- Riforma e nuovo regolamento arbitrale CAM - 2 Marzo 2023
- L’arbitrato italiano nel 2022 - 31 Dicembre 2022
- Sanzioni e arbitrabilitĂ - 11 Novembre 2022
Corte di Cassazione
- Cass., Sez. I Civ., 3 gennaio 2023, n. 38 (qui il testo)
La mera previsione, nel contesto di una clausola compromissoria, che la decisione degli arbitri debba essere resa secondo diritto non è sufficiente a ritenere il lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia. - Cass., Sez. VI Civ., 4 gennaio 2023, n. 126 (qui il testo)
La dichiarazione resa dal legale di una parte a quello dell’altra, secondo cui l’eventuale controversia tra le parti non potrĂ che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria ha il significato di rinunzia al procedimento arbitrale. - Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2023, n. 704 (qui il testo)
La parte attrice ha facoltĂ di agire, anzichĂ© davanti agli arbitri, davanti al giudice ordinario nel termine indicato dall’art. 46 d.P.R. 1063/1962 e la parte convenuta può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, che la controversia venga decisa dall’autoritĂ giurisdizionale. - Cass., Sez. I Civ., 23 gennaio 2023, n. 1999 (qui il testo)
Il rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attivitĂ difensiva, la possibilitĂ di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse. - Cass., Sez. VI Civ., 24 gennaio 2023, n. 2057 (qui il testo)
L’eccezione di compromesso, pur sollevata dopo le richieste di merito, impone al Giudice statuale di pronunciare sulla stessa, non potendosi desumere dall’errore nella gradazione delle eccezioni la rinuncia alla questione logicamente preliminare, sebbene proposta successivamente. - Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Cass., Sez. II Civ., 27 gennaio 2023, n. 2558 (qui il testo)
Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autoritĂ giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., ma anche – a norma dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dall’art. 34, co. 5, d.lgs. cit. - Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 2023, n. 3271 (qui il testo)
Per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. - Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2023, n. 4315 (qui il testo)
Il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontĂ dei contraenti deve essere risolto nel senso dell’arbitrato rituale, quale modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l’hanno voluto. - Cass., Sez. I Civ., 21 febbraio 2023, n. 5369 (qui il testo)
PerchĂ© sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria di cui all’art. 1341, co. 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchĂ© confezionate da un contraente che esplichi attivitĂ contrattuale all’indirizzo di una pluralitĂ indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. - Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5694 (qui il testo)
Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto, stante l’esclusivitĂ dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice, se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell’art.72 l.fall.
Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.fall. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti giĂ nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi. - Cass., Sez. VI Civ., 24 febbraio 2023, n. 5793 (qui il testo)
Il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. In questa prospettiva, anche in presenza di una clausola che faccia riferimento alla cognizione del collegio arbitrale per “ogni e qualsiasi controversia”, il riferimento anche al ricorso all’autoritĂ giudiziaria ordinaria rende incerta la volontĂ delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri, non consentendo quindi di poter invocare il disposto di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ. - Cass., Sez. I Civ., 1 marzo 2023, n. 6150 (qui il testo)
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o piĂą domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l’esecutivitĂ che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l’immediata impugnabilitĂ deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni insorte nel procedimento arbitrale, ma senza definire il giudizio. - Cass., Sez. VI Civ., 2 marzo 2023, n. 6221 (qui il testo)
Non essendo la clausola compromissoria un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, avendo essa individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui accede, rientrano nella sua sfera di operatività anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi. - Cass., Sez. I Civ., 2 marzo 2023, n. 6327 (qui il testo)
La disposizione di cui all’art. 829 n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di nullitĂ ivi prevista, la contraddittorietĂ deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. - Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6501 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimitĂ della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicchĂ© l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente. - Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2023, n. 6518 (qui il testo)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimitĂ della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicchĂ© l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente. - Cass., Sez. I Civ., 6 marzo 2023, n. 6550 (qui il testo)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.
