cass 12731-21

La nullitĂ , che è prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel
ristretto senso di vizio che determina l’impossibilitĂ  assoluta di
ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per
totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello
funzionale; la detta nullitĂ  viene in altri termini a configurarsi
solo per la contraddittorietĂ  che realizza una vera e propria
inconciliabilitĂ  tra le varie parti di essa, di consistenza tale da
rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da
integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

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