cass 14366-21

cass 14366-21

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullitĂ  del lodo, per errori in procedendo nonchĂ© per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa
seguito all’annullamento e nel corso della quale soltanto il giudice
ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove
dedotte e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi
dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono
consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri,
nĂ© censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 cod. proc. civ.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.