cass 13522-21

Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontĂ  degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtĂ  e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtĂ  i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove
questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto
stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne
consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di
diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di
volontĂ  negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacitĂ  delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.