cass 5348-21

L’art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall’art. 9 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in l. 2 giugno 1995, n. 216), che prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, l’equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.

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