cass 37264-21

cass 37264-21

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullitĂ  del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullitĂ  in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchĂ© per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.

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