trib ba 2202-21

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Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccepisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

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