cass 35355-21

cass 35355-21

Nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilitĂ , idonee a compromettere l’imparzialitĂ  dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitĂ  del lodo, le situazioni d’incompatibilitĂ  di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacitĂ  assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l’impugnazione per nullitĂ , attesa l’ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l’incapacitĂ  ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 cod. proc. civ.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.