- Inadempimento alla convenzione di arbitrato - 28 Giugno 2023
- Alcune riflessioni sulla riforma dell’arbitrato - 16 Maggio 2023
- Riforma e nuovo regolamento arbitrale CAM - 2 Marzo 2023
Corte di Cassazione
- Cass., Sez. I Civ., 3 gennaio 2023, n. 38 (qui il testo)
La mera previsione, nel contesto di una clausola compromissoria, che la decisione degli arbitri debba essere resa secondo diritto non è sufficiente a ritenere il lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia. - Cass., Sez. VI Civ., 4 gennaio 2023, n. 126 (qui il testo)
La dichiarazione resa dal legale di una parte a quello dell’altra, secondo cui l’eventuale controversia tra le parti non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria ha il significato di rinunzia al procedimento arbitrale. - Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2023, n. 704 (qui il testo)
La parte attrice ha facoltà di agire, anziché davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall’art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall’autorità giurisdizionale. - Cass., Sez. I Civ., 23 gennaio 2023, n. 1999 (qui il testo)
Il rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse. - Cass., Sez. VI Civ., 24 gennaio 2023, n. 2057 (qui il testo)
L’eccezione di compromesso, pur sollevata dopo le richieste di merito, impone al Giudice statuale di pronunciare sulla stessa, non potendosi desumere dall’errore nella gradazione delle eccezioni la rinuncia alla questione logicamente preliminare, sebbene proposta successivamente. - Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Cass., Sez. II Civ., 27 gennaio 2023, n. 2558 (qui il testo)
Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., ma anche – a norma dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dall’art. 34, co. 5, d.lgs. cit. - Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2023, n. 3271 (qui il testo)
Per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. - Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2023, n. 4315 (qui il testo)
Il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso dell’arbitrato rituale, quale modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l’hanno voluto. - Cass., Sez. I Civ., 21 febbraio 2023, n. 5369 (qui il testo)
Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. - Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5694 (qui il testo)
Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto, stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice, se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell’art.72 l.fall.
Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi. - Cass., Sez. VI Civ., 24 febbraio 2023, n. 5793 (qui il testo)
Il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. In questa prospettiva, anche in presenza di una clausola che faccia riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia”, il riferimento anche al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria rende incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. - Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150 (qui il testo)
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio. - Cass., Sez. VI Civ., 2 marzo 2023, n. 6221 (qui il testo)
Non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi. - Cass., Sez. I Civ., 2 marzo 2023, n. 6327 (qui il testo)
La disposizione di cui all’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di nullità ivi prevista, la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. - Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6501 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente. - Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6518 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente. - Cass., Sez. I Civ., 6 marzo 2023, n. 6550 (qui il testo)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa. - Cass., Sez. II Civ., 10 marzo 2023, n. 7201 (qui il testo)
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, opera il testo previgente dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in virtù del quale è consentita l’impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire errores in iudicando, atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all’invalidità della clausola. - Cass, Sez. I Civ., 14 marzo 2023, n. 7335 (qui il testo)
Il vizio afferente l’invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all’art. 158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un dictum giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l. 25/1994, senza che le modifiche apportate dall’art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 40/2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell’istituto. - Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2023, n. 7433 (qui il testo)
Il rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio risponde ad esigenze sovraindividuali di carattere generale e la loro violazione comporta che la relativa controversia verta su diritti indisponibili, sottratti alla sfera arbitrale. - Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2023, n. 7546 (qui il testo)
Il c.d. favor arbitratis, desunto dall’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sull’oggetto della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. - Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2023, n. 7867 (qui il testo)
Il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinarne la nullità; essendo necessaria, in applicazione dell’art. 821 cod. proc. civ., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza degli arbitri dal potere loro conferito di decidere il merito della controversia loro devoluta. - Cass., Sez. I Civ., 28 marzo 2023, n. 8760 (qui il testo)
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo. - Cass., Sez. I Civ., 28 marzo 2023, n. 8767 (qui il testo)
Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. - Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2023, n. 9395 (qui il testo)
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che ratione temporis l’art. 36 d.lgs. 5/2003 faccia riferimento al testo dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., conseguente al d.lgs. 40/2006, ovvero all’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nel testo previgente. - Cass., Sez. I Civ., 5 aprile 2023, n. 9434 (qui il testo)
L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola. - Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2023, n. 9510
In tema di arbitrato, l’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione. - Cass., Sez. I Civ., 14 aprile 2023, n. 10021 (qui il testo)
Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. - Cass., Sez. I Civ., 18 aprile 2023, n. 10303 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente. - Cass., Sez. I Civ., 18 aprile 2023, n. 10319 (qui il testo)
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. - Cass., Sez. I Civ., 19 aprile 2023, n. 10444 (qui il testo)
Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l’intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere. - Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2023, n. 11497 (qui il testo)
La previsione normativa della impugnabilità a mezzo di regolamento di competenza della decisione che afferma o nega la competenza del giudice ordinario in presenza di una clausola di arbitrato comporta che ogni vizio in ordine alla decisione adottata debba essere denunciato con lo strumento processuale previsto. - Cass., Sez. I Civ., 3 maggio 2023, n. 11506 (qui il testo)
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame. - Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13735 (qui il testo)
L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte. - Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13755 (qui il testo)
Il primo comma dell’art. 832 cod. proc. civ. prevede che la convenzione d’arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che è prevista normativamente facoltà delle parti di regolare il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamento precostituito.
