Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, se relativi a rapporti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., richiedono soltanto la prova per iscritto, mentre non
è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ.