L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto e l’improponibilità della domanda.