La controversia tra socio e società relativa al credito del primo nei confronti della seconda per la liquidazione della quota a seguito di recesso, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione degli arbitri.
La controversia tra socio e società relativa al credito del primo nei confronti della seconda per la liquidazione della quota a seguito di recesso, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione degli arbitri.