cass 27974-21

cass 27974-21

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, co. 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

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