Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo, per errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa
seguito all’annullamento e nel corso della quale soltanto il giudice
ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove
dedotte e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi
dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono
consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri,
né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 cod. proc. civ.