cass 16077-21

cass 16077-21

Al pari di quanto avviene relativamente alle domande giudiziali in genere, l’interpretazione dell’effettivo contenuto dei quesiti posti al collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l’apprezzamento della loro reale portata, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonchĂŠ il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte apud arbitros (causa petendi), costituisce un’operazione rientrante nei compiti del giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalitĂ  perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimitĂ .
In generale, costituisce violazione del contraddittorio la pronuncia
di un lodo “a sorpresa” o della “terza via”, che si ha quando gli
arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata
d’ufficio non sottoposta in precedenza al contraddittorio delle parti. Tuttavia, la violazione dell’obbligo di sottoporre alle parti questioni
ritenute decisive ma scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale
senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità
del lodo non rispetto alle questioni in diritto, ma solo rispetto alle questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.