Corti di Appello
- Corte di Appello di Firenze, 5 gennaio 2023, n. 21
L’impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltativitĂ , e dunque la non obbligatorietĂ , dell’arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti. - Corte di Appello di Roma, 9 gennaio 2023, n. 93 (qui il testo)
Il controllo esercitato dal giudice nella fase rescindente dell’impugnazione per nullitĂ del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. è del tutto simile a quello del giudizio di cassazione ed è diretto ad accertare che gli arbitri abbiano logicamente valutato i fatti di causa e congruamente motivato la loro decisione. - Corte di Appello di Messina, 12 gennaio 2023, n. 18 (qui il testo)
L’attivitĂ degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchĂ© lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dĂ luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l’eventuale non compromettibilitĂ ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d’ufficio. - Corte di Appello di Milano, 18 gennaio 2023, n. 141 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
Anche nel giudizio di impugnazione per nullitĂ del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata – c.d. effetto espansivo interno – e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa. - Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 222 (qui il testo)
In caso di contratti pubblici, tra la disposizione che esclude il ricorso all’arbitrato, contenuta nel bando di gara, e quella che invece prevede la convenzione d’arbitrato, contenuta nel capitolato speciale, si deve ritenere prevalente la prima. - Corte di Appello di Milano, 24 gennaio 2023, n. 218 (qui il testo)
Il sindacato di compatibilitĂ del lodo con l’ordinamento interno deve riguardare non il merito del provvedimento o la sua motivazione, bensì il dispositivo della pronuncia arbitrale. Certamente il contenuto precettivo del dispositivo ben può essere identificato e riempito di significato attraverso l’esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo al fine del conclusivo scrutinio dell’eventuale contrarietĂ del decisum all’ordine pubblico, ma ciò non significa che la verifica del giudice competente possa tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento. - Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 2023, n. 498 (qui il testo)
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione. - Corte di Appello di Roma, 27 gennaio 2023, n. 640 (qui il testo)
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullitĂ del lodo arbitrale vige la regola della specificitĂ della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessitĂ di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. - Corte di Appello di Catanzaro, 2 febbraio 2023, n. 107 (qui il testo)
Il richiamo alla clausola dell’ordine pubblico, operato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento e non sottende una nozione attenuata di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti. - Corte di Appello di Salerno, 2 febbraio 2023, n. 110 (qui il testo)
La nullitĂ del lodo per contraddittorietà è configurabile, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., quando le diverse componenti del dispositivo siano inconciliabili tra loro al punto da renderlo materialmente ineseguibile o sussista un contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca nell’impossibilitĂ di comprendere la ratio decidendi della pronuncia arbitrale. - Corte di Appello di Roma, 2 febbraio 2023, n. 790
Non potendo le parti utilizzare la procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ. le stesse, al fine di precostituirsi un titolo, che faccia stato nei confronti di tutti i soggetti del procedimento arbitrale, devono necessariamente far ricorso al giudizio ordinario, da instaurarsi con atto di citazione.
In caso di devoluzione della controversia a un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilitĂ o di improcedibilitĂ della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile. - Corte di Appello di Roma, 6 febbraio 2023, n. 891 (qui il testo)
La clausola di compromesso non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perchĂ© il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio e perchĂ© l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. Pertanto, una volta che una parte abbia deciso di non ricorrere alla procedura arbitrale ed abbia deciso di attivare il procedimento sommario non può, una volta intervenuta l’opposizione all’ingiunzione, la medesima parte eccepire l’incompetenza dell’AutoritĂ Giudiziaria Ordinaria che lui stesso ha adito. - Corte di Appello di Milano, 17 febbraio 2023, n. 559 (qui il testo)
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo formale. Pertanto, non può essere dichiarata la nullità di un lodo arbitrale pronunciato ai sensi del regolamento della Camera arbitrale di Milano senza concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali o fissazione di una udienza di discussione, termini e udienza che ai sensi del richiamato regolamento sono solo facoltativi. - Corte di Appello di Milano, 21 febbraio 2023, n. 586 (qui il testo)
Il principio di cui all’art. 2697 cod. civ., relativo all’individuazione della parte su cui incombe l’onere della prova, non è principio di ordine pubblico, e pertanto la sua asserita violazione non rappresenta motivo di invaliditĂ del lodo.
Rappresenta un abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ., la condotta della parte che, con lo strumento dell’impugnazione del lodo, tenta di chiedere al Giudice dello Stato una decisione sul merito della vicenda controversa, travestendo in motivi di nullitĂ del lodo quelle che sono, con ogni evidenza, contestazioni di merito. - Corte di Appello di Roma, 24 febbraio 2023, n. 1388
Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una associazione preveda che il terzo arbitro, in caso di disaccordo tra i due nominati dalle parti, venga nominato da un organo associativo, essa è nulla. - Corte di Appello di Salerno, 24 febbraio 2023, n. 265 (qui il testo)
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. - Corte di Appello di Venezia, 28 febbraio 2023, n. 457 (qui il testo)
La verifica della compatibilitĂ con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l’atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformitĂ alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, nĂ© è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.
I principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale. - Corte di Appello di Brescia, 8 marzo 2023, n. 392
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione. - Corte di Appello di Palermo, 6 marzo 2023, n. 462 (qui il testo)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.
Tribunali
- Tribunale di Brescia, 4 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
La possibilitĂ che una parte ha avuto di esprimersi con incidenza sul regolamento contrattuale esclude l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ. e quindi la necessaria approvazione per iscritto della clausola compromissoria. - Tribunale di Firenze, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
Nelle more dell’insediamento del Tribunale arbitrale è possibile adire il Tribunale ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. al fine di ottenere le necessarie misure cautelari. - Tribunale di Venezia, ord. 4 gennaio 2023 (qui il testo)
Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorchĂ© il lodo sia stato pronunciato, al Presidente del Tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validitĂ del compromesso e del lodo e sulla regolaritĂ della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ.
In caso di devoluzione della controversia a un Tribunale arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto Tribunale, anche solo di inammissibilitĂ o di improcedibilitĂ della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
La liquidazione del compenso al segretario del Tribunale arbitrale, inteso quale passivitĂ correlata allo svolgimento dell’attivitĂ degli arbitri e, in quanto tale, onere gravante sulle parti, rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi degli arbitri a norma dell’art. 814 cod. proc. civ. - Tribunale di Bologna, 9 gennaio 2023, n. 10 (qui il testo)
La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sĂ© la compromettibilitĂ in arbitri della controversia insorta in ambito societario poichĂ© l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio. - Tribunale di Catanzaro, 10 gennaio 2023, n. 24 (qui il testo)
La clausola compromissoria deve in ogni caso essere specificamente approvata per iscritto in considerazione della sua natura vessatoria [per incuriam]. - Tribunale di Cosenza, 10 gennaio 2023, n. 33 (qui il testo)
In tema di arbitrato irrituale, allorché le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto, il lodo così pronunciato, stante la sua irritualità , è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento. - Tribunale di Milano, 10 gennaio 2023, n. 135 (qui il testo)
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validitĂ della delibera di impugnazione del bilancio. - Tribunale di Napoli, 12 gennaio 2023, n. 347 (qui il testo)
La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perchĂ© il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio) e perchĂ© l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. - Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2023, n. 62 (qui il testo)
La controversia relativa al diritto dei soci receduti a ottenere la quota di liquidazione è devoluta, ove lo statuto sociale contenga una clausola compromissoria, alla cognizione del Tribunale arbitrale. - Tribunale di Firenze, 16 gennaio 2023, n. 97
Nel caso di dubbio sull’effettiva volontĂ dei contraenti, si deve optare per l’irritualitĂ dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del Giudice statuale, ha natura eccezionale [per incuriam]. - Tribunale di Pavia, 17 gennaio 2023, n. 58 (qui il testo)
In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto. - Tribunale di Bologna, 18 gennaio 2023, n. 52
Il favor interpretativo nei confronti dell’arbitrato rituale può essere dismesso solo a fronte di univoche espressioni dei contraenti nel senso della devoluzione della composizione della lite a uno strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontĂ delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontĂ . - Tribunale di Catanzaro, 18 gennaio 2023, n. 99 (qui il testo)
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e societĂ . - Tribunale di Benevento, 20 gennaio 2023, n. 195 (qui il testo)
Deve ritenersi ormai superato il principio della prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella arbitrale affermato in passato dalla Corte di Cassazione. - Tribunale di Napoli Nord, 23 gennaio 2023, n. 686 (qui il testo)
La norma di cui all’art. 1341 cod. civ., che impone la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applica al di fuori dei contratti per adesione. - Tribunale di Pavia, ord. 24 gennaio 2023 (qui il testo)
Quando sia mancata la pronuncia di un lodo definitivo, la domanda di pagamento dei compensi spettanti agli arbitri dĂ luogo a un’ordinaria controversia sul diritto di ricevere il pagamento dell’onorario per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, secondo le forme del rito ordinario. - Tribunale dell’Aquila, 25 gennaio 2023, n. 61 (qui il testo)
In caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819-ter cod. proc. civ. a cui aderisce l’attore non può applicarsi la disciplina dell’accordo processuale previsto dall’art. 38, co. 2, cod. proc. civ. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell’attore lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto. - Tribunale di Catanzaro, 27 gennaio 2023, n. 166 (qui il testo)
