Roberto Oliva

Una recente pronunzia della Corte di appello di Genova (n. 1215 del 27 agosto 2019, disponibile qui) consente di affrontare un tema che ritengo di grande interesse: quello dell’applicazione in arbitrato del principio iura novit Curia.

Per quanto qui interessa, la vicenda può essere riassunta come segue.

L’attore, una persona fisica, aveva concluso un accordo con la parte convenuta, una ASL, che prevedeva l’erogazione, da parte dell’attore all’ASL, dell’importo di (allora) Lire 1.500.000.000, che avrebbe dovuto essere utilizzato per realizzare una struttura ospedaliera dedicata alla memoria del padre dell’attore.

In un momento successivo, l’attore ha agito nei confronti dell’ASL per ottenere la restituzione dell’importo versato all’ASL in forza del suddetto accordo.

La controversia è stata deferita a un autorevole Tribunale arbitrale, composto dal prof. Roppo, dal prof. Morello e dall’avv. Russo.

Nella prospettiva dell’attore, la dazione all’ASL della somma di Lire 1.500.000.000 rappresenterebbe una donazione, nulla per difetto di forma, perché l’accordo di cui si è fatto cenno più sopra era una scrittura privata.

L’ASL convenuta si è difesa, sul punto, sostenendo che la donazione era valida, in quanto di modico valore avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali dell’attore.

Il Tribunale arbitrale non ha accolto nessuna di queste prospettazioni: ha infatti ritenuto che il contratto non fosse una donazione in senso stretto (ex art. 769 cod. civ.), bensì una liberalità non donativa, o donazione indiretta che dir si voglia, ex art. 809 cod. civ., e ciò in quanto l’intento liberale non riguardava la dazione della somma di danaro, ma la realizzazione della struttura pubblica.

Poiché non sono richiesti, per la donazione indiretta, gli stessi requisiti formali imposti per la donazione in senso stretto, la qualificazione del rapporto fatta dal Tribunale arbitrale ha avuto quale conseguenza il rigetto delle domande dell’attore.

Quest’ultimo ha quindi impugnato il lodo avanti la Corte di appello di Genova, lamentando, in particolare e per quel che qui interessa, che la qualificazione del contratto, fatta dal Tribunale arbitrale senza accogliere alcuna delle prospettazioni delle parti, costituirebbe una pronunzia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e una mancata pronunzia sulle domande formulate dalle parti, rilevante ex art. 829 cod. proc. civ.

La Corte di appello ha respinto questo motivo di impugnazione (così come gli altri formulati dall’attore e l’impugnazione incidentale dell’ASL, che qui però non interessano).

I Giudici di appello hanno richiamato sul punto i principi enunciati dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio avanti il Giudice statale, che hanno quindi ritenuto applicabili anche all’arbitrato.  Secondo questi principi, il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in causa, ricercando le norme applicabili e potendo applicare norme diverse da quelle erroneamente indicate dalle parti.  Ciò che invece il Giudice non può fare è pronunziare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, mutando i fatti o decidendo su questioni che non siano state sollevate dalle parti (in questo senso, Cass., Sez. VI Civ., 9 aprile 2018, n. 8647, disponibile qui).

In considerazione del fatto che il Tribunale arbitrale non ha considerato fatti diversi da quelli allegati dalle parti, ma ha solo qualificato il contratto in contestazione, la Corte di appello ha ritenuto che esso abbia fatto corretta applicazione del principio iura novit Curia e quindi ha respinto il motivo di impugnazione.

Eguale sorte è toccata al diverso motivo di impugnazione, con il quale l’attore ha lamentato una violazione del contraddittorio, per avere il Tribunale arbitrale operato una qualificazione giuridica del contratto in contestazione, diversa da quelle indicate dalle parti, senza aver provocato il contraddittorio sul punto.

La Corte di appello ha rilevato, innanzi tutto, che le parti erano ben consapevoli del fatto che la questione della qualificazione del contratto avrebbe dovuto essere affrontata e risolta per la decisione della controversia.  Ha poi aggiunto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che le decisioni c.d. della terza via, se concernono questioni di puro diritto, possono essere solo impugnate se il Giudice ha commesso un errore di diritto; se invece concernono questioni miste di fatto e diritto, l’impugnazione è ammessa ove vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa, ad esempio perché alla parte è stato nei fatti impedito di sollevare eccezioni o portare prove per contrastare la diversa qualificazione scelta dal Giudice (in questo senso, Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2016, n. 2984, disponibile qui).  Poiché, nel caso in esame, l’attore non ha neppure indicato come sarebbe stato concretamente violato il suo diritto di difesa, il motivo di impugnazione è stato respinto.

Mi pare che questa decisione, e l’orientamento di cui essa è espressione, rappresenti un buon punto di equilibrio tra l’applicazione del principio iura novit Curia e la tutela dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa.  Non a caso, simili principi vengono seguiti anche in altri ordinamenti continentali: penso ad esempio alla Svizzera, dove i Tribunali arbitrali ben possono assumere decisioni c.d. della terza via, purché ciò non “prenda di sorpresa” le parti; altrimenti, devono informare le parti e provocare il loro contraddittorio (il leading case in materia è la sentenza Tvornica del 30 settembre 2003 del Tribunale federale svizzero).

 

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