Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario
affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare
presente in via generale, può desumersi anche implicitamente.