cass 26151-21

cass 26151-21

Il legislatore, nel disegnare i rapporti tra arbitri e giudice ordinario,
ha ricondotto la questione dell’attribuzione della lite alla
competenza e in particolare ha prescritto al primo comma dell’art. 819-
ter cod. proc. civ. che l’eccezione di incompetenza del giudice, in ragione della convenzione d’arbitrato, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, limitando la proponibilitĂ  dell’eccezione all’iniziativa della parte ed escludendo il rilievo d’ufficio da parte del giudice. È pertanto onere della parte non solo proporre l’eccezione, in mancanza della quale la competenza arbitrale è esclusa, ma anche, a fronte della negazione da parte dell’attore della sussistenza e/o riferibilitĂ  al caso di specie della clausola arbitrale (la quale clausola, come prevede l’art. 807 cod. proc. civ., deve essere fatta per iscritto) di provare l’esistenza di tale clausola, anzitutto producendo l’atto che la contiene, nei termini prescritti per la produzione documentale.

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