La contrarietà all’ordine pubblico non costituisce assolutamente un error in iudicando, che è invece tipico della violazione delle norme di diritto, ma si pone a garanzia della decisione finale nel senso che, anche in presenza di incensurabilità del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, la decisione non potrà, comunque, prescindere da quelle norme risolvendosi in una pronuncia secondo equità non autorizzata dalle parti. Ciò significa che, rispetto alla contrarietà all’ordine pubblico, ciò che rileva è piuttosto il risultato cui giunge il lodo che oggettivamente non deve urtare con l’ordine pubblico.