L’art. 1341 cod. civ., applicabile al caso di contratto concluso tra due imprese, limita la propria operatività alle condizioni generali di contratto, per espressa previsione normativa ed è tipicamente riconducibile ai contratti conclusi per adesione, e non anche ai contratti oggetto di trattativa individuale, a differenza di quanto è previsto nel caso di contratto concluso tra consumatore e professionista in virtù della tutela rafforzata offerta dal Codice del Consumo.