Attengono a diritti indisponibili, e dunque non possono essere devolute ad arbitri, le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullitĂ rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479-ter cod. civ.): in tale ultimo ambito non può essere sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. - Tribunale dell’Aquila, 1 febbraio 2023, n. 86 (qui il testo)
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 cod. proc. civ. - Tribunale di Bari, 1 febbraio 2023, n. 334 (qui il testo)
L’art. 808-quater cod. proc. civ. è espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un’espressa manifestazione di volontĂ contraria, di ampliare l’ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso. - Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2023, n. 1183 (qui il testo)
La clausola compromissoria contenuta in un contratto per adesione deve essere specificamente approvata per iscritto. - Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69 (qui il testo)
Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, piĂą che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ. - Tribunale di Bergamo, decr. 7 febbraio 2023 (qui il testo)
La validitĂ (e quindi anche l’efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. - Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125 (qui il testo)
L’adesione della parte convenuta opposta all’indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l’applicabilitĂ dell’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicchĂ© il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullitĂ del medesimo, regolando le spese di lite. - Tribunale di Lodi, 14 febbraio 2023, n. 118 (qui il testo)
In caso di contratto il cui contenuto deriva da condizioni generali predisposte da un contraente, la clausola che devolve a un collegio arbitrale ogni controversia tra le parti deve essere approvata specificamente ed autonomamente. - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2023, n. 580 (qui il testo)
L’esistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, sia perchĂ© la disciplina del procedimento arbitrale, governata dalla regola generale di rispettare il contraddittorio tra le parti, non contempla provvedimenti da emettere inaudita altera parte, sia perchĂ© in sede monitoria non è rilevabile d’ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri. - Tribunale di Firenze, 20 febbraio 2023, n. 508
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una societĂ , che prevede la possibilitĂ di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la societĂ e i soci nonchĂ© quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilitĂ ex art. 2476 cod. civ. - Tribunale di Latina, 20 febbraio 2023, n. 386 (qui il testo)
In presenza di chiamata di terzo propria da parte di convenuto, che deduce che la legittimazione passiva spetta al terzo il quale è, dunque, coinvolto nell’azione sulla base del medesimo titolo del convenuto, la domanda attorea nei confronti del convenuto si estende automaticamente al terzo. Ne consegue che la convenzione arbitrale tra convenuto e terzo non trova applicazione. - Tribunale di Pistoia, 20 febbraio 2023, n. 128 (qui il testo)
In caso di contratto tra consumatore e professionista, deve ritenersi la natura vessatoria della clausola compromissoria. - Tribunale di Torino, 21 febbraio 2023, n. 759 (qui il testo)
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di societĂ , atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societĂ entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. - Tribunale di Firenze, 24 febbraio 2023, n. 554 (qui il testo)
La clausola compromissoria statutaria non è applicabile all’azione di responsabilitĂ proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. - Tribunale di Roma, 24 febbraio 2023, n. 3205 (qui il testo)
La controversia che ha ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote è del tutto estranea al rapporto sociale e dunque non è attribuita alla competenza del tribunale arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della società . - Tribunale di Roma, 27 febbraio 2023, n. 3255 (qui il testo)
A fronte di piĂą domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.]. - Tribunale di Napoli, 1 marzo 2023, n. 2228 (qui il testo)
A fronte di piĂą domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, stante l’esigenza del simultaneus processus e la naturale prevalenza della giurisdizione statuale su quella arbitrale [per incuriam rispetto all’art. 819-ter cod. proc. civ.]. - Tribunale di Firenze, 6 marzo 2023, n. 674 (qui il testo)
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullitĂ del decreto opposto e contestuale remissione della controversia del giudizio ad arbitri. - Tribunale di Roma, 7 marzo 2023, n. 3752 (qui il testo)
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la controversia relativa all’obbligo di conferimento di un socio, anche ove promossa ai sensi dell’art. 150 l.fall., è rimessa alla competenza arbitrale.