cass 17644-21

cass 17644-21

Nell’ipotesi di revocazione di lodo per dolo di una parte in danno dell’altra, ex artt. 831 e 395, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., dalla scoperta del dolo, benché debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato l’arbitro, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.

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