trib tr 349-21

Nell’arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art 825 cod. proc. civ., mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontĂ  delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare le decisioni degli arbitri come espressione della loro volontĂ . Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontĂ , restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolativitĂ  della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri.

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