app ve 1163-21

La presunzione di vessatorietĂ  della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore, e dunque anche della clausola compromissoria, può essere superata solo dimostrando che la sua sottoscrizione ha costituito l’exitus di una consapevole trattativa al riguardo, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza.

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