cass 14370-21

cass 14370-21

In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto
sul merito della controversia, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.,
come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai
sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso
decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore
della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina – ma in forza di convenzione stipulata anteriormente – nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.

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