app ve 1607-21

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Non è rinvenibile un comportamento negligente in capo all’istituzione che amministra procedimenti arbitrali, la quale abbia comunicato alla parte convenuta la rinunzia di parte attrice al procedimento arbitrale sette giorni lavorativi dopo il deposito di tale rinunzia, e ciò anche tenendo in considerazione che il regolamento arbitrale non prevede la comunicazione di tale rinunzia da parte dell’istituzione arbitrale, né a fortiori un termine entro il quale tale rinunzia debba essere comunicata, e che lo stesso regolamento prevede un termine di cinque giorni lavorativi in relazione alle comunicazioni del procedimento speciale di arbitrato rapido.

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