trib to 220421

In materia di arbitrato societario, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilitĂ  di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione. Tale competenza cautelare tuttavia non sussiste ove il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifichi per fatto riconducibile alla parte, che non abbia attivato il procedimento arbitrale statutariamente previsto.

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