trib patti 8-21

La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere in arbitrato le eventuali controversie non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri; per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica, a fronte dell’eccezione di arbitrato eventualmente sollevata dalla parte attrice opponente, il deferimento della controversia alla cognizione aribtralecon conseguente declaratoria di nullitĂ  del decreto ingiuntivo.

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