L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte. - Cass., Sez. III Civ., 23 maggio 2023, n. 14186 (qui il testo)
L’eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accolga è impugnabile con l’appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter cod. proc. civ. - Cass., Sez. I Civ., 1 giugno 2023, n. 15521 (qui il testo)
Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché ai fini della nullità del lodo è sempre necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite. - Cass., Sez. I Civ., 5 giugno 2023, n. 15668 (qui il testo)
Nell’arbitrato societario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per errori di diritto è necessario far riferimento alla clausola compromissoria societaria inserita nello statuto, a seconda che si tratti di clausola anteriore o successiva al d.lgs. 40/2006. - Cass., Sez. I Civ., 5 giugno 2023, n. 15700 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla; e lo è a prescindere dal tipo di arbitrato. - Cass., Sez. III Civ., 8 giugno 2023, n. 16364 (qui il testo)
L’azione per l’accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base a un contratto di leasing, con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri, in quanto ha per oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne, invece, il merito della pretesa, sia sufficiente a escludere la competenza arbitrale, essendo illogico far dipendere l’operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia. - Cass., Sez. II Civ., 12 giugno 2023, n. 16561 (qui il testo)
Non rappresenta condotta incompatibile con la volontà di avvalersi dell’eccezione di clausola compromissoria né la proposizione in via subordinata di domanda riconvenzionale né la richiesta di concessione dei termini per una compiuta articolazione dei mezzi di prova. - Cass., Sez. II Civ., 12 giugno 2023, n. 16615 (qui il testo)
La formulazione di una domanda riconvenzione e la richiesta della concessione di termini per una compiuta articolazione dei mezzi di prova non costituiscono condotta che denota la volontà di rinunciare all’eccezione di arbitrato. - Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2023, n. 17902 (qui il testo)
Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. - Cass., Sez. I Civ., 26 giugno 2023, n. 18220 (qui il testo)
Il vizio di incompatibilità dell’arbitro, ove pure sia stata disattesa l’istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo. - Cass., Sez. II Civ., 30 giugno 2023, n. 18579 (qui il testo)
Il requisito della forma scritta richiesta per la valida conclusione di una clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l’accettazione del deferimento della controversia ad arbitri. - Cass., Sez. I Civ., 30 giugno 2023, n. 18601 (qui il testo)
La manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento, essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto – quale il verbale di prima riunione – che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta. - Cass., Sez. I Civ., 4 luglio 2023, n. 18772 (qui il testo)
Gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio se abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, ovvero di produrre documenti, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini. - Cass., Sez. I Civ., 5 luglio 2023, n. 18973 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale. - Cass., Sez. I Civ., 10 luglio 2023, n. 19497
Il requisito della forma scritta – con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – è soddisfatto allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Corti di Appello
- Corte di Appello di Firenze, 5 gennaio 2023, n. 21
L’impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell’arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti. - Corte di Appello di Roma, 9 gennaio 2023, n. 93 (qui il testo)
Il controllo esercitato dal giudice nella fase rescindente dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. è del tutto simile a quello del giudizio di cassazione ed è diretto ad accertare che gli arbitri abbiano logicamente valutato i fatti di causa e congruamente motivato la loro decisione. - Corte di Appello di Messina, 12 gennaio 2023, n. 18 (qui il testo)
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l’eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d’ufficio. - Corte di Appello di Milano, 18 gennaio 2023, n. 141 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata – c.d. effetto espansivo interno – e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa. - Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 222 (qui il testo)
In caso di contratti pubblici, tra la disposizione che esclude il ricorso all’arbitrato, contenuta nel bando di gara, e quella che invece prevede la convenzione d’arbitrato, contenuta nel capitolato speciale, si deve ritenere prevalente la prima. - Corte di Appello di Milano, 24 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
Il sindacato di compatibilità del lodo con l’ordinamento interno deve riguardare non il merito del provvedimento o la sua motivazione, bensì il dispositivo della pronuncia arbitrale. Certamente il contenuto precettivo del dispositivo ben può essere identificato e riempito di significato attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo al fine del conclusivo scrutinio dell’eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico, ma ciò non significa che la verifica del giudice competente possa tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento. - Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 2023, n. 498 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Corte di Appello di Roma, 27 gennaio 2023, n. 640 (qui il testo)
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. - Corte di Appello di Lecce, 1 febbraio 2023, n. 119 (qui il testo)
Gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d’arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. - Corte di Appello di Catanzaro, 2 febbraio 2023, n. 107 (qui il testo)
Il richiamo alla clausola dell’ordine pubblico, operato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento e non sottende una nozione attenuata di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti. - Corte di Appello di Salerno, 2 febbraio 2023, n. 110 (qui il testo)
La nullità del lodo per contraddittorietà è configurabile, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., quando le diverse componenti del dispositivo siano inconciliabili tra loro al punto da renderlo materialmente ineseguibile o sussista un contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della pronuncia arbitrale. - Corte di Appello di Roma, 2 febbraio 2023, n. 790
Non potendo le parti utilizzare la procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ. le stesse, al fine di precostituirsi un titolo, che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del procedimento arbitrale, devono necessariamente far ricorso al giudizio ordinario, da instaurarsi con atto di citazione.
In caso di devoluzione della controversia a un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile. - Corte di Appello di Roma, 6 febbraio 2023, n. 891 (qui il testo)
La clausola di compromesso non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. Pertanto, una volta che una parte abbia deciso di non ricorrere alla procedura arbitrale ed abbia deciso di attivare il procedimento sommario non può, una volta intervenuta l’opposizione all’ingiunzione, la medesima parte eccepire l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria che lui stesso ha adito. - Corte di Appello di Milano, 17 febbraio 2023, n. 559 (qui il testo)
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo formale. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità di un lodo arbitrale pronunciato ai sensi del regolamento della Camera arbitrale di Milano senza concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali o fissazione di una udienza di discussione, termini e udienza che ai sensi del richiamato regolamento sono solo facoltativi. - Corte di Appello di Milano, 21 febbraio 2023, n. 586 (qui il testo)
Il principio di cui all’art. 2697 cod. civ., relativo all’individuazione della parte su cui incombe l’onere della prova, non è principio di ordine pubblico, e pertanto la sua asserita violazione non rappresenta motivo di invalidità del lodo.
Rappresenta un abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ., la condotta della parte che, con lo strumento dell’impugnazione del lodo, tenta di chiedere al Giudice dello Stato una decisione sul merito della vicenda controversa, travestendo in motivi di nullità del lodo quelle che sono, con ogni evidenza, contestazioni di merito. - Corte di Appello di Roma, 24 febbraio 2023, n. 1388
Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una associazione preveda che il terzo arbitro, in caso di disaccordo tra i due nominati dalle parti, venga nominato da un organo associativo, essa è nulla. - Corte di Appello di Salerno, 24 febbraio 2023, n. 265 (qui il testo)
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. - Corte di Appello di Venezia, 28 febbraio 2023, n. 457 (qui il testo)
La verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.
I principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale. - Corte di Appello di Palermo, 6 marzo 2023, n. 462 (qui il testo)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione. - Corte di Appello di Brescia, 8 marzo 2023, n. 392
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione. - Corte di Appello di Milano, 10 marzo 2023, n. 846 (qui il testo)
Può essere devoluta ad arbitri la controversia relativa all’esclusione di un socio di società di persone con soli due soci, atteso che la pronuncia di esclusione è autonoma rispetto a quella eventuale di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2287 cod. civ. (quest’ultima rimessa alla competenza inderogabile del Giudice dello Stato). - Corte di Appello di Brescia, 21 marzo 2023, n. 490 (qui il testo)
In caso di società costituita dopo la riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, l’impugnazione del lodo reso sulla base di clausola compromissoria statutaria può riguardare anche l’asserita violazione di norme di diritto applicabili al merito della controversia solo se il Tribunale arbitrale per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili o quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. - Corte di Appello di Catanzaro, 21 marzo 2023, n. 360 (qui il testo)
L’art 1341 cod. civ. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie o onerose solo laddove si verta in ipotesi di contratto per adesione, ovvero allorquando le clausole siano predisposte unilateralmente da una sola parte. - Corte di Appello di Catanzaro, 21 marzo 2023, n. 362 (qui il testo)
Configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente a oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. - Corte di Appello di Roma, 28 marzo 2023, n. 2282 (qui il testo)
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico. - Corte di Appello di Milano, 30 marzo 2023, n. 1105 (qui il testo)
L’art. 829. n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione. - Corte di Appello di Napoli, 31 marzo 2023, n. 1507 (qui il testo)
Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione. - Corte di Appello di Perugia, 3 aprile 2023, n. 239
In caso di arbitrato irrituale, la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. Conseguentemente la parte che impugna il lodo deve farsi carico di dimostrare, in concreto, l’errore nell’apprezzamento della realtà nella quale si assume che gli arbitri siano incorsi. - Corte di Appello di Genova, 4 aprile 2023, n. 390 (qui il testo)
L’art. 824 cod. proc. civ. attribuisce agli arbitri, indipendentemente dalla professione da questi esercitata, uno speciale potere certificativo. - Corte di Appello di Milano, 4 aprile 2023, n. 1148
La contraddizione interna tra diverse parti della motivazione determina la nullità del lodo solo nel caso in cui impedisca la ricostruzione del percorso logico e giuridico sottostante alla decisione. - Corte di Appello di Milano, 4 aprile 2023, n. 1173 (qui il testo)
La portata della convenzione arbitrale che contenga l’indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un’interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. - Corte di Appello di Brescia, 5 aprile 2023, n. 589 (qui il testo)
Le spese sostenute in relazione a un procedimento arbitrale divenuto improcedibile per l’inadempimento dell’altra parte alla convenzione di arbitrato rappresentano una voce di danno, in relazione alla quale deve essere proposta domanda di risarcimento. - Corte di Appello di Palermo, 6 aprile 2023, n. 576 (qui il testo)
L’art. 54 della l. 392/1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell’art. 14, co. 4, l. 431/1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative. - Corte di Appello di Brescia, 11 aprile 2023, n. 625
Le disposizioni che limitano la misura massima degli interessi rappresentano norme di ordine pubblico, la cui violazione può dunque condurre all’annullamento del lodo. - Corte di Appello di Firenze, 14 aprile 2023, n. 766 (qui il testo)
Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale. - Corte di Appello di Palermo, 26 aprile 2023, n. 833 (qui il testo)
Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte d all’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. - Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2023, n. 1397 (qui il testo)
Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall’invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo. - Corte di Appello di Milano, 8 maggio 2023, n. 1477 (qui il testo)
Laddove possa delinearsi una responsabilità extracontrattuale con profili involgenti anche altri soggetti giuridici non parti dell’accordo negoziale contenente la clausola compromissoria, deve necessariamente negarsi la competenza arbitrale. Laddove, invece, l’eventuale condotta illecita si inserisca in un contesto contrattuale, la vis espansiva della deroga alla competenza del giudice ordinario è indubbiamente preferibile, anche al fine di evitare una frammentazione, frutto solo di qualificazioni operate dalle parti: qualificazioni che trovano, peraltro, le loro radici nei medesimi fatti storico–naturalistici, coinvolgenti sempre le stesse parti. - Corte di Appello di Milano, 9 maggio 2023, n. 1492 (qui il testo)
L’impugnazione di lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata e non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione arbitrale. Consente solo l’accertamento della sussistenza delle nullità tassativamente elencate nell’art. 829 cod. proc. civ., come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l’accertamento della nullità del lodo, è possibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell’eventuale, successivo iudicium rescissorium. - Corte di Appello di Catanzaro, 10 maggio 2023, n. 582 (qui il testo)
Il vizio di contraddittorietà che consente di pronunciare la nullità del lodo consiste in una evidente contraddizione tra più parti del dispositivo o di contraddizione tra dispositivo e motivazione essendo sostanzialmente un vizio che si connota per rendere non intellegibile il contenuto della decisione. Esula invece dal vizio in oggetto la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione che può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Bari, 11 maggio 2023, n. 761 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente. - Corte di Appello di Milano, 16 maggio 2023, n. 1579
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione. - Corte di Appello di Cagliari, ord. 16 maggio 2023 (qui il testo)
A differenza di quanto dispone l’art. 283, co. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, l’istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, di cui all’art. 830, u.c., cod. proc. civ., non deve necessariamente essere proposta con l’impugnazione. Essa inoltre può essere modificata o revocata, non trovando applicazione neppure l’art. 351, co. 1, cod. proc. civ. - Corte di Appello di Napoli, 16 maggio 2023, n. 2208 (qui il testo)
Se il convenuto, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, eccepisce l’incompetenza del Giudice statuale adito, correttamente quest’ultimo pronunzia l’improponibilità della domanda. - Corte di Appello di Roma, 16 maggio 2023, n. 3473 (qui il testo)
L’impugnazione per nullità del lodo per l’ipotesi in cui la convenzione d’arbitrato è invalida è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso di controversia non arbitrabile).
