In caso di contratto preliminare di cessione di quote sociali, contenente pure una pattuizione in favore della società, nel giudizio promosso per far valere la simulazione relativa del successivo contratto definitivo, il lodo reso nel giudizio arbitrale promosso dalla società non può essere ritenuto principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2724, n. 1, cod. civ., non potendo ritenersi atto proveniente da persona contro la quale è diritta la domanda o dal suo rappresentante.