Un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, ivi inclusa la clausola compromissoria, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.