La materia degli usi civici non rientra nei diritti indisponibili, e dunque insuscettibili di essere conosciuti dagli arbitri ex art. 806 cod. proc. civ. - Corte di Appello di Firenze, 17 maggio 2023, n. 1047
Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. a), l.fall., il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio arbitrale, il curatore non manifesti l’intento di proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio. - Corte di Appello di Venezia, 17 maggio 2023, n. 1087 (qui il testo)
L’art. 3 l. 129/2004, che impone precisi obblighi informativi in capo al franchisor, non rappresenta una disposizione di ordine pubblico, e pertanto la sua violazione da parte di un Tribunale arbitrale straniero non è idonea impedire il riconoscimento e l’esecuzione del lodo. - Corte di Appello di Napoli, 19 maggio 2023, n. 2287
La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, e può dare luogo anche ad obbligazioni parziarie, ove i debitori abbiano accettato, anche per facta concludentia, la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti. - Corte di Appello di Messina, 22 maggio 2023, n. 439
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato. - Corte di Appello di Milano, 22 maggio 2023, n. 1646 (qui il testo)
L’articolo V della Convenzione di New York (conformemente all’art. 840 cod. proc. civ.) non osta al riconoscimento di un lodo, reso sulla base di una clausola compromissoria di diritto tedesco, contenuta in condizioni generali di contratto richiamate nelle conferme d’ordine. - Corte di Appello di Lecce, 23 maggio 2023, n. 449 (qui il testo)
Nell’arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le previsioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio. - Corte di Appello di Brescia, 5 giugno 2023, n. 948
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errores in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari. - Corte di Appello di Roma, 6 giugno 2023, n. 4062 (qui il testo)
L’arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri. - Corte di Appello di Venezia, 6 giugno 2023, n. 1231 (qui il testo)
La decisione del merito della causa in assenza di interesse ad agire configura un vizio del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., che sanziona con la nullità la decisione del merito della controversia in ogni caso in cui il merito non poteva essere deciso. - Corte di Appello di Venezia, 6 giugno 2023, n. 1238 (qui il testo)
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Firenze, 7 giugno 2023, n. 1210 (qui il testo)
In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. - Corte di Appello di Messina, 9 giugno 2023, n. 506 (qui il testo)
Gli arbitri, nell’esercizio del potere di qualificazione ed interpretazione della domanda, non sono condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma devono accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto pronunciato e dal divieti di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. - Corte di Appello di Napoli, 12 giugno 2023, n. 2688 (qui il testo)
In tema di lodo arbitrale, l’attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca – ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, co. 1, co. 2 n. 6 e co. 3, e 829, co. 1 n. 5, cod. proc. civ. – requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l’osservanza di dette modalità di deliberazione. - Corte di Appello di Genova, 13 giugno 2023, n. 695 (qui il testo)
L’art. 832, co. 6, cod. proc. civ., in forza del quale, qualora l’istituzione arbitrale rifiuti di amministrare l’arbitrato, la convenzione mantiene la sua efficacia facendosi applicazione dei capi che regolano l’arbitrato (procedendo quindi a sostituzione degli arbitri). Ciò a maggior ragione anche nell’ipotesi in cui l’istituzione arbitrale non possa (si badi, non solo non voglia) amministrare l’arbitrato. - Corte di Appello di Venezia, 13 giugno 2023, n. 1289 (qui il testo)
L’orientamento secondo il quale la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale è, tuttavia, chiaro nell’escludere l’operatività di questo meccanismo di perfezionamento del contratto ove la parte che aveva prestato l’assenso all’accordo negoziale mediante sottoscrizione abbia revocato il detto consenso. La revoca del consenso può operare per l’intero accordo negoziale oppure per la singola clausola compromissoria, la quale non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha una sua individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede. - Corte di Appello di Genova, 14 giugno 2023, n. 702 (qui il testo)
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società. - Corte di Appello di Salerno, 14 giugno 2023, n. 795 (qui il testo)
In caso di incertezza sulla interpretazione del dettato della clausola compromissoria deve darsi preferenza per la valutazione dell’arbitrato come rituale, piuttosto che come irrituale, tendendo tale qualificazione a garantire maggiormente le parti in relazione alla decisione assunta. - Corte di Appello di Lecce (sez. Taranto), 16 giugno 2023, n. 246 (qui il testo)
L’eccezione di improponibilità della domanda, per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali, è un’eccezione in senso proprio e stretto, che va proposta con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. - Corte di Appello di Milano, 20 giugno 2023, n. 2043 (qui il testo)
L’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l’impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, con l’accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità tassativamente previste dalla disposizione. - Corte di Appello di Catanzaro, 21 giugno 2023, n. 749 (qui il testo)
Grava sulla parte che intende impugnare un lodo per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, allegando che la convenzione di arbitrato è precedente alla riforma del 2006, dimostrare tale circostanza. - Corte di Appello di Napoli, 21 giugno 2023, n. 2889 (qui il testo)
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico. - Corte di Appello di Genova, 22 giugno 2023, n. 751 (qui il testo)
Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. - Corte di Appello di Lecce, 22 giugno 2023, n. 545 (qui il testo)
In caso di accoglimento di una opposizione a decreto ingiuntivo, per essere competenti gli arbitri, parte opposta deve essere condannata a farsi carico delle spese processuali, dato che tale fattispecie non rientra in alcuna tra quelle disciplinate dall’art. 92 cod. proc. civ., che consente la compensazione delle spese. - Corte di Appello di Messina, 29 giugno 2023, n. 577 (qui il testo)
L’impugnazione del lodo relativamente alla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza tale da integrarne una sua sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista un’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2023, n. 3086
L’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e sindaci di società non dà luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario. Pertanto, ove solo alcuni degli amministratori o dei sindaci, convenuti davanti al Giudice statuale, abbiano fondatamente sollevato eccezione di compromesso, solo le domande nei confronti di questi ultimi dovranno essere devolute alla cognizione arbitrale. - Corte di Appello di Roma, 10 luglio 2023, n. 4958 (qui il testo)
L’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti. - Corte di Appello di Napoli, 12 luglio 2023, n. 3357 (qui il testo)
In caso di modifica di clausola compromissoria statutaria per rendere la stessa compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs. 5/2003, la legge sulla cui base stabilire se è ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia è quella vigente al momento dell’originaria stipulazione del patto arbitrale. - Corte di Appello di Milano, 14 luglio 2023, n. 2305 (qui il testo)
Ai sensi degli articoli 807 e 808 cod. proc. civ. la deroga alla giurisdizione ordinaria in favore di giurisdizione arbitrale deve essere pattuita per iscritto. Pertanto, se un contratto si è concluso per comportamenti concludenti, sulla base di una proposta scritta, esso ha validità ed efficacia per disciplinare il contratto, ma ciò non basta ad assegnare validità ad una pattuizione specifica per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. - Corte di Appello di Brescia, 18 luglio 2023, n. 1205 (qui il testo)
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Roma, 19 luglio 2023, n. 5232 (qui il testo)
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. - Corte di Appello di Napoli, 20 luglio 2023, n. 3481 (qui il testo)
La previsione dell’art. 808-quater cod. proc. civ. riguarda solo le ipotesi in cui il contenuto della clausola sia dubbio. - Corte di Appello di Roma, 20 luglio 2023, n. 5271 (qui il testo)
Ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti del lodo rituale, dalla data della sua ultima sottoscrizione, sono equiparabili a quelli della sentenza. Vista quindi la sua attitudine ad acquisire il requisito dell’immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l’impugnazione per nullità, ne consegue l’impossibilità di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale, avendo l’attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. - Corte di Appello di Milano, 21 luglio 2023, n. 2409 (qui il testo)
Non comporta nullità del lodo sottoscritto da tutti gli arbitri, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., l’omessa apposizione della firma da parte degli arbitri su tutti i fogli che compongono il documento, poiché con la sottoscrizione apposta nell’ultimo foglio, gli arbitri assumono la paternità dell’atto nella sua globalità. - Corte di Appello di Roma, 21 luglio 2023, n. 5292 (qui il testo)
Non è ammissibile una domanda di accertamento negativo della (non) riconoscibilità del lodo, in quanto il procedimento speciale previsto dagli artt. 839 ed 840 cod. proc. civ. costituisce l’unica sede in cui si possa discutere dell’efficacia del lodo nell’ordinamento interno. - Corte di Appello di Venezia, 27 luglio 2023, n. 1669 (qui il testo)
La controversia relativa a un finanziamento concesso dalla società a taluni suoi soci non è rimessa alla competenza arbitrale pur in presenza di una clausola compromissoria statutaria. - Corte di Appello di Firenze, 1 agosto 2023, n. 1665 (qui il testo)
Le questioni che attengono alla competenza ed alla giurisdizione devono essere risolte sulla base del contenuto della domanda che viene prospettata in giudizio. Pertanto, in presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla cognizione degli arbitri anche le controversie promosse nei confronti del preteso socio di fatto.
