Tribunale di Napoli Nord, 21 febbraio 2025, n. 727

L’art. 1341 cod. civ., applicabile al caso di contratto concluso tra due imprese, limita la propria operatività alle condizioni generali di contratto, per espressa previsione normativa ed è tipicamente riconducibile ai contratti conclusi per adesione, e non anche ai contratti oggetto di trattativa individuale, a differenza di quanto è previsto nel caso di contratto concluso tra consumatore e professionista in virtù della tutela rafforzata offerta dal Codice del Consumo.

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