cass 24008-21

cass 24008-21

Ove, nel giudizio arbitrale, la parte ometta di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva (ruolo che è in buona sostanza sovrapponibile a quello che assume nel processo ordinario di cognizione il contumace), il rispetto del principio del contraddittorio non implica l’adozione di cautele più estese rispetto a quelle descritte dall’art. 292 cod. proc. civ.

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