trib bs 545-21

La disposizione di cui all’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 produce gli effetti di cui all’art. 1419, co. 2, cod. civ., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullità. Conseguentemente, ove una clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale e/o di equità, il tribunale arbitrale investito dell’impugnazione di una delibera sociale è tenuto ad accertare preliminarmente la nullità parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 36 d.lgs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell’incarico, la necessità di pronunciare un lodo rituale e secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa. In mancanza, il lodo è nullo per violazione
dell’art. 36 d.lgs. 5/2003, lex specialis integrativa delle disposizioni generali previste dal codice di procedura civile (art. 808-ter cod. proc. civ.) in materia di arbitrato irrituale.

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