trib al 650-21

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Il lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., può essere annullato solo per i seguenti motivi: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al di là di questi motivi, il lodo irrituale, attesa la sua natura sostitutiva dell’accordo negoziale delle parti, è annullabile solo se la decisione dell’arbitro è frutto di uno dei vizi della volontà che determinano appunto l’annullamento del contratto.

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