trib an 675-21

trib an 675-21

In caso di fallimento di una societĂ , la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilitĂ  proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l.fall.; tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla societĂ .

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