cass 12731-21

La nullità, che è prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel
ristretto senso di vizio che determina l’impossibilità assoluta di
ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per
totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello
funzionale; la detta nullità viene in altri termini a configurarsi
solo per la contraddittorietà che realizza una vera e propria
inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da
rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da
integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

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