trib bs 545-21

La disposizione di cui all’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 produce gli effetti di cui all’art. 1419, co. 2, cod. civ., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullitĂ . Conseguentemente, ove una clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale e/o di equitĂ , il tribunale arbitrale investito dell’impugnazione di una delibera sociale è tenuto ad accertare preliminarmente la nullitĂ  parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 36 d.lgs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell’incarico, la necessitĂ  di pronunciare un lodo rituale e secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa. In mancanza, il lodo è nullo per violazione
dell’art. 36 d.lgs. 5/2003, lex specialis integrativa delle disposizioni generali previste dal codice di procedura civile (art. 808-ter cod. proc. civ.) in materia di arbitrato irrituale.

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