Tribunale di Macerata, 7 febbraio 2025, n. 86

Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, se relativi a rapporti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., richiedono soltanto la prova per iscritto, mentre non
è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ.

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