app pg 689-21

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La contrarietĂ  all’ordine pubblico non costituisce assolutamente un error in iudicando, che è invece tipico della violazione delle norme di diritto, ma si pone a garanzia della decisione finale nel senso che, anche in presenza di incensurabilitĂ  del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, la decisione non potrĂ , comunque, prescindere da quelle norme risolvendosi in una pronuncia secondo equitĂ  non autorizzata dalle parti. Ciò significa che, rispetto alla contrarietĂ  all’ordine pubblico, ciò che rileva è piuttosto il risultato cui giunge il lodo che oggettivamente non deve urtare con l’ordine pubblico.

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