trib rm 15808-21

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L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ. e tenuto conto della non rilevabilitĂ  d’ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti; quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrĂ  che dichiarare la nullitĂ  del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

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