria con ogni evidenza ricomprende ogni controversia emersa, per l’appunto, tra i partecipanti alla compagine societaria, senza avere la mira di escludere le questioni – nate tra i medesimi soggetti – derivanti da doglianze relative ad atti gestori o di amministrazione.
  • Tribunale di Salerno, ord. 31 marzo 2025 (qui il testo)
    Non è ammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 669-bis cod. proc. civ., se la competenza a decidere il merito della controversia è attribuita a un tribunale arbitrale.
  • Tribunale di Brescia, 1 aprile 2025, n. 1311 (qui il testo)
    La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa; conseguentemente, la clausola compromissoria non può ritenersi applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria.
  • Tribunale di Firenze, 2 aprile 2025, n. 1157 (qui il testo)
    Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso: in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.
  • Tribunale di Varese, 4 aprile 2025, n. 262 (qui il testo)
    In un contratto stipulato tra professionista e consumatore, l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ. (se si tratta di contratto predisposto unilateralmente dal professionista), ma anche – a norma dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista, dal citato art. 34, co. 5.
  • Tribunale di Latina, 6 aprile 2025, n. 681 (qui il testo)
    L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.