cass 19949-21

cass 19949-21

Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equitĂ  ai sensi dell’art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorchĂ© essi ritengano che diritto ed equitĂ  coincidano, senza che sia
per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può
desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte
a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio
riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli
arbitri neghino a priori la possibilitĂ  di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.

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