Tribunali
- Tribunale di Brescia, 4 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
La possibilità che una parte ha avuto di esprimersi con incidenza sul regolamento contrattuale esclude l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ. e quindi la necessaria approvazione per iscritto della clausola compromissoria. - Tribunale di Firenze, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
Nelle more dell’insediamento del Tribunale arbitrale è possibile adire il Tribunale ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. al fine di ottenere le necessarie misure cautelari. - Tribunale di Venezia, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al Presidente del Tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.
In caso di devoluzione della controversia a un Tribunale arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto Tribunale, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
La liquidazione del compenso al segretario del Tribunale arbitrale, inteso quale passività correlata allo svolgimento dell’attività degli arbitri e, in quanto tale, onere gravante sulle parti, rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi degli arbitri a norma dell’art. 814 cod. proc. civ. - Tribunale di Bologna, 9 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario poiché l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio. - Tribunale di Catanzaro, 10 gennaio 2023, n. 24 (qui il testo)
La clausola compromissoria deve in ogni caso essere specificamente approvata per iscritto in considerazione della sua natura vessatoria [per incuriam]. - Tribunale di Cosenza, 10 gennaio 2023, n. 33 (qui il testo)
In tema di arbitrato irrituale, allorché le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto, il lodo così pronunciato, stante la sua irritualità, è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento. - Tribunale di Milano, 10 gennaio 2023, n. 135 (qui il testo)
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio. - Tribunale di Napoli, 12 gennaio 2023, n. 347 (qui il testo)
La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. - Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2023, n. 62 (qui il testo)
La controversia relativa al diritto dei soci receduti a ottenere la quota di liquidazione è devoluta, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria, alla cognizione del Tribunale arbitrale. - Tribunale di Firenze, 16 gennaio 2023, n. 97
Nel caso di dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del Giudice statuale, ha natura eccezionale [per incuriam]. - Tribunale di Pavia, 17 gennaio 2023, n. 58 (qui il testo)
In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto. - Tribunale di Bologna, 18 gennaio 2023, n. 52
Il favor interpretativo nei confronti dell’arbitrato rituale può essere dismesso solo a fronte di univoche espressioni dei contraenti nel senso della devoluzione della composizione della lite a uno strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. - Tribunale di Catanzaro, 18 gennaio 2023, n. 99 (qui il testo)
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. - Tribunale di Benevento, 20 gennaio 2023, n. 195 (qui il testo)
Deve ritenersi ormai superato il principio della prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella arbitrale affermato in passato dalla Corte di Cassazione. - Tribunale di Napoli Nord, 23 gennaio 2023, n. 686 (qui il testo)
La norma di cui all’art. 1341 cod. civ., che impone la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applica al di fuori dei contratti per adesione. - Tribunale di Pavia, ord. 24 gennaio 2023 (qui il testo)
Quando sia mancata la pronuncia di un lodo definitivo, la domanda di pagamento dei compensi spettanti agli arbitri dà luogo a un’ordinaria controversia sul diritto di ricevere il pagamento dell’onorario per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, secondo le forme del rito ordinario. - Tribunale dell’Aquila, 25 gennaio 2023, n. 61 (qui il testo)
In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto. - Tribunale di Catanzaro, 27 gennaio 2023, n. 166 (qui il testo)
Attengono a diritti indisponibili, e dunque non possono essere devolute ad arbitri, le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479-ter cod. civ.): in tale ultimo ambito non può essere sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. - Tribunale dell’Aquila, 1 febbraio 2023, n. 86 (qui il testo)
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. - Tribunale di Bari, 1 febbraio 2023, n. 334 (qui il testo)
L’art. 808-quater cod. proc. civ. è espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un’espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l’ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso. - Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2023, n. 1183 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta in un contratto per adesione deve essere specificamente approvata per iscritto. - Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69 (qui il testo)
Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ. - Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, n. 256
La controversia ove viene chiesto il risarcimento del danno conseguente ad un’asserita condotta illecita esercitata dai convenuti nella veste di soci e nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di voto ha certamente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale e rientra pertanto tra quelle assoggettate alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria. - Tribunale di Bergamo, decr. 7 febbraio 2023 (qui il testo)
La validità (e quindi anche l’efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. - Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2023, n. 281 (qui il testo)
Nei rapporti tra arbitri e Giudice statuale, la questione della competenza deve essere decisa sulla scorta delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa. - Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125 (qui il testo)
L’adesione della parte convenuta opposta all’indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l’applicabilità dell’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. - Tribunale di Lodi, 14 febbraio 2023, n. 118 (qui il testo)
In caso di contratto il cui contenuto deriva da condizioni generali predisposte da un contraente, la clausola che devolve a un collegio arbitrale ogni controversia tra le parti deve essere approvata specificamente ed autonomamente. - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2023, n. 580 (qui il testo)
L’esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perché la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perché in sede monitoria non è rilevabile d’ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri. - Tribunale di Firenze, 20 febbraio 2023, n. 508
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. - Tribunale di Latina, 20 febbraio 2023, n. 386 (qui il testo)
In presenza di chiamata di terzo propria da parte di convenuto, che deduce che la legittimazione passiva spetta al terzo il quale è, dunque, coinvolto nell’azione sulla base del medesimo titolo del convenuto, la domanda attorea nei confronti del convenuto si estende automaticamente al terzo. Ne consegue che la convenzione arbitrale tra convenuto e terzo non trova applicazione. - Tribunale di Pistoia, 20 febbraio 2023, n. 128 (qui il testo)
In caso di contratto tra consumatore e professionista, deve ritenersi la natura vessatoria della clausola compromissoria. - Tribunale di Torino, 21 febbraio 2023, n. 759 (qui il testo)
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. - Tribunale di Firenze, 24 febbraio 2023, n. 554 (qui il testo)
La clausola compromissoria statutaria non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. - Tribunale di Roma, 24 febbraio 2023, n. 3205 (qui il testo)
La controversia che ha ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote è del tutto estranea al rapporto sociale e dunque non è attribuita alla competenza del tribunale arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società. - Tribunale di Venezia, 24 febbraio 2023, n. 372 (qui il testo)
