cass 286-21

L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

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