Gli arbitri non hanno competenza cautelare ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ.: tale regola può essere derogata soltanto da una previsione legislativa e non anche dall’autonomia privata delle parti, giacché il menzionato art. 818 cod. proc. civ. fa salva soltanto una diversa disposizione di legge e non anche una diversa previsione della clausola compromissoria o del regolamento arbitrale, che non hanno valenza di norma primaria.