Anche nel caso in cui la clausola compromissoria non individui in maniera adeguata l’istituzione arbitrale chiamata ad amministrare il procedimento, deve essere privilegiata una lettura quanto più estensiva della convenzione arbitrale in virtù del c.d. principio del favor arbitrati e quindi una interpretazione tale da attribuire un significato alla scelta operata dalle parti le quali senza dubbio non hanno optato per la giurisdizione del Giudice statuale, ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ. - Tribunale di Roma, 27 febbraio 2023, n. 3255 (qui il testo)
A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.]. - Tribunale di Napoli, 1 marzo 2023, n. 2228 (qui il testo)
A fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l’esigenza del simultaneus processus e la naturale prevalenza della giurisdizione statuale su quella arbitrale [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.]. - Tribunale di Venezia, ord, 2 marzo 2023 (qui il testo)
Residua in capo all’autorità giudiziaria il potere cautelare ove, nonostante l’avvio del procedimento arbitrale, l’organo non sia ancora costituito. - Tribunale di Venezia, 2 marzo 2023, n. 411 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Firenze, 6 marzo 2023, n. 674 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e contestuale remissione della controversia del giudizio ad arbitri. - Tribunale di Roma, 7 marzo 2023, n. 3752 (qui il testo)
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la controversia relativa all’obbligo di conferimento di un socio, anche ove promossa ai sensi dell’art. 150 l.fall., è rimessa alla competenza arbitrale. - Tribunale di Lecco, 13 marzo 2023, n. 145
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti da un contratto deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura come mero presupposto storico. - Tribunale di Taranto, 15 marzo 2023, n. 585 (qui il testo)
In tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose – tra cui rientra la clausola compromissoria – è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie); la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. - Tribunale di Napoli, 21 marzo 2023, n. 3037 (qui il testo)
Non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del giudicare e con il risultato di un giudizio in ordine ad una controversia. - Tribunale di Pisa, 21 marzo 2023, n. 431 (qui il testo)
La condotta processuale della convenuta, rimasta contumace, unita alla pacifica non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di compromesso, consentono di confermare la giurisdizione del Giudice statuale adito, pur in presenza di clausola compromissoria nel contratto posto a fondamento della domanda. - Tribunale di Civitavecchia, 22 marzo 2023, n. 307 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Milano, 24 marzo 2023, n. 2412 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. - Tribunale di Torre Annunziata, 24 marzo 2023, n. 854 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Napoli, 27 marzo 2023, n. 3225 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Venezia, 27 marzo 2023, n. 549 (qui il testo)
La controversia ove viene chiesa la liquidazione della quota spettante a un socio a seguito del recesso ha certamente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale e rientra pertanto tra quelle assoggettate alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria. - Tribunale di Napoli, 28 marzo 2023, n. 3246 (qui il testo)
L’autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui sia accettata da entrambe le parti, occorrendo, in caso contrario, necessariamente il ricorso alla procedura ex art. 814 cod. proc. civ. da parte degli arbitri, ovvero il ricorso al giudizio ordinario ad iniziativa delle parti stesse. - Tribunale di Bologna, 30 marzo 2023, n. 732
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri solo le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, essendo irrilevante che quest’ultimo sia anche socio della società. - Tribunale di Venezia, 30 marzo 2023, n. 578 (qui il testo)
Il primo periodo dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l’accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza. - Tribunale di Roma, 31 marzo 2023, n. 5248 (qui il testo)
Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti. - Tribunale di Teramo, 4 aprile 2023, n. 320 (qui il testo)
In presenza di una contestuale proposta davanti al giudice ordinario di più domande connesse, alcune di sua competenza ed altre di competenza arbitrale irrituale, non si verifica alcuna vis attractiva di queste ultime verso la giurisdizione ordinaria. Tale soluzione non discende tuttavia dall’applicazione dell’art. 818-ter cod. proc. civ., norma che disciplina i rapporti tra autorità giudiziaria e arbitri (rituali), ma dalla constatazione in termini generali dell’arbitrato irrituale come strumento che esclude la tutela giurisdizionale e con essa qualsiasi analogica applicazione delle norme processuali dettate per l’arbitrato rituale. - Tribunale di Milano, 11 aprile 2023, n. 2899
Il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è indiscutibilmente un diritto patrimoniale disponibile da parte del suo titolare, pertanto esso è e resta assolutamente compromettibile. - Tribunale di Pisa, 13 aprile 2023, n. 539 (qui il testo)
L’insanabile contrasto tra due previsioni – l’una fondante la competenza arbitrale, l’altra indicante un foro convenzionale – deve risolta a favore della conferma della giurisdizione ordinaria, costituendo quella arbitrale una eccezione alla prima. - Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 641
Non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. Conseguentemente, può essere devoluta agli arbitri la controversia relativa alla nullità di una delibera sociale per mancata convocazione del socio, soggetta al regime di sanatoria di cui all’art. 2379-ter cod. civ. - Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 642
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. - Tribunale di Venezia, 14 aprile 2023, n. 643 (qui il testo)
Anche in caso di impugnazione di delibere societarie, la sussistenza della competenza arbitrale va verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione. - Tribunale di Firenze, 17 aprile 2023, n. 1134 (qui il testo)
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non può essere automaticamente estesa alle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci, essendo necessario a tal fine che vi sia una espressa estensione dell’ambito di operatività di detta clausola. - Tribunale di Vicenza, 17 aprile 2023, n. 701 (qui il testo)
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l’improponibilità della domanda per rinuncia all’azione, atteso che, con l’arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l’esercizio di una funzione giurisdizionale. - Tribunale dell’Aquila, 19 aprile 2023, n. 275 (qui il testo)
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società. - Tribunale di Bologna, 19 aprile 2023, n. 879 (qui il testo)
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis cod. civ., può essere deferita ad arbitri. - Tribunale di Ravenna, 19 aprile 2023, n. 293 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Cosenza, 20 aprile 2023, n. 705 (qui il testo)
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso. - Tribunale di Bari, 24 aprile 2023, n. 1519 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Civitavecchia, 24 aprile 2023, n. 446 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Napoli, 24 aprile 2023, n. 4217
La clausola compromissoria per arbitrato estero non richiede la specifica approvazione per iscritto, ma è valida ed operante quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti, da cui emerga la inequivoca volontà di ambedue le parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto [obiter]. - Tribunale di Firenze, 26 aprile 2023, n. 1256 (qui il testo)
Una clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non concerne le controversie tra società e amministratori. - Tribunale di Milano, 26 aprile 2023, n. 3333 (qui il testo)
Una clausola compromissoria che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie sorte nel corso del rapporto, accompagnata da altra clausola che attribuisce la competenza a un Tribunale statuale, deve essere interpretata nel senso che il contenzioso fra le parti è rimesso alla competenza degli arbitri solo durante il rapporto, ma non più dopo la cessazione di esso. - Tribunale di Bari, 28 aprile 2023, n. 1594 (qui il testo)
