cass 8094-21

Con riguardo alle concessioni di servizio anteriori alla l. 21 luglio 2000, n. 205, la possibilità di ricorrere all’arbitrato è preclusa, con conseguente nullità della clausola compromissoria, dalla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, senza rilevanza della sopravvenuta facoltà riconosciuta dall’art. 6, co. 2, l. 205/2000, la quale ha sì introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi, ma con norma alla quale non è attribuibile, in mancanza di un’espressa previsione di efficacia
retroattiva, un effetto sanante della originaria invalidità del
compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge del 1971.

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