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti del contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo e non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ancorché collegato a quello principale. - Tribunale di Patti, 28 aprile 2023, n. 418 (qui il testo)
L’esistenza di clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale tutte le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti non esclude di per sé – senza un espresso riferimento – che sull’eventuale lite insorta possa concorrere la competenza alternativa del Giudice statuale. - Tribunale di Patti, 28 aprile 2023, n. 420 (qui il testo)
L’esistenza di clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale tutte le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti non esclude di per sé – senza un espresso riferimento – che sull’eventuale lite insorta possa concorrere la competenza alternativa del Giudice statuale. - Tribunale di Torino, 28 aprile 2023, n. 1819 (qui il testo)
L’azione volta a veder accertata l’usucapione di taluni immobili di proprietà di una società, svolta dai soci della stessa, non è sottoposta alla cognizione del Tribunale arbitrale cui lo statuto della società demanda le controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale. - Tribunale di Firenze, ord. 3 maggio 2023 (qui il testo)
La competenza cautelare del Giudice statuale deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, essendo invece irrilevante che in un momento successivo, precedente alla pronunzia, si sia costituito il Tribunale arbitrale altrimenti competente. - Tribunale di Palermo, 4 maggio 2023, n. 2095 (qui il testo)
La controversia tra fiduciante e fiduciario non riguarda il rapporto sociale e rispetto ad essa tale rapporto si configura come un mero presupposto, estraneo alla materia del contendere, e quindi inidoneo a giustificare la riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri. - Tribunale di Napoli, 8 maggio 2023, n. 1674 (qui il testo)
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. - Tribunale di Napoli, 8 maggio 2023, n. 4678 (qui il testo)
La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto. - Tribunale di Bari, 9 maggio 2023, n. 1764 (qui il testo)
L’arbitrato libero è volto all’assunzione di una determinazione contrattuale avente efficacia negoziale tra le parti. La peculiarità negoziale dell’arbitrato irrituale si riflette con riguardo alla sua stessa eventuale impugnazione: non trova infatti applicazione l’art. 828 cod. proc. civ. che, con riguardo al lodo rituale, ammette la possibilità, in ipotesi di nullità dello stesso, di proporre i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal nostro ordinamento, mentre competente a conoscere dell’impugnazione avverso un lodo irrituale sarà sempre il giudice di primo grado sulla base dei criteri di competenza. - Tribunale di Patti, 12 maggio 2023, n. 490 (qui il testo)
Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quanto la volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeunetica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso. - Tribunale di Potenza, 17 maggio 2023, n. 610 (qui il testo)
L’indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non ne impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge. - Tribunale di Napoli Nord, 23 maggio 2023, n. 2136 (qui il testo)
A fronte dell’accoglimento dell’eccezione di compromesso, stante la definizione in rito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. - Tribunale di Piacenza, 24 maggio 2023, n. 309
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso: in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove, che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. - Tribunale di Benevento, 25 maggio 2023, n. 1188 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Roma, 25 maggio 2023, n. 8280
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. - Tribunale di Messina, 29 maggio 2023, n. 1058 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Milano, 30 maggio 2023, n. 4467
L’opponibilità al Fallimento della clausola compromissoria di cui allo statuto sociale non preclude al Tribunale di conoscere l’azione di responsabilità esercitata dalla massa dei creditori in riferimento a tutti gli addebiti ex art. 2394-bis cod. civ. - Tribunale di Cosenza, 1 giugno 2023, n. 981 (qui il testo)
Con l’introduzione dell’art. 808-ter cod. proc. civ. il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all’individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. - Tribunale di Firenze, 5 giugno 2023, n. 1666 (qui il testo)
Nei rapporti tra Giudici statuali e arbitri non trova applicazione l’art. 38, co. 2 cod. proc. civ., sì che il Giudice statuale che, accogliendo l’eccezione di compromesso, dichiari la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri, provvede pure in ordine alle spese processuali. - Tribunale di Torino, 5 giugno 2023, n. 2310 (qui il testo)
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa. - Tribunale di Bari, 8 giugno 2023, n. 2260 (qui il testo)
In caso di fallimento di una società la clausola compromissoria eventualmente contenuta nello statuto sociale non è applicabile alle azioni di responsabilità proposte dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall. - Tribunale di Milano, 9 giugno 2023, n. 4870 (qui il testo)
L’aspetto determinante per giungere alla conclusione dell’arbitrabilità, o non, delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie va individuato nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. In altri termini, ed in linea generale, deve opinarsi che, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall’oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di diritti indisponibili, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale. - Tribunale di Milano, 13 giugno 2023, n. 4926 (qui il testo)
L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, per essere in sua vece competenti gli arbitri, comporta, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi gli arbitri. - Tribunale di Milano, 16 giugno 2023, n. 5015 (qui il testo)
La mancata approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. consente di affermarne la nullità; nullità che, secondo la giurisprudenza prevalente, è eccepibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. - Tribunale di Roma, 16 giugno 2023, n. 9614 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca. - Tribunale di Roma, 16 giugno 2023, n. 9620 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca. - Tribunale di Torino, 19 giugno 2023, n. 2596 (qui il testo)
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. - Tribunale di Parma, 22 giugno 2023, n. 851 (qui il testo)
L’art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa. - Tribunale di Roma, 22 giugno 2023, n. 9977 (qui il testo)
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale anche le controversie di cui all’art. 2476, co. 7, cod. civ., aventi ad oggetto il risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi degli amministratori. - Tribunale di Napoli, 26 giugno 2023, n. 6532 (qui il testo)
La clausola compromissoria, per la sua natura limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale, va interpretata con stretto rigore, con la conseguenza che una clausola riferita alla risoluzione delle controversie inerenti il momento operativo del contratto ma non può applicarsi alla richiesta di pagamento di emolumenti già maturati [per incuriam]. - Tribunale di Firenze, 27 giugno 2023, n. 1987
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Lo loro posizioni processuali possono quindi essere scisse e se solo uno dei convenuti abbia eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, per essere competenti gli arbitri, il procedimento davanti allo stesso Giudice statuale potrà proseguire nei confronti degli altri convenuti. - Tribunale di Bari, 28 giugno 2023, n. 2592
La sottoscrizione della polizza di carico, pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest’ultima, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto. - Tribunale di Palermo, 28 giugno 2023, n. 3165 (qui il testo)
Avuto riguardo alla natura dell’azione esercitata dal curatore, non derivante dal fallimento, ma avente ad oggetto un diritto del fallito preesistente all’apertura della procedura concorsuale, il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto, contenente una clausola arbitrale; donde la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore e, per esso, all’assuntore. - Tribunale di Milano, ord. 28 giugno 2023 (qui il testo)
Non è efficace la clausola statutaria che prevede la competenza del collegio dei probiviri, nominati dall’assemblea, per tutte le controversie che possano insorgere tra i consorziati e fra di loro e il consorzio e i suoi organi. - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 luglio 2023, n. 2757 (qui il testo)
La questione relativa alla determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria integra una questione la cui soluzione richiede, mediante l’interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti, l’indagine sulla e la determinazione della comune intenzione delle parti circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima. - Tribunale di Firenze, 4 luglio 2023, n. 2076
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversa al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Palermo, 4 luglio 2023, n. 3287 (qui il testo)
Costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una sua volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’arbitrato rituale, ossia all’istituto tipico regolato dal codice di procedura civile. - Tribunale di Milano, 5 luglio 2023, n. 5586
La controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 cod. civ., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare. - Tribunale di Milano, 5 luglio 2023, n. 5587
La controversia relativa alla violazione del diritto del sindaco a percepire il compenso deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2402 cod. civ., anche a ritenere l’inderogabilità della norma che impone all’assemblea dei soci la previsione del compenso per tutta la durata del mandato a tutela dell’indipendenza del sindaco nell’esercizio del ruolo di vigilanza, non involge la violazione di regole generali poste a tutela dei terzi estranei alla compagine sociale ma solo la lesione di un diritto patrimoniale individuale del componente dell’organo di controllo pienamente disponibile da parte del suo titolare. - Tribunale di Torino, 6 luglio 2023, n. 2925 (qui il testo)
La clausola compromissoria statutaria radica la competenza arbitrale anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore. - Tribunale di Salerno, 7 luglio 2023, n. 3112 (qui il testo)
Perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromisoria di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. - Tribunale di Prato, 8 luglio 2023, n. 455 (qui il testo)
Non è incompatibile con la disposizione di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale. - Tribunale di Bologna, 10 luglio 2023, n. 1396 (qui il testo)
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo la stessa su diritti indisponibili. - Tribunale di Bologna, 10 luglio 2023, n. 1404 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di cessione di quote sociali non si estende al preteso collegato negozio fiduciario. - Tribunale di Milano, 10 luglio 2023, n. 5778 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. - Tribunale di Bologna, 11 luglio 2023, n. 1426 (qui il testo)
La clausola compromissoria statutaria concernente le controversie tra società e soci e tra soci tra di loro non si estende alle controversie tra società e amministratore, quand’anche questi sia socio. - Tribunale di Napoli, 12 luglio 2023, n. 7179 (qui il testo)
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo la stessa su diritti indisponibili. - Tribunale di Roma, 12 luglio 2023, n. 11126 (qui il testo)
Ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. - Tribunale di Trieste, 12 luglio 2023, n. 376 (qui il testo)
Non è minimamente dubitabile che l’azione di responsabilità, come si evince dall’esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità, nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e, che dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell’art. 2476, co. 3, cod. civ., sia promossa dal socio. - Tribunale di Pavia, 17 luglio 2023, n. 915 (qui il testo)
La proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto che abbia in via pregiudiziale eccepito l’incompetenza del Giudice statuale, per essere competenti gli arbitri, non implica rinuncia all’eccezione, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale. - Tribunale di Roma, ord. 17 luglio 2023 (qui il testo)
Ai fini della valutazione circa la compensazione delle spese di lite, non può attribuirsi rilevanza alcuna al comportamento processuale della parte che aderisce all’eccezione avversaria di incompetenza formulata sulla base di una clausola compromissoria. - Tribunale di Bologna, 21 luglio 2023, n. 1559
In considerazione della natura rituale dell’arbitrato, e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra questione di competenza, a cui è applicabile l’art. 819-ter cod. proc. civ. - Tribunale di Lamezia Terme, ord. 21 luglio 2023
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da (tutti) i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio. - Tribunale di Napoli, 27 luglio 2023, n. 7910
L’uso del verbo “potere” piuttosto che “dovere” nell’ambito di una clausola compromissoria esprime solo una mera opportunità di devolvere le potenziali controversie, che potrebbero insorgere tra le parti, ad un collegio di arbitri piuttosto che all’autorità giudiziaria non rappresentando, dunque, un obbligo per i contraenti. Precipitato logico di tale assunto è che alle parti è consentito derogare a tale clausola contrattuale semplicemente instaurando il giudizio presso l’autorità statuale senza alcuna necessità di dover adire necessariamente, in qualche modo, il collegio arbitrale. - Tribunale di Venezia, 27 luglio 2023, n. 1390
La clausola compromissoria contenuta in un contratto che costituisce mero presupposto storico fattuale della pretesa azionata in giudizio non attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere della stessa. - Tribunale di Venezia, 28 luglio 2023, n. 1407 (qui il testo)
In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto; viceversa, quest’ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo. - Tribunale di Milano, 3 agosto 2023, n. 6679 (qui il testo)
La controversia promossa dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte di mala gestio verte indubbiamente su un diritto patrimoniale disponibile e dunque può essere deferita ad arbitri. - Tribunale di Bologna, 4 agosto 2023, n. 1657 (qui il testo)
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta di informazione. - Tribunale di Bologna, 4 agosto 2023, n. 1660 (qui il testo)
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ., che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società. - Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685 (qui il testo)
La clausola di arbitrato contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisce ex art. 146 l.fall. con riferimento alla sola azione ex art. 2393 cod. civ., trattandosi di azione sociale che colloca il curatore nella medesima posizione della società in bonis verso gli amministratori e i sindaci, mentre non è opponibile al curatore che agisca ex art. 2394 cod. civ., essendo i creditori sociali estranei al rapporto che si instaura fra la società e i propri organi. - Tribunale di Benevento, 9 agosto 2023, n. 1721 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice Ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, visto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte e stante la non rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza, ma, nel caso di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può eccepire la competenza arbitrale, con conseguente incompetenza a decidere del Giudice ordinario, il quale, rilevata l’esistenza di una valida clausola compromissoria, non può che rimettere la controversia al giudizio del previsto Collegio Arbitrale. - Tribunale di Venezia, ord. 12 agosto 2023 (qui il testo)
Anche in presenza di una clausola compromissoria il Tribunale mantiene il potere di sospendere la delibera assembleare già impugnata avanti agli arbitri con ruolo vicario e suppletivo di questi ultimi laddove l’organo arbitrale non sia ancora stato costituito oppure non abbia in concreto la possibilità di intervenire efficacemente, come accade nelle more tra l’avvio del procedimento di nomina dell’organo arbitrale ed il suo insediamento.